Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30703 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9817/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Ibsa Farmaceutici Italia Srl, incorporante di Gelfipharma International Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Carmini, Daniela Zamboni e Claudio Lucisano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio n. 91, giusta in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 158/45/11, depositata il 17 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Lodi, aveva annullato gli avvisi emessi nei confronti della Ibsa Farmaceutici Italia Srl (incorporante di Gelfipharma International Srl) per Iva per gli anni 2003 e 2004, non trovando applicazione il termine raddoppiato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 57, comma 3.

La contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Ibsa Farmaceutici Italia Srl, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10.

La procedura di definizione agevolata è stata regolarmente ed integralmente adempiuta, come risulta dalla documentazione (F24 quietanzati e istanza) prodotta dalla contribuente.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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