LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 23533 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Borgo Nobile s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso dagli avv.ti Maurizio Leone, Cristian Fedreghetti e Antonella Giglio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore, in Roma, Viale dei Parioli n. 12;
– intimato e ricorrente (successivo) incidentale –
Nonché
Equitalia Esastri s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 136/06/11, depositata in data 14 luglio 2011, non notificata nonché per l’annullamento dell’atto di diniego di definizione agevolata della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 136/06/11, depositata in data 14 luglio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Borgo Nobile s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 27/12/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento con la quale, a seguito di controllo automatizzato, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis, della dichiarazione M.U. 2006, per l’anno 2005, era stata iscritta a ruolo nei confronti della società la somma di Euro 174.377,88 a titolo di Iva, conseguente al disconoscimento del credito d’imposta utilizzato in compensazione nella dichiarazione Iva per l’anno 2005, derivante dal precedente periodo di imposta (2004), in relazione al quale risultava essere stata omessa la dichiarazione Iva;
– in punto di diritto, la CTR ha osservato che – premesso che l’Ufficio non aveva contestato la sussistenza del credito vantato dalla contribuente assumendo soltanto che quest’ultima avrebbe dovuto chiederlo a rimborso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 – era illegittimo il disconoscimento del credito Iva essendo stata la detrazione esercitata con la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto era sorto (in sintonia con la Risoluzione n. 74/E del 19 aprile 2007) e non potendo il diritto alla detrazione essere subordinato all’accertamento induttivo, da parte dell’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, dell’esistenza del credito relativo all’anno per il quale la dichiarazione era stata omessa, trattandosi di un’attività rimessa al potere – dovere dell’Ufficio, con sostanziale disparità di trattamento, a fronte di situazioni identiche, a seconda che l’Amministrazione fiscale abbia o meno proceduto a detto accertamento;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, avendo presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6; rimane intimata Equitalia Esastri s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.; avverso il sopravvenuto diniego di condono, la contribuente propone ricorso successivo articolato in un motivo, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.;
– i ricorsi sono stati fissati in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi successivi (il secondo dei quali proposto dalla contribuente) attesa la connessione oggettiva e soggettiva;
– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 25, 28, 30, 36-bis, 54-bis e 55, per avere la CTR annullato la cartella di pagamento, ritenendo erroneamente detraibile il credito di imposta esposto nella dichiarazione Iva, per l’anno 2005, maturato nel periodo di imposta precedente (2004), annualità per la quale la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione, essendo, in tal caso, quest’ultima, ad avviso dell’Ufficio, esposta all’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, del credito Iva, per l’anno per il quale risultava essere stata omessa la dichiarazione, e residuando in capo ad essa la possibilità di richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza ai sensi del cit. art. 30, comma 2;
– con il ricorso successivo, la società contribuente denuncia l’illegittimità del sopravvenuto atto di diniego di condono per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, essendo la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, da considerare atto impositivo e non di mera liquidazione e riscossione, trattandosi del primo atto impugnabile, contenente la pretesa fiscale, non preceduto da altro atto di rettifica;
– assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di condono, intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello n. 136/06/11 della CTR della Lombardia che aveva annullato la cartella esattoriale emessa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, con cui era stata iscritta a ruolo nei confronti della società la somma di Euro 174.377,88 a titolo di Iva, conseguente al disconoscimento del credito d’imposta utilizzato in compensazione nella dichiarazione Iva per l’anno 2005, derivante dal precedente periodo di imposta (2004), in relazione al quale risultava essere stata omessa la dichiarazione Iva;
– in primo luogo si deve rilevare l’ammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione del diniego di definizione della lite pendente. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 31049 del 2018, resa all’esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che “In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che la L. n. 289 del 2002, art. 16, e il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, conv. nella L. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.” (Cass. n. 24530 del 2019);
– il ricorso è fondato;
– nella specie, l’Amministrazione aveva motivato il provvedimento di diniego della definizione agevolata sul rilievo che la cartella di pagamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis, oggetto del giudizio, non fosse un atto impositivo ma di mera liquidazione delle imposte con conseguente non definibilità della controversia sorta a seguito dell’impugnativa del relativo ruolo (pag. 5 del ricorso);
– nel comporre un contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 ha affermato che “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”; nella detta pronuncia si è precisato che “laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum”;
– l’accoglimento del ricorso (incidentale) della società contribuente comporta l’estinzione del giudizio avverso la cartella di pagamento in questione;
– in conclusione, previa riunione dei ricorsi, in accoglimento di quello proposto dalla società contribuente, va dichiarato estinto il giudizio, con compensazione integrale delle spese, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
PQM
la Corte:
riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso della contribuente e dichiara estinto il giudizio avverso la cartella di pagamento; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021