LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12703-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
TEKNOCERAMICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MURANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8654/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate impugnava avanti alla CTR della Campania la decisione della CTP di Napoli emessa in data 16.1.2019 in relazione all’avviso di accertamento n. ***** per l’anno di imposta 2011 per la sola parte della decisione di accoglimento del ricorso proposto da Teknoceramica s.r.l. relativa alle sanzioni.
Il giudice di appello respingeva il gravame rilevando che il titolare della società aveva avuto consapevolezza delle irregolarità e omissioni compite dal ragioniere nel 2013 come comprovato dallo scambio di e-mail non anche nell’anno 2011 in relazione al quale non erano emersi elementi per dedurne la consapevolezza dell’omessa dichiarazione.
Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non resiste la società contribuente.si deduce in particolare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si rileva che il contribuente in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista infedele deve fornire la prova non solo della attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato di questi facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione ma anche del comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto quindi anche mediante falsificazioni di modelli F24 di pagamento delle imposte o delle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche, prova che nella specie non era stata fornita dal contribuente.
Il motivo è fondato.
“In tema di sanzioni tributarie, l’esimente prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo – e, dunque, escluse le violazioni solo formali – imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo (normalmente l’intermediario cui è stato attribuito l’incarico; oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi del citato D.Lgs., art. 5, comma 1, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando” (così Cass. 5, 7.11.2018, n. 28360). L’applicazione dell’esimente di cui alla disposizione richiamata implica pertanto: a) l’inadempimento degli obblighi riconnessi al mancato pagamento del tributo, esclusi pertanto gli obblighi solo formali; b) l’imputabilità di tale inadempimento ad un soggetto terzo (normalmente l’intermediario incaricato), estraneo alla compagine sociale del contribuente (Cass. n. 20113 del 16/11/2012); c) l’adempimento, da parte del contribuente, di un obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti dell’intermediario, cui è stato attribuito l’incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di effettuare i pagamenti; d) l’insussistenza del dolo o della negligenza del contribuente nell’inadempimento, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando, dovendo l’inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all’intermediario.
Per giurisprudenza consolidata di legittimità, invero, il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista “infedele”, deve fornire la prova, non solo della attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato di questi, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato proprio a mascherare il proprio inadempimento all’incarico ricevuto, quindi anche mediante falsificazione di modelli F 24 di pagamento delle imposte o delle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche o attraverso altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante (Cass. Civ., 11 aprile 2018, n. 8914; Cass. Civ., 17 marzo 2017, n. 6930; Cass. Civ., 9 giugno 2016, n. 11832; Cass. Civ., 18 dicembre 2015, n. 25580).
Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto” (Cass. Civ., 21 maggio 2010, n. 12473;). Di tali principi non ha fatto buon governo la CTR, non avendo verificato, alla stregua delle risultanze di causa se la società contribuente avesse correttamente vigilato sull’operato del professionista incaricato della presentazione dei redditi facendosi consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
L’ufficio non è incorso in alcuna inammissibilità omettendo di censurare la violazione dell’art. 6 avendo contestato l’applicazione delle condizioni per l’applicazione dell’esimente.
La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Campania per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021