LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. fX12:2/2014 R.G. proposto da:
Ingino Società Costruzioni s.r.l., in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Petrella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via di Donna Olimpia, 6;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
Avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, n. 221/27/13 e 222/27/13, depositate entrambe il 3 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– la Ingino Società Costruzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso due sentenze della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, depositate entrambe il 3 settembre 2013, di reiezione dei distinti appelli dalla medesima proposta avverso le sentenze di primo grado che avevano respinto i suoi ricorsi per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 2003 e 2004 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate;
– dall’esame delle sentenze impugnate, si evince che con gli atti impositivi l’Ufficio aveva contestato l’omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi derivanti dalla vendita di unità abitative;
– il giudice di appello ha ritenuto che gli elementi indiziari offerti dall’ufficio costituissero prova idonea della sottofatturazione delle predette operazioni di vendita;
– il ricorso è affidato a quattro motivi; è stata depositata memoria;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente osservato che l’impugnazione in esame, benché avente ad oggetto una pluralità di sentenze formalmente distinte in quanto rese all’esito di distinti procedimenti e aventi ad oggetto la legittimità di atti impositivi relativi a differenti annualità, è ammissibile in quanto la soluzione, per tutte, dipende da identiche questioni di diritto comuni alle varie cause (cfr. Cass. 22 febbraio 2017, n. 4595; Cass. 3 aprile 2013, n. 8075);
– ciò posto, con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio”, evidenziando che l’Ufficio aveva applicato alle unità abitative in oggetto valori di stima non corretti, omettendo di considerare che tali unità non consistevano in villini, come invece dallo stesso ritenuto, che le stesse erano state prenotate quando dovevano essere ancora costruite, e presentavano caratteristiche diverse dagli altri immobili presi in comparazione;
– il motivo è inammissibile, in quanto la censura ivi formulata è indirizzata all’atto impositivo e non già alla sentenza impugnata;
– in ogni caso, la parte omette di indicare in quale sede processuale i fatti asseritamente non esaminati sarebbero stati allegati, per cui non vi è evidenza del loro carattere controverso;
– da ultimo, si osserva che la doglianza si risolve, nella sostanza, in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);
– con il secondo motivo la società denuncia la violazione del D.L. 23 febbraio 1996, n. 41, art. 15, per aver il giudice di appello ritenuto legittima la rettifica operata dall’Ufficio, benché gli importi delle operazioni rilevate indicati nei rispettivi atti fossero in misura non inferiore al valore determinato ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, e in assenza della prova, emergente da atto o documento, che il corrispettivo effettivo fosse di maggiore ammontare;
– il motivo è inammissibile, in quanto muove da un presupposto fattuale, consistente nel fatto che i corrispettivi indicati fossero non superiori rispetto ai valori ricavabili ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, che non trova conferma nella sentenza di appello;
– orbene, la deduzione del vizio di violazione di legge non può che essere formulata se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
– con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, individuato nel fatto che gli immobili compravenduti erano situate in una zona periferica, gravata di numerose servitù, per cui non presentavano le medesime caratteristiche di quelli utilizzati a fini comparativi;
– si lamenta, altresì, della valorizzazione operata dalla Commissione regionale del dato rappresentato dagli importi di due contratti di mutuo, elevati ad indizi del maggior importo delle operazioni rilevate;
– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve, anch’esso, in una critica alla valutazione degli elementi istruttori effettuati dalla commissione regionale;
– con l’ultimo motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, per aver la sentenza impugnata omesso di applicare il cumulo giuridico per le violazioni contestate, nonché per quelle oggetto di diverso avviso di accertamento relativo al periodo di imposta precedente;
– il motivo è inammissibile, poiché l’applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, può essere richiesta soltanto nell’ambito di un iter processuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio di legittimità, presuppone la formulazione della richiesta nel giudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. 28 giugno 2018, n. 17134; Cass., ord., 16 dicembre 2014, n. 26457);
– nel caso in esame, non vi è evidenza nella sentenza di una siffatta richiesta;
– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
– in considerazione della peculiarità della vicenda, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021