Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30689 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 22474/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

SAVINO S.A.S. DI G.D. & C., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 344/10/2014 depositata il 14 febbraio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della sentenza impugnata, veniva parzialmente accolto l’appello della società Savino S.a.s. di G.D. & C., già Savino S.a.s. di L.L. & C, G.D., L.L., G.R. avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 155/22/2012 che, a sua volta, aveva parzialmente accolto previa riunione i quattro ricorsi introduttivi proposti dalla società e dai soci aventi ad oggetto rispettivamente un avviso di accertamento per Iva ed Irap per l’anno d’imposta 2007 e, quanto ai restanti tre avvisi di accertamento, l’Irpef corrispondente alla quota di reddito di partecipazione in capo a ciascun socio.

2. In particolare, la decisione di primo grado confermava l’impianto delle riprese D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e rideterminava per l’anno d’imposta 2007 i maggiori ricavi della società, svolgente attività di ristorazione, in Euro 323.589,40 oltre interessi ai fini Iva e Irap, con conseguente rideterminazione anche in capo ai soci del reddito di partecipazione ai fini Irpef, addizionali, oltre a sanzioni applicate al minimo.

3. A differenza dei giudici di primo grado, la CTR riteneva che l’importo rideterminato in Euro 537.931,80 fosse l’importo totale dei ricavi accertati per l’anno d’imposta 2007 in capo alla società, e che tale rideterminazione sostituisse così tanto l’importo portato dall’atto impositivo emesso nei confronti della società di persone, quanto quello indicato dai giudici di primo grado, demandando all’amministrazione finanziaria il ricalcolo della misura delle riprese in capo a ciascun contribuente.

4. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente, unica evocata in giudizio non essendo stato notificato il ricorso anche ai soci, sebbene fossero parti del giudizio di appello, non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

5. In via preliminare va rilevato d’ufficio che il ricorso è stato notificato alla sola società contribuente, ma non sono state evocate in giudizio tutte le parti del giudizio di appello, in particolare i soci G.D., L.L. e G.R. già costituiti nel grado di giudizio avanti alla CTR. La Corte osserva che il litisconsorzio non è solo processuale bensì anche sostanziale dal momento che oggetto di controversia sono imposte anche non armonizzate oggetto di un complessivo e unitario accertamento.

6. Ritenuto dunque di dover integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di G.D., L.L. e G.R., ed assegna a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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