LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12710-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO ARTICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 718/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. M.M. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso avverso l’avviso di accertamento, in relazione all’anno di imposta 2008, con il quale l’Ufficio operava una ripresa fiscale disconoscendo la deducibilità delle costi, ritenuti non inerenti ed antieconomici, per la gestione dei servizi esposti nelle fatture emesse dalla soc. M. Associati srl.
2. La CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto; la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5131/2018 annullava con rinvio l’impugnata sentenza; riassunto il giudizio la CTR rigettava l’appello ritenendo non provata la contestata condotta antieconomica in quanto l’affidamento dei servizi di gestione ad un soggetto terzo rispondeva alle esigenze di natura organizzativa volte a consentire un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda.
5. Avverso la sentenza della CTR Agenzia delle Entrate srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia l’Agenzia delle Entrate la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 546, art. 36, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR, non conformandosi al principio impartito dal giudice rescindente, abbia reso una motivazione del tutto apparente ed apodittica in punto di esame dei rapporti di commistione tra il contribuente e la soc. M. Associati srl e con riferimento alla evidente antieconomicità del rapporto di collaborazione 2. In difformità dalla proposta del relatore, il motivo è fondato. 2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
2.2. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).
2.3 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017).
2.4 Nel caso di specie il giudice rescindente ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza ritenendo che la CTR veneta non aveva dato alcuna concreta e puntuale risposta alle questioni, di fatto e di diritto, che con l’appello l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, aveva devoluto alla sua cognizione.
2.5 La motivazione del giudice di rinvio, con riguardo alla prospetta questione della antieconomicità dell’esternalizzazione da parte dell’ing. M.M. dei servizi amministrativi alla M. Associati srl, accertamenti demandatigli dalla Cassazione, è la seguente: “…e’ innegabile che alcune scelte imprenditoriali possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa volte a consentire un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. Nel caso i due soggetti hanno correttamente ottemperato ai rispettivi obblighi fiscali e non vi è alcuna prova che le attività previste dal contratto contestato dall’Ufficio non siano state effettivamente svolte dalla M. Associati srl a favore dell’Ing. M.M.”.
2.6 La motivazione e’, ancora una volta, apparente ed apodittica in quanto elusiva dell’esame degli elementi e dei profili prospettati dall’Agenzia nelle fasi di merito e posti a fondamento della contestata condotta abusiva costituiti dalla stretta correlazione tra il professionista e la società e dalla antieconomicità dei servizi effettuati dalla società in favore del professionista.
3 In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021