LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7318-2020 proposto da:
GESERIA SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO PANICHELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4189/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che la s.r.l. “GESERIA” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRAP, IRES ed IVA 2012; la CTR ha rigettato l’eccezione relativa alla validità della delega in capo al soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato ed ha ritenuto logica e coerente la percentuale di ricarico applicata dall’ufficio.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, la società ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avviso di accertamento impugnato era stato sottoscritto in data ***** dalla Dott.ssa V.S. con la dicitura “per delega del direttore provinciale I.F.”; ora la Dott.ssa V. non aveva qualifica dirigenziale; inoltre la specifica delega avrebbe dovuto essere individuata ed allegata all’avviso di accertamento; l’ufficio aveva al contrario solo allegato due disposizioni di servizio, che non equivalgono a delega, la quale avrebbe dovuto essere associata all’emissione dell’atto, nonché essere qualificata, nominativa e proveniente da soggetto legittimato;
che, con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta mancata motivazione ed illegittimità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. c), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la percentuale di ricarico applicata era stata individuata nel 153% senza alcuna valida motivazione; anche se essa società avesse acquistato nel primo trimestre del 2012 materie prime per importo di Euro 42.491,17, non si comprendeva come fosse stata calcolata la suddetta percentuale di ricarico e come detta percentuale avesse potuto legittimare in via automatica l’imputazione dei ricavi ipotizzata dall’ufficio; non era stato, in particolare, tenuto presente che si trattasse di beni alimentari, alcuni dei quali deteriorabili e quindi con una percentuale di ricarico più bassa; né era sufficiente il mero riferimento al contraddittorio con la parte interessata;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che il primo motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato; invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 8814 del 2019), nel caso di delega di firma, conferita, nella specie, dal titolare dell’ufficio al dipendente che ha sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, quest’ultimo non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, in quanto la delega rientra nell’ambito dei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo che competono al dirigente preposto all’ufficio, si che, in caso di contestazione della sottoscrizione dell’atto di costituzione in giudizio, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, ovvero la relativa determinazione temporale, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e di legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna di un ufficio, l’attuazione della delega di firma può ben avvenire attraverso la mera emanazione di ordini di servizio, che hanno essi stessi valore di delega e con i quali il soggetto delegato ben può essere individuato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita, che consente la successiva agevole verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore ed il soggetto destinatario della delega medesima;
che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 736 del 2021; Cass. n. 27552 del 2018; Cass. n. 26589 del 2018), qualora l’accertamento sia fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la relativa determinazione in via presuntiva deve avvenire sulla base di criteri che siano coerenti con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame e che sia applicato ad un campione di beni selezionati in modo appropriato; è necessario scegliere in via preliminare se seguire il criterio della media aritmetica semplice ovvero quello della media ponderale; e la scelta va effettuata in relazione alla natura omogenea o disomogenea dei prodotti venduti; ora, nella specie, la società ricorrente svolgeva commercio di prodotti alimentari, nell’ambito dei quali era ipotizzabile una notevole differenza di valore fra i prodotti venduti, con conseguente necessità di ricorrere al criterio della media ponderale, in quanto i prodotti più venduti presentavano una percentuale di ricarico molto inferiore rispetto a quella risultante dal ricarico medio;
che la sentenza impugnata appare conforme all’indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato, avendo essa chiarito come, nella specie, la percentuale di ricarico applicata, pari al 153,50%, fosse stata calcolata in contraddittorio fra l’ufficio e la società contribuente; ed era stata quest’ultima ad avere omesso di proporre un metodo di ricarico alternativo;
che, pertanto, il ricorso proposto dalla società ricorrente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.
PQM
la Corte rigetta il ricorso proposto dalla società ricorrente e la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 5.200,00, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021