Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30741 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9423-2018 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 49, presso lo studio dell’avvocato CARLO ARNULFO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ELITALIANA S.P.A., (già ELITALIANA S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO SIMONELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4302/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2017 R.G.N. 501/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, esclusa l’applicazione del rito speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, ha accertato la illegittimità del licenziamento intimato il 21.9.2015 a Z.E. da Elitaliana s.p.a. condannandola a riassumere la dipendente nel termine di tre giorni ovvero a corrisponderle una indennità risarcitoria quantificata in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, depurata dall’indennità di volo, oltre accessori di legge.

2. Il giudice di appello ha preso atto del fatto che, sull’illegittimità del licenziamento si era oramai formato il giudicato, non essendo stata la statuizione impugnata né in via principale né in via incidentale.

2.1. Ha ritenuto inammissibile perché nuova la censura con la quale la Z. chiedeva l’applicazione della tutela reale evidenziando che presso la sede di ***** della società erano in servizio più di quindici dipendenti. Conseguentemente ha ritenuto assorbita l’ulteriore censura con la quale era chiesta l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie.

2.2. Ha rigettato il motivo di gravame con il quale la lavoratrice si doleva della mancata inclusione nella retribuzione dell’indennità di volo osservando che si trattava di un compenso privo del carattere di periodicità e continuità che, ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. di categoria, era erogato unicamente in caso di effettiva prestazione dell’attività di volo e nell’ipotesi di assenza giustificata ma non nel trattamento di fine rapporto.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Z.E. con due motivi ai quali resiste con controricorso la Elitaliana deposita anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’applicazione della tutela reale sul presupposto che presso la sede di ***** vi erano più di 15 dipendenti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c.

4.1. Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, non aveva affatto dedotto di essere in servizio esclusivamente a *****. Al contrario rileva che era stato chiarito sin dal primo grado che il rapporto di lavoro con Elitaliana s.p.a. era iniziato nel 2011 con un contratto a termine dove era indicata la sede di *****. Era stato del pari sottolineato che tutte le comunicazioni provenivano proprio da *****, ivi compresa la contestazione del 27.1.2015, lettera di licenziamento del 9.9.2015 ed inoltre le buste paga riportavano quale sede di lavoro la base di *****. Evidenzia che ***** era un posizionamento operativo connesso all’appalto con la Regione Calabria e non si trattava di unità operativa autonoma ma semplicemente dislocamento della sede di ***** dove era posizionato un elicottero. Ritiene che di questi elementi la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto poiché erano stati allegati sin dal primo grado e non costituiva una novità in appello la questione dell’individuazione della corretta sede di lavoro al momento del licenziamento.

5. La censura è inammissibile sotto diversi profili.

5.1. Pur dolendosi dell’omesso esame di circostanze che assume essere decisive e che avrebbero dovuto determinare il giudice di appello nel ritenere allegato e provato che la sede di lavoro della ricorrente non era ***** ma *****, con tutte le conseguenze anche in ordine alla tutela applicabile al caso concreto, tuttavia non si chiarisce come dove e quando le circostanze ritenute nuove dalla Corte territoriale erano state allegate in primo grado. Così il ricorso contravviene al principio, più volte affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito in modo tale da permettere una valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006). Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto riportare i passi del ricorso introduttivo e delle note nelle quali, anche in replica alle eccezioni della controparte ed in esito al mutamento del rito, sarebbe stato concretamente allegato, in maniera tempestiva, diversamente da quanto accertato, che la sede di lavoro era quella di ***** e non quella di *****. Inoltre sarebbe stato necessario che nel ricorso venisse riprodotto il testo della sentenza di primo grado per consentire al Collegio di comprendere, ex actis, il ragionamento seguito dal Tribunale per escludere, tra l’altro, l’applicazione del c.d. rito Fornero.

6. Ugualmente inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale la Z. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del c.c.n.l. di categoria per aver la Corte di appello escluso che all’indennità di volo dovesse essere riconosciuto il carattere di compenso erogato in maniera continuativa e periodica e dunque inclusa nella retribuzione da prendere a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

6.1. La ricorrente non solo trascura di allegare al ricorso la copia integrale del contratto collettivo invocato ma neppure, come pure avrebbe potuto, riproduce il contenuto delle norme precisando dove le stesse siano reperibili nei fascicoli di parte o in quello d’ufficio di cui pure è stata chiesta la trasmissione. L’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” può infatti essere soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ma resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. Cass. sez. U. 03/11/2011 n. 22726 e recentemente tra le tante Cass. n. 10992 del 2020 e n. 1503 del 2021).

6.2. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esporsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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