Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3070 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4565/2013 R.G. proposto da:

Edilpadana s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Santi con domicilio eletto presso l’avv. Maria Chiara Morabito, in Roma, via Benaco n. 5, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 51/01/12, depositata il 25 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2020 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

Udito il PG in persona del sostituto Roberto Mucci il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l’Avvocato Umberto Santi per la ricorrente.

Udito l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per la controricorrente.

RITENUTO IN FATTO

Edilpadana s.r.l. impugnava due avvisi di accertamento e le conseguenti cartelle di pagamento per gli anni di imposta 2003 e 2004 con i quali era stata recuperata a tassazione la differenza di imposta tra l’aliquota applicata del 4% e l’aliquota corretta del 20% in relazione al contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato per conto della società il Corallo s.r.l..

Nella specie i lavori di appalto erano relativi alla costruzione ad uso casa-albergo di n. 53 alloggi e relativi servizi, su di un’area con sovrastante fabbricato fatiscente, un tempo adibito a discoteca, classificato nella categoria catastale D/3.

La CTP di Rovigo, previa riunione, con sentenza n. 45/2/11 respingeva i ricorsi.

La società proponeva appello e la CTR del Veneto lo rigettava sul presupposto che il complesso edilizio realizzato era ad uso casa-albergo con accatastamento del complesso come unica entità in categoria D/2 (alberghi e pensioni), con concessione edilizia relativa alla costruzione di una casa-albergo e autorizzazione di agibilità dell’intero complesso come unitario nella categoria D/2, a nulla rilevando la richiesta dell’appaltante di applicare l’aliquota Iva agevolata e la successiva destinazione degli immobili a casa per civile abitazione.

Avverso la sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, e del decreto da ultimo citato, Tabella allegata, parte II.

Sostiene che i giudici di appello hanno erroneamente escluso l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4% nel caso di specie in cui aveva fatturato le opere, così come richiesto dalla committente, mediante applicazione dell’aliquota agevolata del 4%, in quanto il contratto di appalto prevedeva la costruzione di n. 53 alloggi destinati a casa di abitazione non di lusso; invoca la prevalenza della sostanza sulla forma, trattandosi della costruzione di case per civile abitazione e non di un complesso alberghiero.

Le censure, suscettibili di trattazione congiunta non sono fondate.

Non è opponibile al fisco la buonafede del cedente/prestatore o la correlativa malafede del cessionario/committente, in virtù dell’autonomia del rapporto tributario rispetto a quello civilistico.

Il rapporto pubblicistico tributario s’instaura solo tra chi è tenuto a emettere fattura, per le prestazioni effettuate a terzi, e il Fisco, mentre quest’ultimo resta estraneo al rapporto privatistico sottostante tra appaltatore e committente.

Il sistema dell’IVA nazionale, per conseguire l’obiettivo comunitario della Prima Direttiva del 1967 e della Sesta Direttiva del 1977 (art. 2; cfr. ora Dir. 2006/112/CE, artt. 1 e 2) di “un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei prezzi dei beni e dei servizi”, non può che fondarsi, secondo lo schema della tassazione analitico aziendale, sulla presunzione assoluta di diligenza professionale del soggetto passivo nella verifica della posizione dei terzi con i quali ha operato e dai quali possono provenire dichiarazioni e/o informazioni e/o dati adoperati per la determinazione dell’imposta e della sua aliquota, della cui esattezza la parte contribuente è unica responsabile verso il Fisco (Cass. 3291/12).

Nella specie deve ritenersi del tutto irrilevante la destinazione agli immobili successivamente alla fatturazione oggetto di causa.

Ciò posto, deve ricordarsi che secondo un orientamento giurisprudenziale in materia, assolutamente chiaro e condivisibile, risalente a Cass. n. 4317 del 1994, cui hanno fatto seguito Cass. n. 1713 del 1997 e n. 8129 del 2001, “la “casa albergo”, che costituisce una struttura funzionale all’esercizio di una attività di impresa, cioè di prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori” – allo stesso modo di un residence turistico-alberghiero, come nel caso di specie – “non è assimilabile alla “casa di abitazione” (che va intesa come luogo destinato ad ospitare – con tendenziale continuità – nuclei familiari, per lo svolgimento della loro vita privata), ma va piuttosto ricondotta alla diversa categoria del “negozio”, costituita come luogo deputato allo svolgimento di attività d’impresa. Pertanto i detti benefici non spettano agli immobili destinati esclusivamente a “casa albergo” (Cass. 25 febbraio 1997 n. 1713; nei medesimi termini cfr. la sentenza della Cassazione n. 4317 del 4 maggio 1994)”. E, d’altro canto, il D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A allegata, parte terza, n. 127-quaterdecies – che, contenendo una previsione di natura agevolatrice, è di stretta interpretazione – fa esclusivo riferimento a “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso” (come previsto dal n. 127-undecies cui il n. 127-quaterdecies rinvia), cosicchè l’agevolazione prevista non può essere riconosciuta ai contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili aventi natura o finalità diverse da quella di casa di abitazione in senso stretto, come i “residence turistico-recettivi” (quali quello oggetto di controversia), restando del tutto indifferente che i singoli immobili del residence abbiano le caratteristiche di case di abitazione.

3. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta che la CTR non aveva considerato l’assenza di qualsivoglia modifica edilizia successiva e la immutata continuità del fabbricato anche prima del frazionamento ed anche prima delle separate vendite.

La censura non è fondata.

La CTR, motivando adeguatamente sul punto ha osservato che non era decisivo l’effettivo utilizzo/destinazione del complesso immobiliare dopo la sua realizzazione e l’emissione delle fatture in contestazione. Le fatture erano state emesse da Edilpadana s.r.l. a carico di Corallo s.r.l. nel periodo 3/1/2003 – 30/7/2004. All’epoca il vincolo che la pianificazione urbanistica comunale poneva per *****, dove è stato realizzato il complesso edilizio, era vincolo di zona D4, ossia ricettiva – tempo libero. Nello stesso senso deponeva la concessione per l’esecuzione di opere rilasciate dal Comune di Rosolina in data 21.8.2002, l’accatastamento del complesso come unica entità in categoria D/2 (alberghi e pensioni, in data 5.4.2004 e l’autorizzazione di agibilità dell’intero complesso, sempre citato come unitario nella categoria d/2, rilasciata dal Comune di Rosolina in data 4/5/2004).

La CTR ha ancora osservato che “il contratto di appalto del 17.10.2002, con la richiesta dell’appaltante di applicare l’aliquota Iva agevolata, può inizialmente aver tratto in inganno e per questo il contribuente potrà eventualmente agire nei confronti di Corallo s.r.l.. Tuttavia è assolutamente impensabile che la contribuente non abbia avuto conoscenza della concessione edilizia e del fatto che la stessa prevedeva la realizzazione di un immobile la cui natura imponeva l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria e non dell’aliquota minima…” La CTR ha, inoltre, evidenziato che “Edilpadana s.r.l. non aveva negato la sua conoscenza del contenuto della concessione e che l’appaltatore ha l’onere di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, verifica che nella specie non era stata effettuata. Il frazionamento dell’immobile era stato operato in data 7.10.2004, mentre la contribuente aveva chiuso la propria fatturazione a saldo oltre due mesi prima…inoltre la prima compravendita di una specifica unità ricavata dal frazionamento è ancora successiva (9.11.2004) e a maggior ragione non poteva influenzare le decisioni della contribuente circa l’aliquota Iva”.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 10.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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