Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30698 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19518-2015 proposto da:

CENAE S.R.L. (P.I. *****), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI FRANCESCO FIORILLO e GIANPAOLO GALLO, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

nonché

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI MAURIZIO CIMETTI e SANTE RICCI, presso lo studio del quale ultimo sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA DELLE QUATTRO FONTANE, n. 161;

– controricorrente –

e COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in ***** (MI), alla *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7232/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

OSSERVATO che:

la CENAE S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento notificatile dall’EQUITALIA e formati relativamente a riprese concernenti gli anni imposta dal 2001 al 2005;

che la C.T.P. di Milano, con sentenza 375/29/13, dichiarò il ricorso inammissibile;

che tale decisione fu appellata dalla CENAE S.R.L. innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 7232/2014, depositata il 24.12.2014, rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora interessa – valide le notifiche delle cartelle di pagamento opposte;

che avverso tale sentenza la CENAE S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si sono costituite, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE e l’EQUITALIA NORD S.P.A., mentre è rimasto intimato il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI;

RILEVATO

che: in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato un atto contenente “istanza di rinuncia ed estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c.” (cfr. la relativa epigrafe), per effetto della avvenuta presentazione della istanza di cd. “rottamazione” delle cartelle emesse sulla base dei ruoli impugnati;

che in allegato alla predetta istanza parte ricorrente ha depositato: a) la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (doc. rif. *****) concernente la quantificazione delle somme, pari ad dalla Euro 68.275,96, dovute dalla società contribuente a seguito della avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 cit.; b) il conseguente bollettino di pagamento dell’importo di Euro 68.275,96, saldato in data *****; c) il provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle Entrate del *****;

che l’EQUITALIA NORD ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., (recte, 380-bis.1 c.p.c.), con la quale ha dato atto della intervenuta definizione agevolata, ha accettato la rinuncia e si è rimessa all’apprezzamento della Corte in ordine alle spese;

che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi come nella specie – della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che a fronte di quanto precede, va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in relazione (1) alle spese, siccome assorbite dalla definizione agevolata di cui si è dato conto, né (2) al raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso e non anche, come nel caso di specie, nell’ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Arg. da Cass., Sez. 3, 10.2.2017, n. 3542, Rv. 642858-01 e, da ultimo, da Cass., Sez. U, 25.6.2021, n. 18289).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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