LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1781-2019 proposto da:
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLO ALLENA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 544/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 19/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
L.M. impugna in cassazione con un unico motivo la decisione n. 544/2018 della CTR della Sardegna con cui era stato accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Nuoro che aveva annullato l’avviso di accertamento Irpef 2006 avente ad oggetto l’attribuzione della quota parte di utili accertati in capo alla società Elle Immobiliare s.r.l. in quanto socio al 50%.
Si lamenta la violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, della L. n. 12 del 2000, art. 7, sostenendo che la violazione della norma statutaria sarebbe integrata dalla mancata allegazione del processo verbale all’avviso di accertamento che ne riferimento al processo senza tuttavia allegato a nulla rilevando la circostanza valorizzata nella sentenza impugnata che al rappresentante legale (e non al ricorrente) fosse stato a suo tempo notificato il processo verbale di constatazione.
Il motivo è inammissibile e non si confronta con la decisione impugnata.
La CTR ha infatti messo in evidenza alla notifica del processo verbale nessun obbligo in tal senso è previsto dal nostro ordinamento non solo ma poiché si tratta di soci con partecipazione qualificata hanno diritto alla partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria oltre che diritto di voto e in ogni caso l’amministratore unico è obbligato ai sensi dell’art. 2476 c.c., ad informare i soci sicché il contribuente era in condizione di conoscere il PCV già prima che venissero emessi gli avvisi di accertamento.
Con riguardo alla prospettata violazione dello Statuto del contribuente, art. 7, ha evidenziato che la norma, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non ha legale conoscenza.
Ha osservato con riguardo alla eccepita carenza di motivazione che l’atto impugnato conteneva specificamente le indicazioni delle norme di legge statale, l’indicazione delle ragioni per cui è avvenuto l’accertamento dell’ufficio, che l’avviso di accertamento è stato redatto sulla scorta dei dati contenuti nel processo verbale di constatazione e che copia di esso è allegato al presente avviso e che il processo verbale di constatazione era stato notificato al legale rappresentante della società che è una società a ristretta base sociale: Ha altresì rilevato la genericità della censura sollevata dal contribuente che non si era fatto carico di spiegare le ragioni per cui la motivazione doveva considerarsi carente evidenziando che l’accertamento era stato contestato in ogni sua parte con ciò dimostrando l’idoneità della stessa a consentire l’esercizio del diritto di difesa che costituisce la finalità cui è diretta la motivazione.
A fronte di tali considerazioni la censura del ricorrente non coglie la ratio decidendi soffermandosi su un solo aspetto (mancata allegazione del processo verbale) dell’articolato iter argomentativo senza contestare con la dovuta specificità la decisione nella parte in cui ha rilevato che l’avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei a giustificare la pretesa e che la contestazione di ogni sua parte del provvedimento impugnato dimostrava che non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa.
In ogni caso la doglianza è infondata nel merito avendo la CTR deciso in modo conforme agli indirizzi espressi da questa Corte che ha escluso la sussistenza di un obbligo legale dell’Ente impositore di notificare al socio il Pvc redatto nei confronti della società, essendo piuttosto l’Ente impositore tenuto a motivare adeguatamente i propri atti, ma il contribuente neppure illustra in che cosa risultasse carente la motivazione dell’avviso di accertamento redatto nei confronti della società, che era richiamato nell’atto impositivo redatto nei confronti del socio, e gli è stato notificato insieme a quest’ultimo (Cass. 2020 n. 24095).
Neppure deve trascurarsi, del resto, come questa Corte di legittimità abbia avuto recentemente occasione di confermare che “in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”, Cass. sez. VI-V, ord. 4.6.2018, n. 14275, esprimendosi, in materia di società di persone, un principio che merita di essere esteso, per identità di ratio, anche alle società a responsabilità limitata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri legali.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5.600,00 oltre spad; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021