Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30653 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10247/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CONCESIO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gorlani e Ilaria Romagnoli, presso il cui studio, sito in Roma, via Andronico, n. 24, ha eletto domicilio;

– controricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Bertoni e dall’Avv. Enzo Barilà presso il cui studio, sito in Milano, P.zza Cinque giornate, n. 5, ha eletto domicilio;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 122/23/2018 depositata il 15 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate notificava a C.G. e al Comune di Concesio, quali coobbligati in solido, avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione di sanzioni in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Brescia emessa all’esito del giudizio di opposizione alla stima, con la quale veniva determinata in favore del C. l’indennità di esproprio, ritenendo trattarsi di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro come tale soggetta a imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa-prima parte, allegata, art. 8, comma 1, lett. b).

Avverso tale atto il C. e il Comune di Concesio proponevano ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Brescia chiedendone l’annullamento sostenendo che si dovesse applicare l’imposta in misura pari all’1 per cento, ai sensi dell’art. 8, lett. c). La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la sentenza con cui viene determinata l’indennità di espropria sia da considerarsi sentenza di accertamento e non di condanna, e pertanto da assoggettarsi ad imposta nella misura dell’1 per cento.

Tale decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che rigettava l’appello proposto dall’Ufficio.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il C. e il Comune di Concesio resistono, ciascuno con controricorso assistito da memoria.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa – Parte prima allegata, art. 8, lett. b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione alla stima in materia di indennità di espropriazione contiene due statuizioni: una determina l’indennità di esproprio, oltre interessi e l’indennità di occupazione; l’altra statuisce che il Comune è tenuto a depositare la differenza tra gli importi determinati e le somme già depositate presso la tesoreria dello Stato. A tale seconda statuizione dovrebbe riconoscersi natura di condanna, come affermato da questa Corte (n. 9137 del 2014). Pertanto, la CTR nel qualificare tale pronuncia come sentenza di accertamento soggetta a tassazione nella misura dell’1%, avrebbe violato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. b).

Con il secondo motivo, si denuncia in via subordinata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa – Parte prima allegata, art. 8, lett. b) e c), in relazine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente rideterminato la base imponibile dell’imposta di registro, definendola in relazione alla differenza degli importi che erano già stati in precedenza versati dal Comune e quelli rideterminati dalla Corte d’appello. Infatti, ove si accogliesse la tesi secondo la quale la sentenza ha natura di accertamento, questo non potrebbe che riguardare l’intero importo accertato sul quale dunque dovrebbe essere calcolata l’imposta.

Il primo motivo è infondato.

In tema di imposta di registro per espropriazioni di pubblica utilità, occorre innanzitutto considerare che la giurisprudenza di questa Corte esclude che alla sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione alla stima D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, sia applicabile l’imposta fissa, prevista per il provvedimento traslativo del diritto di proprietà in favore dello Stato o di enti pubblici territoriali. Detta sentenza, infatti, non determina alcun effetto traslativo della proprietà, il quale si produce all’esito del procedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità. Essa, piuttosto, definisce la controversia di natura meramente patrimoniale di opposizione alla stima, determinando in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio e ordinando il deposito delle somme (Sez. 5, n. 9137 del 2014; Sez. 5, n. 17593 del 2012; n. 19746 del 2010; n. 10346 del 2007; n. 12692 del 2005).

Tuttavia, gli esiti cui questa Corte è addivenuta in ordine alla individuazione della voce tariffaria da applicare a tale pronuncia non sono univoci avendo affermato in alcune decisioni che la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione alla stima, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale, ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, sicché essa soggiace all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 8 (Cass., Sez. 5, n. 12692 del 2005. Conformi Sez. 5, n. 10346 del 2007, Rv. 597933 – 01; Sez. 5, n. 19746 del 2010, Rv. 614241 – 01), mentre in altre pronunce si è ritenuto doversi applicare l’imposta percentuale di cui alla Tariffa, art. 8, lett. b), trattandosi, in parte qua, di statuizione di condanna (v. Sez. 5, n. 9137 del 2014; v. anche Cass., Sez. 1, n. 1012 del 19/02/1981 con riferimento D.P.R. n. 634 del 1972, cui adde, Sez. 5, n. 6481 del 2019).

Si deve peraltro considerare che nel giudizio di opposizione alla stima, il contenuto dell’ordinanza resa dalla Corte di appello ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 (in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54), si risolve nell’accertamento delle indennità dovute, in relazione al decreto esproprio, alla stregua di “un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell’indennità, effettivamente dovuto” (così Cass., 27 aprile 2017, n. 10446). Questa Corte ha, inoltre, costantemente affermato che il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle questioni relative all’ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell’espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa (Sez. 1, n. 5242 del 2016; Sez. 1, n. 19323 del 2013, Rv. 627631-01; n. 9137 del 2013; n. 14422 del 2013. V. altresì, Sez. 6-1, n. 13248 del 2018, Rv. 649543 – 01).

Solo all’esito della apposita procedura prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 28, segue lo svincolo della somma deposita e l’effettivo pagamento della stessa all’avente diritto.

In questo senso la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l’ordine di deposito recato dall’ordinanza decisoria della Corte d’appello è funzionale alla creazione, a beneficio del creditore, di un’apposita provvista monetaria presso l’ufficio pubblico preposto, mentre il suo contenuto non può essere quello di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro perché, una volta determina l’indennità di esproprio, potrebbero residuare diritti di terzi sulla stessa. Ratio dell’art. 28 cit. è infatti quella di evitare che l’Amministrazione, dopo il pagamento, sia esposta a ripetizioni di indebito, così richiedendo che il pagamento non sia effettuato sino a che ci siano contestazioni. Sicché ove non sorgano tali contestazioni, il provvedimento finale della procedura di pagamento è attribuito all’autorità amministrativa. Diversamente, quando siano insorte questioni in ordine agli aventi diritto o alla ripartizione, e, quindi in presenza di opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, l’ordine di pagamento è emesso dal giudice ordinario, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 29 (Cons. Stato, sez. IV, n. 7355 del 2020).

Ne consegue che la sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione alla stima va assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 8, lett. c).

Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.

La censura proposta in via subordinata dall’Agenzia delle entrate concerne la parte della sentenza di appello che – secondo la prospettazione della ricorrente – avrebbe rideterminato la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro, affermando che essa doveva tener conto delle somme dell’indennità di esproprio provvisorie già depositate presso la Cassa depositi e prestiti.

In realtà, dagli atti introduttivi del giudizio risulta che il C., nell’impugnare l’atto impositivo avanti alla CTP, aveva richiesto, in via subordinata e per il caso in cui la Commissione avesse confermato l’imposta nella misura del 3 per cento, che fosse rideterminata la base imponibile escludendo le somme già riconosciute dovute e depositate, mentre – secondo quanto affermato dallo stesso contribuente nel controricorso – egli non ha mai chiesto che l’imposta fosse liquidata per cento del solo maggior valore definito dalla Corte d’Appello rispetto alla somma depositata prima del giudizio, avendo anzi affermato il contrario, e neppure ha proposto alcun motivo d’appello avente ad oggetto la rideterminazione della base imponibile (v. pagg. 5 e 19 del controricorso).

Pertanto, poiché tale profilo era estraneo al thema decidendum definito dal ricorso introduttivo del contribuente, non è ravvisabile alcun interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di esso.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Avuto riguardo all’evolversi della giurisprudenza della Corte e, nello specifico, alle relative antinomie interpretative, le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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