Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30705 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18453/2016 proposto da:

S.A., nato a *****, ed ivi residente alla Via *****

(C.F.: *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso, dal Prof. Avv. Francesco De Santis, del Foro di Roma (C.F.: DSNFNC65C2118053), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale Cortina d’Ampezzo, n. 269;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, (C.F.: *****), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 733/23/2016 emessa dalla CTR Campania in data 01/02/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

RITENUTO IN FATTO

S.A. impugnava la sentenza n. 241/7/13, emessa in data 23.9.2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, in relazione agli avvisi di accertamento n. ***** e n. ***** per gli anni di imposta 2007 e 2008, che aveva parzialmente accolto i ricorsi determinando maggiori costi forfettari in deduzione.

Con sentenza dell’1.2.2016, la CTR Campania rigettava l’appello.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.A., sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Con nota del 10.9.2020 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto che, ai sensi del D.L. n. 136 del 2018, art. 6 (conv., con modificazioni, in L. n. 119 del 2018), il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e che la vertenza era stata definita, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

RITENUTO IN DIRITTO

Con nota del 10.9.2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato atto che, ai sensi del D.L. n. 136 del 2018, art. 6, (conv., con modificazioni, in L. n. 119 del 2018), il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ed ha chiesto, essendo la stessa regolare, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le disposizioni rilevanti ai nostri fini sono il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 10, 12 e 13, le quali, rispettivamente, stabiliscono che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”. (comma 10)

“L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. (…)”. (comma 12).

“In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. (…) Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. (comma 13).

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della definizione della lite.

Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46 proc. trib., comma 3).

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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