Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30693 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Sul ricorso iscritto al numero 27681 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., in proprio e quale legale rappresentante di The New Picture di B. G. e R. E. – s.n.c. e legale rappresentante di The New Picture di B. G. & C. s.a.s., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to Giovanni Ranalli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Giovanni Ranalli, in Roma, Via Panama, n. 86;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 232/03/15, depositata in data 17 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 232/03/15, depositata in data 17 aprile 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di The New Picture di B.G. e R.E. – s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, e di R.E. e B.G., quali soci, avverso la sentenza n. 99/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Terni che, previa riunione, aveva (parzialmente) accolto i ricorsi proposti dalla suddetta società e dai soci, avverso gli avvisi di accertamento n. ***** con i quali l’Ufficio di Terni, previ p.v.c., per quanto di interesse, aveva contestato, per il 2004-2005: a) nei confronti della società l’indebita deduzione di costi, ai fini Ires e Irap, e detrazione ai fini Iva, in relazione a fatture passive emesse da quest’ultima, quale subappaltante, per lavori conferiti a imprese subappaltatrici ritenuti inesistenti: b) nei confronti dei soci, il maggior reddito, ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 5 TUIR, oltre addizionali e sanzioni;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) la CTP aveva fornito una adeguata motivazione della propria decisione, concludendo per l’illegittimità (parziale) dell’accertamento all’esito di una sufficiente disamina di tutta la documentazione e non solo delle emergenze del processo penale promosso nei confronti dei due soci e conclusosi con sentenza di assoluzione dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2; 2) le prove assunte nel processo penale avevano categoricamente smentito il presupposto dell’accertamento confermando l’effettiva esecuzione dei lavori da parte delle varie imprese sub-appaltatrici per conto della New Picture s.n.c. nonché i pagamenti tramite assegni o bonifici; 3) la CTP, con motivazione coerente e immune da vizi logici-giuridici, aveva sottoposto ad una propria autonoma valutazione le risultanze delle prove testimoniali assunte in sede penale, concludendo per l’accoglimento del ricorso in quanto gli altri elementi addotti a sostegno dell’accertamento non erano risultati idonei a sminuire la valenza probatoria delle suddette prove;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, B.G., in proprio e quale legale rappresentante di The New Picture di B. G. e R. E. – s.n.c. e legale rappresentante di The New Picture di B. G. & C. s.a.s.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., anche in riferimento all’art. 112 c.p.c., per avere la CTR, con una motivazione apparente, apoditticamente aderito alla decisione di primo grado (che aveva “concluso per l’accoglimento del ricorso in quanto gli altri elementi addotti a sostegno dell’accertamento non (erano) risultati idonei a sminuire la valenza probatoria delle prove assunte nel processo penale”) senza argomentare in ordine ai motivi di gravame con i quali l’Ufficio aveva evidenziato la portata degli elementi posti a fondamento dell’accertamento circa la assunta mancanza di qualsiasi prova in ordine alla sussistenza dei subappalti, la genericità delle fatture senza specifica dei lavori eseguiti e le incongruenze delle risultanze bancarie dalle quali non si evinceva la prova degli avvenuti pagamenti;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, dell’art. 654 c.p.p., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere la CTR fondato la decisione esclusivamente sulle risultanze probatorie acquisite nel processo penale e sulla sentenza di assoluzione dei soci per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ancorché, stante l’indipendenza del procedimento tributario rispetto a quello penale, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione dei soci non potesse operare automaticamente (non decidendo neanche su tutti gli stessi fatti in contestazione in sede tributaria) nel giudizio tributario, e fosse rimasta preclusa, nella specie, la valutazione degli altri elementi di prova posti dall’Ufficio a fondamento della pretesa impositiva;

– preliminarmente, premesso che, a partire dall’arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia, la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario” (Cass., sez. 5, n. 7357 del 2020) – nel caso di specie – il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato nei confronti dell’altro socio R.E. (benché richiamato nell’intestazione del ricorso), parte nel giudizio di appello, con conseguente necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo;

-avuto riguardo alla eccezione sollevata nel controricorso di difetto di legittimazione passiva per essere stato il ricorso notificato nei confronti della società “The New Picture di B.G. & C. s.a.s.” invece che nei confronti della società “The New Picture di B. G. e R. E. – s.n.c.”, parte nel giudizio di appello, va onerata parte ricorrente di depositare visura camerale storica della società contribuente.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti dell’altro socio R.E., parte nel giudizio di appello nonché onerando la medesima parte ricorrente di produrre visura camerale storica della società contribuente.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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