Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30651 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14971/2017 R.G. proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli e Giovanni Contestabile, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Roma, via di Villa Severini, n. 54;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8087/16 depositata il 7 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RITENUTO

che:

S.G. ha impugnato avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate per omessa registrazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’azione di responsabilità promossa nei confronti di ex amministratori e sindaci della società Lloyd Nazionale spa, aveva condannato il ricorrente, in solido con altre nove persone, al risarcimento del danno.

La CTP rigettava il ricorso con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio avanti alla quale il contribuente aveva proposto appello.

Avverso tale sentenza lo S. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), e del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata indicazione nell’atto impositivo del responsabile del procedimento determini la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dunque la nullità dell’atto che ne sia privo. Tale conclusione sarebbe confortata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale la quale ha ritenuto che scopo di tale indicazione sia quello di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e il diritto di difesa del cittadino, oltre che l’imparzialità della pubblica amministrazione. Inoltre, il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere la suddetta conclusione avvalorata dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36 comma 4 ter, il quale ha previsto la nullità per mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento in relazione alle sole cartelle di pagamento e con effetto per gli atti notificati a partire dal 1 giugno 2008.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato come domande nuove, e dunque inammissibili, le ulteriori doglianze formulate con l’atto di appello concernenti l’erroneità dell’importo del credito erariale recato dall’atto impugnato, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), in quanto i fatti oggetto della sentenza civile avevano costituito oggetto di una sentenza penale, l’illegittimità della liquidazione dell’imposta in misura superiore alla specifica ed autonoma condanna del ricorrente, la mancata indicazione del luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione al litisconsorzio necessario che il giudice avrebbe avuto l’obbligo di rilevare.

Deve darsi atto che le parti hanno depositato istanza congiunta con cui chiedono che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Alla luce di tale richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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