Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30744 del 29/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3084-2018 proposto da:

A.G., AM.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFAELE PIGNATARO, ANNA ORLANDO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SPECIALE AMBIENTE REALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MANFRELLOTTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5596/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 65/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 luglio 2017, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale, pur accertando l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da A.G. e Am.Ma. con l’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, esercente il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per il Comune di *****, in data 2 novembre 2009, aveva escluso la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed aveva condannato l’azienda al pagamento di una somma equitativamente parametrata a 4 mensilità di retribuzione in favore di ciascun lavoratore;

2. la Corte, in sintesi, richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di società in house ed esaminato lo statuto dell’azienda e la delibera comunale istitutiva, ha valorizzato: il carattere strumentale dell’azienda speciale “riconducibile interamente al Comune di *****”; la “ingerenza degli organi comunali nella direzione della società… assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici”; la circostanza che “la costituzione dei rapporti di lavoro del personale, pur avendo natura privatistica, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 24 Statuto)”; ne ha tratto il convincimento circa “l’inapplicabilità della sanzione della conversione a tali rapporti di lavoro equiparati, quanto alla loro stabilizzazione, ai principi che permeano il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”; “considerando i parametri della L. n. 183 del 2010, art. 32”, la Corte ha anche confermato la statuizione sulla quantificazione dell’indennità risarcitoria;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso A. e Am. con 2 motivi, cui ha resistito l’Azienda Speciale “Ambiente Reale” con controricorso;

4. in data 19 dicembre 2019 è stata depositata in cancelleria, ad opera dei ricorrenti personalmente, documentazione inammissibile in quanto esorbitante i limiti e le modalità poste dall’art. 372 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, criticando diffusamente l’assunto dei giudici del merito “in relazione all’impossibilità di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato”;

2. la censura non può trovare accoglimento, in quanto la decisione impugnata è conforme agli orientamenti di questa Corte in materia;

in generale è pacifico che le aziende speciali, previste e disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 114 sono enti strumentali del Comune, istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando permanga la relativa scelta; nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, sicché gli atti emanati configurano determinazioni riferibili all’ente territoriale che incide, oltretutto, sui processi decisionali dell’azienda speciale attraverso un’ampia ingerenza negli atti gestionali e organizzativi e una penetrante azione di controllo (Cass. n. 15105 del 2005); quindi è stato statuito che all’assunzione del lavoratore a termine presso un’azienda speciale comunale, ancorché successivamente trasformata in società per azioni, si applica il D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 conv. in L. 8 gennaio 1979, n. 3, il cui vigore è confermato dal D.L. 7 maggio 1980, n. 153, art. 8 conv. in L. 7 luglio 1980, n. 299, che, regolando in modo completo ed esauriente l’assunzione del personale a tempo determinato da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende, esclude che il rapporto sia suscettibile di convertirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tale disciplina è compatibile anche con la regolamentazione delle aziende speciali, dettata dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 23 (cfr. Cass. SS.UU n. 26939 del 2014);

in tema, poi, di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato (Cass. n. 21378 del 2018); ancora più di recente è stato acclarato che in tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale D.L. n. 112 del 2008, ex art. 18, comma 2, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, come modificato dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009 – ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità (Cass. n. 19925 del 2019);

3. il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 8 nonché dell’art. 115 c.p.c., in riferimento agli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe liquidato l’indennità prevista dalla prima disposizione senza adeguata motivazione;

4. la censura non può trovare accoglimento;

con indirizzo consolidato mutuato dall’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 questa Corte ha chiarito che sulla misura dell’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo non è censurabile per violazione di legge, ma solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. n. 1320 del 2014), per cui risulta inammissibile il motivo che prospetti – come nella specie – una violazione di legge “poiché escluso dalla possibilità impugnatoria della statuizione relativa alla determinazione della indennità in questione” (in termini, Cass. n. 25484 del 2019);

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto poi della sussistenza, per i ricorrenti, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.250,00,. oltre esborsi pari ad Euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472