Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30726 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4197-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ROYAL CLUB SAS DI B.R. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4370/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La CTR della Lombardia con sentenza n. 4370/2018 accoglieva il ricorso proposto da Royal Club s.a.s. di B.R. & C. avverso la pronuncia della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva determinato un maggior reddito di Euro 67.024,00 sulla base di un’analisi della movimentazione bancaria.

Rilevava che il provvedimento impugnato doveva ritenersi viziato per difetto del contraddittorio endoprocedimentale imposto dal fatto che l’avviso riguardava anche l’Iva.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica la contribuente.

Considerato che:

Si denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la CTR avrebbe trascurato il fatto che l’Ufficio, dopo aver operato una prima fase di raccolta di informazioni attraverso indagini finanziarie aveva coinvolto il contribuente per ottenere ulteriori informazioni dando a questi nello stesso tempo la possibilità di manifestare utilmente il proprio punto di vista.

Si sostiene che l’Ufficio si era avvalso delle più ampie facoltà previste per l’adempimento dei propri compiti D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, invitando fra le altre cose il contribuente a trasmettere atti e documenti, invito che è stato raccolto da quest’ultimo che a più riprese aveva prodotto varia documentazione come lo stesso dà atto nel proprio ricorso.

Si osserva che sotto il profilo fattuale la fase precontenziosa sia era articolata in un contraddittorio puntuale e prolungato pur effettuandosi una verifica a tavolino.

Si lamenta che la decisione sarebbe censurabile nella parte in cui alla richiesta di documenti e alla conseguente analisi degli stessi in contraddittorio con il contribuente non aveva riconosciuto valenza di contraddittorio preventivo e nella misura in cui ha omesso di verificare le prove offerte dall’appellante e la loro idoneità a superare la prova di resistenza e quindi ad escludere la pretestuosità dell’eccezione.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che secondo i principi fissati da questa Corte a sezioni unite in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito – cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 2021 n. 10337). Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che la prova di resistenza ai fini del contraddittorio endoprocedimentale si ha solo se il contribuente indichi in concreto quali siano quelle ragioni specifiche che avrebbe potuto far valere nella fase del contraddittorio che assume omessa e che, se prese in considerazione in quella sede, avrebbero potuto escludere l’emissione dell’atto o ne avrebbero determinato un contenuto diverso, più favorevole alla contribuente cfr. Cass. n. 12832/2018; Cass. 2021 n. 9219.

Ora, non vi è traccia alcuna della verifica anzidetta da parte del giudice di appello, sicché la censura proposta dalla ricorrente deve per l’effetto ritenersi fondata nei limiti sopra esposti essendo la statuizioni impugnata errata in diritto laddove ha ritenuto sussistente la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata va cassata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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