LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24800-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
ATP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIA SPAGGIARI;
-contororicorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 278/8/2019 della COMMISSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna, n. 278/19 dep. il 5 febbraio 2019, che respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su ricorso della ATP Srl per l’annullamento della cartella di pagamento, con cui ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, era stata recuperata la maggiore imposta IRES oltre a sanzioni e interessi, derivante dalla rettifica della dichiarazione modello UNICO anno di imposta 2009.
La CTR, in accordo con il giudice di prime cure, ha respinto l’appello dell’Agenzia, che riteneva insussistente il requisito soggettivo previsto dalla normativa per beneficiare dell’agevolazione, ritenendo spettante l’agevolazione/detrazione per la riqualificazione energetica per tutti i possessori di immobili, anche senza la detenzione dei medesimi, senza distinguere, in sostanza, tra beni “merci” e beni “strumentali”. Il contribuente si costituisce con controricorso e ricorso incidentale e deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e 345, e del D.M. 19 marzo 2007, n. 25345, art. 2 comma 1 lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Il motivo è infondato.
3. Questa Corte ha più volte rilevato che, la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso l’attribuzione di un beneficio che, in virtù di un'”interpretazione sistematica”, è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto dell’intervento, sicché, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d’impresa (incluse le società), essa spetta solo con riferimento ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Tali non sono – secondo la prospettazione erariale – gli immobili che costituiscono (come nel caso di specie) l’oggetto dell’attività d’impresa.
Ove si riconoscesse la detrazione del 55% anche alle società immobiliari di locazione, infatti, ne deriverebbe un ingiustificato beneficio a favore di tali enti, confliggente con lo scopo della normativa di settore che, come suaccennato, sta nel favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni, restituendo loro parte della spesa effettuata in un’ottica di risparmio energetico.
3.1. Tale assunto non è condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte. Cass. n. 19815/2019 ha confermato il principio, già espresso da Cass. n. 2153/2019, n. 12466/2015, e poi da Cass. n. 29163 del 12/11/2019, secondo cui il beneficio fiscale, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, e ss., per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
3.2. A tale approdo ermeneutico la Corte è giunta attraverso una ricostruzione del quadro normativo rispetto al quale l’ipotesi ricostruttiva della fisionomia del bonus fiscale operata dall’Agenzia delle entrate nella propria risoluzione (non vincolante né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite: sez. un. 2/11/2007, n. 23031), è stata ritenuta non coerente con il carattere di “detrazione dall’imposta” proprio del beneficio fiscale, che è estraneo al diverso tema della quantificazione del “reddito imponibile”, che, invece, assiste la linea argomentativa del fisco; ed altresì incompatibile con l’interpretazione letterale delle norme che introducono l’agevolazione fiscale, senza prevedere alcuna limitazione soggettiva (cfr. Cass. 4/10/2018, n. 24165, in motivazione; 6/04/2001, n. 5128).
4. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 344, e ss., e al D.M. dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito di impresa (escluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi (Cass. n. 19815/19).
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, che per avere la CTR compensato le spese del giudizio.
6. Il motivo è fondato, avendo la CTR erroneamente riformato il capo della sentenza di primo grado relativa alle spese, disponendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in assenza delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, in fattispecie in cui sia in primo che in secondo grado sono state integralmente accolte le tesi difensive della società (ricorrente in primo grado e appellata in secondo grado) e quindi in mancanza delle condizioni che giustifichino la compensazione (“gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”; richiamo a novità della questione e giurisprudenza contrastante; soccombenza reciproca), non essendo il richiamo ad una supposta “controvertibilità della materia” e “presenza di una giurisprudenza di merito oscillante” sufficiente a motivare detta compensazione.
7. Conclusivamente va rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021