LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 25915 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
A.T., in proprio e quale socio unico e amministratore della Dream Car A. s.r.l., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to Francesco Bonito Oliva, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Barbara Ferraris, in Roma, Via di Novella n. 22;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 429/01/15, depositata in data 28 luglio 2015, notificata l’11.8.2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
Che:
– con sentenza n. 429/01/15, depositata in data 28 luglio 2015, notificata l’11.8.2015, la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello principale proposto da A.T., in proprio e quale socio unico e legale rappresentante della Dream Car A. s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultima avverso la sentenza n. 172/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dal suddetto contribuente avverso sei avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previa p.v.c. della G.d.F. di Potenza, sulla base di una segnalazione della G.d.F. di Taranto, aveva recuperato a tassazione, per gli anni 2007-2009, nei confronti di A.T., titolare della ditta individuale Dream Car di A.T. e, quale responsabile in solido ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, comma 4, nei confronti di Dream Car s.r.l., quale cessionaria, nell’aprile del 2009, della suddetta azienda, costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette e detratti, ai fini l’Iva, in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di acquisto di autoveicoli da fornitori (intracomunitari) tramite società c.d. cartiere fittiziamente fatturanti nonché ricavi non contabilizzati relativi a compensi per immatricolazione auto;
– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che era illegittimo il recupero a tassazione dell’Iva detratta dalla ditta Dream Car (che aveva nell’aprile del 2009 ceduto l’azienda alla società Dream Car A. s.r.l.) in relazione alle fatture asseritamente fittizie emesse da società c.d. cartiere afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di acquisto di autovetture, in quanto, l’Ufficio non aveva dimostrato la partecipatio fraudis da parte del contribuente circa l’assunta falsità di fatture che risultavano essere state regolarmente registrate in contabilità con i relativi pagamenti;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, A.T., in proprio e quale socio unico e amministratore della Dream Car A. s.r.l.;
– il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis 1 c.p.c.;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e art. 54, comma 2, degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di giustizia del 12.1.2006 (cause C-354/03, 355/03 e 484/03) per avere la CTR ritenuto legittima la detrazione Iva operata dalla ditta Dream Car (che aveva nell’aprile del 2009 ceduto l’azienda alla società Dream Car A. s.r.l.) in relazione alle fatture asseritamente fittizie emesse da società cartiere (Eurauto Import-Export e Eurauto s.r.l.) afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovetture, addossando erroneamente in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la partecipazione da parte del contribuente al meccanismo fraudatorio (partecipatio fraudis) laddove doveva essere quest’ultimo a provare la propria buona fede non già in base ad elementi irrilevanti quali la regolarità contabile delle operazioni e dei relativi pagamenti;
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio per non avere la CTR nel ritenere illegittima la ripresa a tassazione ai fini Iva valutato le circostanze, dedotte nelle controdeduzioni in appello, quale l’acquisto (apparente) da parte della ditta Dream Car delle automobili dalla società Eurauto “ad un prezzo fuori mercato (per difetto) in quanto sistematicamente coincidente ovvero addirittura inferiore al prezzo (apparentemente) pagato dalla stessa Eurauto al fornitore comunitario” nonché l’emissione delle fatture di vendita da parte di Eurauto nei confronti della ditta Dream Car prima delle stesse fatture di acquisto da parte di Eurauto ovvero, in altri casi, la coincidenza delle date di acquisto e di rivendita;
– il ricorso è improcedibile; invero, ai fini del decorso del termine per impugnare ai sensi dell’art. 325 c.p.c. la sentenza di appello è stata notificata in data 11 agosto 2015, come dichiarato dalla ricorrente; va premesso che la previsione, in seno all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. Il codice di procedura civile ha collegato la formazione della cosa giudicata formale alla scadenza dei termini per impugnare; ed ha previsto, accanto ad un termine lungo di impugnazione (art. 327 c.p.c.), decorrente ex lege dalla venuta ad esistenza giuridica della sentenza (che si ha con la sua pubblicazione mediante il deposito nella cancelleria: art. 133 c.p.c.), un termine breve di impugnazione (artt. 325 e 326 c.p.c.) decorrente dalla notificazione della sentenza, eseguita, da una parte nei confronti dell’altra, con le modalità di cui all’art. 285 c.p.c. Come hanno evidenziato le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, l’istituto della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, attribuisce alla parte un “diritto potestativo” di natura processuale, cui corrisponde la soggezione dell’altra parte. Attraverso la notificazione della sentenza, la parte opera – secondo una sua scelta di convenienza – un mutamento della situazione giuridica dell’altra parte, la quale viene assoggettata, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, ad un termine di impugnazione più breve (quello previsto dall’art. 325 c.p.c.) di quello altrimenti operante (Cass., Sez. Un., 6278 del 04/03/2019);
– tale abbreviazione del termine per impugnare è condizionata al fatto che la notificazione della sentenza sia effettuata, ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., al “procuratore costituito” della controparte, ossia ad un soggetto professionalmente qualificato in grado di assumere, nel minor tempo concesso dall’art. 325 c.p.c., le decisioni più opportune in ordine all’eventuale esercizio del potere impugnazione. Ciò spiega perché la giurisprudenza di questa Corte abbia assimilato, alla notifica della sentenza al procuratore costituito, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, ma non – invece – la notifica della sentenza eseguita alla parte personalmente, ritenendo tale ultima notifica inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. 13/08/2015, n. 16804; Cass. 1/06/2010, n. 13428; Cass., Sez. L, 27/04/2010, n. 10026; cfr. anche Cass., Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898);
– la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Non e’, peraltro, previsto – al di fuori dei casi in cui la decorrenza del termine per impugnare è affidata alla comunicazione (artt. 348 ter e 702-quater c.p.c.) o alla notificazione della pronuncia a cura della cancelleria (sul punto, cfr. Cass., Sez. 6 – 2, n. 21386 del 15/09/2017) – che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica della sentenza eseguita ai sensi dell’art. 285 c.p.c., essendo tale attività estranea all’ufficio giudiziario e successiva rispetto alla definizione del giudizio. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, condivisa dal Collegio, qualora il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il medesimo abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Quando, invece, il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (Cass., Sez. Un., n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018; Cass., Sez. 3, n. 20883 del 15/10/2015; Cass., Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014); la mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30/04/2019; Cass., Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10/07/2013) – la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – L, n. 24178 del 29/11/2016; Cass., Sez. 6 – 3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., Sez. 6 2, n. 22914 del 08/10/2013); non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass., Sez. Un., n. 10 n. 10648 del 02/05/2017; Cass., Sez. Un., n. 9004 del 16/04/2009). Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, essendo stato il ricorso notificato (il 29.10.2015) oltre il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della sentenza impugnata (28.7.2015) e non avendo il ricorrente provveduto a depositare copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, né risultando tale relazione esistente tra gli atti del fascicolo processuale, il ricorso va dichiarato improcedibile;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 10.000,00, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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