Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30713 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36551-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANGELO GUADAGNINO, SAMUELA PISCHEDDA, PAOLA MASSAFRA;

– ricorrente –

contro

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BRUNETTI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 14837/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 13205/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso notificato il 7 dicembre 2018 e tempestivamente depositato l’Inps chiede la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 14837 del 7 giugno 2018 che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto del 15 maggio 2012.

2. Sostiene l’Istituto che la sentenza della Cassazione nel ritenere che la sentenza della Corte di appello era stata utilmente notificata in data 19 giugno 2012 “a mani dell’addetto alla ricezione degli atti presso l’Inps, ex gestione INPDAP, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Boccia Neri, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell’INPDAP di Taranto, sita in *****” sarebbe incorsa in un errore revocatorio atteso che l’Avv. Massimo Boccia Neri aveva eletto domicilio in Roma alla ***** e dunque la notifica della sentenza di appello non era idonea a far decorrere il termine breve di decadenza ed il ricorso era tempestivo. Nel merito poi insiste perché nella fase rescissoria il ricorso sia accolto.

3. Si è costituito U.A. insistendo per l’inammissibilità del ricorso per revocazione e, con riguardo alla fase rescissoria, per la sua infondatezza.

CONSIDERATO

CHE:

4. Sulla revocazione.

4.1. Va premesso, in via generale che “l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio.” (Cass. 22171/2010, 4456/2015 e 9363/2018).

4.2. Alla luce di tali principi ritiene il Collegio che la sentenza di questa Corte, n. 14837 del 2018, sia incorsa nell’errore revocatorio denunciato essendo basata su un’errata percezione di quanto riportato negli atti di causa l’affermazione della sentenza di questa Corte che la notifica sia stata eseguita nel domicilio eletto quale risultante dagli atti.

4.3. Sia dalla sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, pronunciata il 14/16 marzo 2012 nei confronti dell’INPS, successore ex lege dell’INPDAP ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che dall’atto di costituzione in giudizio dell’INPS, del 12 marzo 2012, risulta infatti che l’Istituto, rappresentato dall’avvocato Massimo Boccia Neri in virtù di procura generale del 16 febbraio 2012, aveva eletto domicilio in Roma in *****.

4.4. Si tratta di un errore di percezione che ha inciso in maniera decisiva nella successiva valutazione, effettuata dalla Corte, per verificare la tempestività del ricorso per cassazione. Tanto basta per accogliere la revocazione proposta.

5. Venendo all’esame delle censure formulate con il ricorso per cassazione e delle eccezioni contenute nel controricorso si osserva quanto segue:

5.1. in primo luogo il ricorso dell’INPS è tempestivo e perciò ammissibile. La sentenza della Corte di appello di Lecce sezione di Taranto è stata pronunciata in data 14/16 marzo 2012 nei confronti dell’INPS, successore ex lege dell’INPDAP ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’avvocato Massimo Boccia Neri in virtù di procura generale del 16 febbraio 2012. Per quanto qui interessa va rammentato che ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21, comma 1 nel testo convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 10 gennaio 2012 è stata disposta la soppressione dell’INPDAP e le relative funzioni sono state attribuite all’INPS che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente soppresso. Con il comma 2-bis, poi, è stato previsto che, “in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi” e che a “tale scopo, l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso I’INPDAP (…)”. In questo quadro normativo, in vista della discussione e decisione del giudizio di appello promosso dall’INPDAP, l’INPS si è costituito in giudizio con atto al quale è stata allegata la procura generale dell’Istituto che ha nominato suoi procuratori generali gli avvocati già del ruolo professionale dell’INPDAP, e tra questi l’avvocato Massimo Boccia Neri, ai quali ha conferito i poteri di rappresentanza e difesa dell’Istituto nei giudizi relativi alle attività dell’Ente soppresso, già incardinati alla data del 31 dicembre 2011 ed instaurati a partire dal 1 gennaio 2012. Tra i poteri conferiti a ciascun avvocato, esemplificativamente indicati alle pagine 7 e 8 della procura generale, vi è anche quello di “eleggere domicilii”. Dall’atto di costituzione in giudizio si evince che, mentre nell’atto di appello l’INPDAP aveva eletto domicilio presso la sede provinciale dell’Istituto a Taranto, nella successiva costituzione del INPS si è scelto di eleggere domicilio a Roma e dunque fuori dal distretto della Corte di appello di Lecce e dal circondario di Taranto sede dell’ufficio giudiziario dove il processo era incardinato. In tale situazione di fatto la notifica della sentenza al procuratore costituito, per essere idonea a far decorrere il termine breve di decadenza dall’impugnazione dettato dall’art. 325 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto essere effettuata presso la cancelleria della Corte di appello ovvero nel domicilio eletto all’atto della costituzione dell’Istituto subentrato all’INPDAP. Il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, stabilisce che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Si tratta di disposizione che è stata interpretata nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice ovvero, ove la parte diligentemente vi provveda, nel domicilio eletto presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (cfr. Cass. n. 14616 del 2020 e n. 4247 del 2015). Nel caso in esame, come si è visto, la sentenza è stata notificata nel domicilio precedentemente eletto all’atto della proposizione dell’appello e non in quello dichiarato al momento della costituzione in prosecuzione, in Roma, né tanto meno nella cancelleria della Corte di appello come era pure possibile.

5.2. Pur ammissibile, il ricorso per cassazione deve essere comunque rigettato con conseguente conferma della sentenza della Corte di appello di Lecce sezione di Taranto.

5.2.1. Con il primo motivo di ricorso era stata denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento all’art. 13 CCNL comparto Ministeri 1998-2001, al CCNL comparto Ministeri 1998-2001 all. A declaratoria mansioni, al D.P.R. n. 285 del 1988, all’art. 13 del CCNL Enti pubblici non economici 1998 2001 ed alla allegato A declaratoria mansioni dello stesso CCNL nonché al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 33 e successive modificazioni in relazione agli artt. 111 Cost. in una lettura integrata con l’art. 6 Cedu.. Con il secondo motivo di ricorso invece la censura è avanzata sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce l’Istituto ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe valutato la corrispondenza tra le mansioni previste dal CCNL per la posizione B e quelle previste nel comparto Enti Pubblici per la posizione A2 alla luce della corrispondenza delle stesse con la IV qualifica funzionale del D.P.R. n. 285 del 1988. Sostiene che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego sono stati adottati nei diversi comparti sistemi di inquadramento differenziati e che mentre nel comparto Ministeri l’Area B comprende i livelli dal IV al VI, nel comparto Enti pubblici non economici l’Area A accorpa le qualifiche funzionali fino alla IV. Sostiene pertanto che il lavoratore, già inquadrato nella IV qualifica funzionale, rientrava nell’Area B del CCNL Ministeri, ma non nell’area B del CCNL Enti pubblici non economici per il quale la ex IV qualifica funzionale corrisponderebbe all’area A posizione A2. Deduce che la posizione B1 del comparto Enti Pubblici non Economici e sostanzialmente superiore alla posizione B1 del Comparto Ministeri. Osserva che il nuovo sistema di inquadramento disposto dalle parti sociali non fa venire meno le caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere che, a prescindere dalla diversa formulazione, sono pur sempre quelle corrispondenti alle ex qualifiche funzionali del D.P.R. n. 285 del 1988.

5.3. Il motivo è infondato.

5.3.1. Come ritenuto da questa Corte in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Cass. n. 2745 del 2016) la fattispecie in esame è regolata ratione temporis dall’art. 33, nel testo risultante dalle modifiche apportare dalla L. n. 488 del 1999, art. 20, comma 2, recepito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 che disciplina il “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, ha subito nel corso del tempo numerose modifiche. In particolare, per quanto interessa nella presente sede, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 18 sostituì del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l’art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), come segue: ” 1. Nell’ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. 2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2".

5.3.2. La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 20, comma 2, apportò ulteriori modifiche: al comma 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 33 e successive modificazioni, sopprimendo le parole: “Nell’ambito del medesimo comparto” e abrogando, nel medesimo art. 33, il comma 2. Il testo dell’art. 33, come modificato dalla L. n. 488 del 1999, ha dunque unificato le discipline, prima divergenti, tra passaggi endo ed extra compartimentali. Mentre nella disciplina di cui alla L. n. 80 del 1998 la legge richiedeva, in caso di passaggi extracompartimentali, un apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale dovevano essere indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, al fine di un’utile collocazione nella struttura di destinazione operante in un diverso settore di attività, per i passaggi endocompartimentali la legge si limitava a richiedere l’identità di qualifica, da intendere con riferimento alla posizione rivestita dal dipendente al momento del passaggio. A seguito dell’unificazione delle due tipologie di passaggio, in mancanza di specificazione di criteri ad opera della contrattazione collettiva, la diversità delle declaratorie contrattuali dei singoli comparti involge problemi applicativi ai fini dell’inquadramento.

5.3.3. Seppure non applicabili alla fattispecie in esame, giova accennare alle modifiche successivamente apportate all’istituto in esame. Con il D.L. n. 7 del 2005, art. 5, comma 1-quater, convertito in L. n. 43 del 2005, “al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti”, al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 dopo il comma 2, sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. In particolare, il comma 2-bis ha previsto che “il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quelli posseduta presso le amministrazioni di provenienza”. Assume valore interpretativo la specificazione secondo cui l’inquadramento deve avvenire “nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”. Con la L. n. 246 del 2005, art. 16 i primi due commi dell’art. 30 sono stati modificati. Al comma 1, la locuzione “passaggio diretto” è stata sostituita da quella “cessione del contratto di lavoro”. Ancora successivamente il D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 48 ha introdotto l’art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale), rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato – Regioni, sentite le organizzazioni sindacali, la definizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una “tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione”. Dunque, il legislatore, proprio al fine di colmare lacune dovute al mancato esercizio del potere di definizione dei parametri di equiparazione ad opera della contrattazione collettiva, ha inteso demandare alla decretazione ministeriale il compito di definire le “tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione”. Riguardo al passaggio diretto tra i comparti interessati dalla odierna vicenda non risulta che le parti collettive abbiano disposto alcunché ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 33, come sostituito prima dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 18, e poi dalla L. n. 488 del 1999, art. 20, comma 2, infine recepito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, n. 30.

5.3.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26420 del 12 dicembre 2006 (conf. Cass. n. 24724 del 2014), hanno chiarito che la mobilità volontaria nell’ambito del pubblico impiego, prevista dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 33, come sostituito prima dal D.Lgs. n. 470 del 1993, art. 13, poi dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 18 dalla L. n. 488 del 1999, art. 20, comma 2, recepito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, e poi modificato dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 16, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le patti, e quindi una cessione del contratto, ammissibile anche per il contratto di lavoro (Cass. 6 novembre 1999 n. 12384), istituto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali (Cass. 5 novembre 2003 n. 16635, Cass. 6 dicembre 1995 n. 12576). Tale qualificazione – hanno osservato le S.U. – riceve conforto dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 16, il quale, nel modificare il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, pur mantenendo la rubrica di “passaggio diretto”, nel testo della norma parla testualmente di “cessione del contratto”, così offrendo un elemento per la interpretazione dell’espressione atecnica “passaggio diretto” anche per il passato.

5.3.5. Il giudice di merito ha condotto il raffronto tra la declaratoria della posizione economica (d’ora in avanti p.e.) posseduta dal lavoratore presso l’Amministrazione di provenienza e le declaratorie di Area e di posizione organizzativa del comparto di destinazione. La verifica della correttezza di tale interpretazione rientra nell’ambito della denuncia di error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3. Difatti, poiché si controverte dell’interpretazione di un contratto collettivo in una controversia di lavoro concernente dipendenti di una pubblica amministrazione occorre evidenziare che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, ove venga investita – come nella specie – della censura di violazione o falsa applicazione di essi, procedendo secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e s.s. ed eventualmente esaminando, ai sensi dell’art. 1363 c.c., anche clausole che non hanno formato oggetto di censure da parte del ricorrente (ex plurimis, Cass. n. 22234 del 2007; Cass. n. 21796 del 2009).

5.3.6. La ricostruzione operata dai giudici di merito risulta corretta in punto di diritto e porta a confermare la corrispondenza tra p.e. B1 del comparto Ministeri e p.e. B1 del comparto Enti pubblici non economici. Nell’area funzionale B del c.c.n.l. Ministeri sono inquadrati i lavoratori che “nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione”; in particolare la posizione B1 posseduta dalli U. prima del trasferimento implica il possesso di “conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati; capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione”. Il tratto caratterizzante è dunque lo svolgimento di “funzioni specialistiche”, per i quali occorre il possesso di conoscenze e competenza relativi a “specifici processi operativi”. Nell’ambito del CCNL Enti pubblici non economici la declaratoria di Area A, contempla professionalità “riferite ad attività di supporto” che presuppongono “conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali”. In particolare, la posizione A2, attribuita all’odierno resistente dall’INPDAP, presuppone la capacità di assicurare il “necessario supporto al processo produttivo…”. Trattasi, quindi, di attività collaterali ad un processo o fase del procedimento, mentre nella p.e. B1 sono inquadrati i lavoratori in possesso di “conoscenze di base sul contesto di riferimento interno ed esterno, delle normative che regolano l’attività istituzionale dell’ente e la sua organizzazione, nonché dei vincoli da rispettare; conoscenze professionali di base riferite all’informatica applicata e al processo o ai processi di pertinenza”.

5.4. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 6 in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU è inammissibile, non vertendo su questioni di fatto, ma sull’iter motivazionale del giudice di merito relativo all’interpretazione della disciplina contrattuale di riferimento.

6. In conclusione, decidendo in sede rescissoria il ricorso proposto dall’Inps ex Inpdap deve essere rigettato.

Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Istituto ricorrente in considerazione della sua sostanziale e prevalente soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e devono essere distratte in favore dell’avvocato Michele Brunetti che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione. Revoca la sentenza della Corte di Cassazione n. 14837 del 2018 e decidendo sul ricorso proposto dall’INPS ex INPDAP lo rigetta. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’Avvocato Michele Brunetti che se ne è dichiarato antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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