LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25856/2013 R.G. proposto da:
FORTUNA S.A.S. DI M.G. & C, in persona del legale rappresentante p.t., M.G., M.N., M.C., T.F., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giorgio Sagliocco, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Pasquale Iannuccilli in Roma, via Lima n. 7 int. 7;
– ricorrenti –
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 290/46/2012 depositata il 25 settembre 2012, notificata l’11 novembre 2013.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, venivano rigettati gli appelli riuniti proposti dalla società Fortuna s.a.s. di M.G. & C, società svolgente attività di costruzione e vendita di immobili, nonché dai soci M.G., M.N., M.C., T.F., avverso le sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta nn. 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1/2010, le quali avevano parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti riducendo del 40% il maggior reddito accertato in capo alla società ai fini IVA e IRAP per l’anno di imposta 2005.
2. In particolare, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato preceduto da accesso presso la sede legale e da proposta di adesione non andata a buon fine, e la decisione della CTR si estendeva anche sugli avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi nei confronti dei soci, in quanto il maggior reddito accertato era stato nei loro confronti ripartito quale reddito di partecipazione.
3. La CTR condivideva così la decisione di primo grado e l’impianto delle riprese, relative alla vendita nel periodo di imposta da parte della società di fabbricati, immobili e garages, nel quadro di un accertamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), poggiante non unicamente sugli scostamenti dai valori OMI, bensì su un compendio di elementi probatori, tra cui la grave antieconomicità della gestione aziendale.
4. Avverso la decisione propongono ricorso i contribuenti per sei motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo, i contribuenti depositano atto di rinuncia agli atti del giudizio.
CONSIDERATO
che:
5. Nella nota di deposito datata 4.11.2020 i contribuenti hanno reso noto di voler rinunziare agli atti del giudizio. La rinuncia non risulta notificata a controparte e da questi accettata, nondimeno, il tenore della nota di deposito è una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la compensazione delle spese di lite.
6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021