LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36459-2019 proposto da:
C.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SPATOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO GAGLIANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3758/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che C.S.A. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Catania, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2010, di recupero a tassazione dei costi relativi a due fatture emesse nei suoi confronti dall’Associazione Club Calcio Catania Belpasso, per sponsorizzazioni di eventi sportivi, avendo l’ufficio ritenuto che le operazioni fatturate non fossero state in realtà mai eseguite.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza e violazione artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto avere egli omesso di provare che l’Associazione Club Calcio Catania Belpasso, soggetto sponsorizzato, fosse iscritto nel registro CONI delle associazioni sportive dilettantistiche, come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 7, sia perché detta contestazione era stata irritualmente proposta dall’ufficio per la prima volta nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado, sia perché infondata, non avendo l’ufficio mai contestato tale requisito di iscrizione;
che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta falsa applicazione art. 108 TUIR, e della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, con la norma di legge da ultimo citata, il legislatore aveva inteso favorire l’attività delle associazioni sportive dilettantistiche, invogliando gli imprenditori a sostituirsi allo Stato nell’attività di sostegno finanziario; era stata pertanto prevista una presunzione assoluta di inerenza e deducibilità dei costi fino ad importo di Euro 200.000,00; non era quindi rilevante la considerazione fatta dalla CTR circa l’antieconomicità della spese in esame, nel senso della sproporzione fra l’entità della spesa ed il fatturato di esercizio della ditta contribuente; ugualmente irrilevante era la circostanza che il contribuente non avesse provato, ai fini della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, il requisito dell’inerenza, nel senso che le spese di sponsorizzazione avrebbero dovuto arrecare direttamente od indirettamente un’utilità all’attività dell’impresa sponsorizzante, essendo unicamente necessario che le spese fossero ricomprese nell’ambito di Euro 200.000,00; inoltre le spese di sponsorizzazione sostenute avevano avuto lo scopo di promuovere l’immagine e l’attività dell’impresa da lui gestita, nella prospettiva dell’espansione dell’attività esercitata e l’attività promozionale era stata svolta dall’Associazione Club Calcio Belpasso mediante l’apposizione sul campo da gioco ed in diverse manifestazioni sportive di striscioni e cartelloni pubblicitari riferita alla ditta di cui era titolare;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che il ricorrente ha altresì presentato memoria;
che il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente è inammissibile, siccome aspecifico e generico; invero, la tesi sostenuta dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame è che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, l’Associazione Club Calcio Catania Belpasso, soggetto da lui sponsorizzato, fosse iscritto nel registro CONI delle associazioni sportive dilettantistiche, come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 7; tuttavia gli argomenti addotti allo scopo sono inidonei, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire che l’ufficio avesse irritualmente formulato tale contestazione per la prima volta nella memoria di costituzione in primo grado e che l’ufficio non avesse mai contestato tale requisito di iscrizione;
che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso;
che, invero, la CTR ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di deducibilità dei costi di sponsorizzazione (cfr. Cass. n. 27391 del 2020; Cass. n. 25021 del 2018; Cass. n. 10914 del 2015);
che occorre invero distinguere fra le spese di rappresentanza, cioè quelle sostenute per iniziative finalizzate ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne la possibilità di sviluppo, e le spese pubblicitarie o di propaganda (nel cui ambito rientrano le spese di sponsorizzazione), che sono quelle erogate per pubblicizzare prodotti, marchi e servizi, in vista di una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale; ora, nella specie, non è dubbio che il contratto di sponsorizzazione intercorso fra la ditta gestita dal ricorrente e l’Associazione Club Calcio Belpasso, consistito nella pubblicizzazione dell’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente nel corso di eventi sportivi, aveva la finalità di conseguire un incremento della platea dei propri clienti; ed in tal caso la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 33346 del 2019; Cass. n. 22165 del 2017) è ferma nel ritenere che occorre esaminare il complessivo quadro probatorio, al fine di verificare l’esistenza o meno delle operazioni fatturate, non essendo sufficiente che si trattasse di spese contenute entro il limite annuale di Euro 200.000,00;
che, nella specie, la CTR ha applicato i principi di diritto sopra evidenziati, avendo rilevato:
– che non vi fosse alcuna certezza circa l’effettiva stipula del contratto di sponsorizzazione fra l’Associazione Club Calcio Belpasso e la ditta gestita dal ricorrente, con conseguente mancata specificazione delle modalità di pagamento del compenso pattuito;
– che il ricorrente neppure aveva provato, come sarebbe stato suo onere, che l’Associazione Club Calcio Belpasso fosse iscritta, come associazione sportiva dilettantistica, nell’apposito registro tenuto dal CONI;
– che non risultava l’avvenuto pagamento, da parte del ricorrente, delle fatture emesse dall’Associazione Club Calcio Belpasso;
che la sentenza impugnata ha pertanto correttamente rilevato come il limite di Euro 200.000,00, previsto dalla legge per le spese di sponsorizzazione, rispettato nella specie dal ricorrente, non fosse l’unico elemento da tener presente per la corretta individuazione delle spese di sponsorizzazione detraibili, occorrendo altresì tener conto dei seguenti altri elementi:
I)- della mancanza di prova certa circa la stessa stipulazione del contratto di sponsorizzazione intercorso fra le parti;
II)- della mancata precisa determinazione dei costi di sponsorizzazione, nel senso che, pur essendo state descritte le due fatture, emesse dall’Associazione Club Calcio Belpasso nei confronti del ricorrente, non era specificata l’attività di sponsorizzazione in concreto svolta dall’Associazione sponsorizzata a fronte di ciascuna di tali due fatture;
che tali ultimi rilievi, valutati univocamente e nel loro complesso, non consentono di ritenere effettivamente eseguita l’attività di sponsorizzazione, di cui alle fatture disconosciute dall’Agenzia delle entrate; invero la censura svolta attinge solo in parte la ratio decidendi, posta a fondamento della decisione impugnata, erroneamente ipotizzando che il giudice di merito si sia limitato a fondare la decisione sui soli requisiti dell’inerenza e dell’antieconomicità, tralasciando, invece, gli altri elementi, analiticamente richiamati dal giudice di appello per giustificare il rigetto dell’appello proposta dal contribuente;
che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, quantificate in Euro 5.600,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021