Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30738 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6232-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO RUFFO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 793/2017 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

RITENUTO

che:

con avviso di liquidazione notificato il ***** l’Agenzia delle Entrate di Padova richiedeva a Ve.Gi.Ma. l’importo complessivo di Euro 33.603, 50 per la registrazione della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 18.12.2013 con cui, accertata l’inottemperanza della controparte ad adempiere agli impegni assunti con contratto preliminare di compravendita, veniva disposto il trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c..

L’atto impositivo liquidava le imposte in misura proporzionale per il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, ritenendo meramente potestativa la condizione sospensiva del pagamento del prezzo con la conseguenza di ritenere come non condizionato l’atto soggetto a registrazione.

Proposto ricorso da parte del contribuente, la CTP di Padova con sentenza in data 15.3.2016 rigettava il ricorso.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR del Veneto con sentenza in data 14.7.2017 accoglieva il ricorso ritenendo che la condizione de qua non potesse ritenersi meramente potestativa bensì potestativa sicché l’atto giudiziario da registrare era sospensivamente condizionato e l’imposta era dovuta in misura fissa.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva con controricorso il contribuente. Parte resistente depositava altresì memoria.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353,1355 e 2932 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27, 37 e 57, del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 11 e 13, del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, prima, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza laddove non aveva ritenuto il pagamento del prezzo condizione meramente potestativa bensì potestativa ed in quanto non aveva considerato la funzione antielusiva della previsione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, e la specialità di tale previsione rispetto alla disciplina civilistica. Aggiungeva inoltre che il condizionamento degli effetti costitutivi della sentenza ex art. 2932 c.c., al previo pagamento del prezzo è da trattarsi alla stregua di una condizione meramente potestativa in quanto la volontà dell’acquirente opera in tal caso direttamente a livello degli effetti del trasferimento, nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate all’atto dell’introduzione del giudizio.

Il motivo è fondato.

Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità al quale questo Collegio aderisce, in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (in questo senso la Corte si è espressa, oltre che con la sentenza n. 6116/2011, a titolo di esempio, con l’ordinanza n. 3806 del 14/02/2017, la sentenza n. 18006 del 14/09/2016, la sentenza n. 21625 del 23/10/2015, la sentenza n. 16818 del 24/07/2014; la sentenza n. 8544 del 11/04/2014, la sentenza n. 11780 del 12/05/2008;Ia sentenza n. 4627 del 27/3/2003).

Questo orientamento è stato contraddetto dalla sentenza n. 9097/2012 ribadita dalla ordinanza n. 18180 del 26/7/2013;

Tale diverso indirizzo è stato già criticato in modo convincente dalla sentenza n. 8544/2014, sulla base, fondamentalmente, della evidenziazione dell’elemento di specificità del regime tributario, che rende ragione della assimilazione, tratta dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, tra il versamento del prezzo e la condizione meramente potestativa a proposito della ininfluenza del versamento medesimo ai fini del trattamento fiscale della sentenza di cui all’art. 2932 c.c.: “la differenza esistente tra il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, commi 3 e 4, è da ravvisare in ciò. L’art. 27, comma 3, dicendo che “non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva” le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o dell’obbligato, si riferisce alla condizione (finanche meramente) potestativa lecita. E trova giustificazione nell’intento di evitare che si possa sfuggire all’imposizione proporzionale utilizzando strumenti giuridici volti a occultare il risultato economico considerato ai fini dell’imponibile… L’art. 27, comma 4, invece, prevedendo che “gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti a imposta in misura fissa”, si inserisce nel solco dell’ordinario regime civilistico di cui all’art. 1355 c.c., secondo cui è nullo il negozio cui una siffatta condizione risulti apposta. La sentenza di cui all’art. 2932 c.c., ai fini del trattamento fiscale, va considerata all’interno di tale distinzione funzionale. E quindi, fermo restando che, discorrendosi della registrazione di una sentenza, ogni rinvio al regime del contratto condizionato può essere accettabile solo per assimilazione, giustifica unicamente la tesi che appunto avvicina alla condizione meramente potestativa lecita (in quanto dipendente dalla volontà della parte acquirente di pagare il prezzo) il condizionamento degli effetti costitutivi della sentenza stessa.

La condizione è da trattarsi, nei limiti dell’assimilazione, alla stregua di meramente potestativa in quanto la volontà dell’acquirente opera in tal caso direttamente a livello degli effetti del trasferimento, nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate all’atto dell’introduzione del corrispondente giudizio, allorché, in vista del presupposto dell’art. 2932 c.c., la controprestazione (id est, il prezzo) è già stata oggetto di una seria offerta (art. 2932 c.c., comma 2).

Peraltro non può ritenersi, come sostenuto dal contribuente nella memoria depositata, che gli effetti dell’atto impositivo per cui è processo siano venuti meno in virtù dell’ordinanza con cui il Tribunale di Padova in data 2.2.2017, adito ex art. 702 bis c.p.c., ha dichiarato risolto il rapporto originato dalla sentenza oggetto della tassazione in contestazione, in quanto detta pronuncia, ancorché allegata agli atti, non risulta passata in giudicato.

Quindi, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese relative al merito vanno compensate in ragione dell’esito dei giudizi mentre la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese inerenti ai giudizi di merito.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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