LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28121-2019 proposto da:
V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUALTIERI SERAFINO 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA CUOZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FORTE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 763/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
V.E., svolgente attività di agente di commercio, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in contenzioso su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per Irap anni 1998/2009 – premesso che l’istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine di 90 giorni (essendo il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso maturato antecedentemente al primo aprile 2012 e l’istanza presentata il 29.12.2010 – ha poi dichiarato inammissibile l’appello, essendosi il ricorrente costituito oltre il termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.
La CTP aveva rilevato la decadenza dal diritto al rimborso per le annualità 1998/2005, essendo stata la relativa domanda proposta oltre il termine di 48 mesi D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38; aveva rigettato nel resto il ricorso, ritenendo sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, ex art. 360 c.p.c., n. 3, e violazione art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, e violazione artt. 112 e 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Ciò in quanto la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio e rigettare l’appello. La diversa ed errata statuizione precluderebbe al contribuente di reintrodurre la domanda di rimborso, con conseguenti danni. Deduce nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Sebbene infatti la motivazione della sentenza, nella sua stringatezza, non sia del tutto lineare, statuendo la decadenza dell’istanza di rimborso perché proposta oltre il termine di 90 gg. e la tardività della costituzione in giudizio oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, dichiarando infine inammissibile l’appello, essa non è tuttavia nulla, avendo il giudice ritenuto prevalente, ai fini della decisione, la costituzione tardiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame (v. Cass. n. 26077 del 30/12/2015).
4. Va ribadito che il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi, un mero errore materiale (n. 26074 del 17/10/2018). Nella fattispecie peraltro, come sopra illustrato, non vi era nemmeno un errore materiale, avendo la CTR respinto il ricorso dando prevalenza al motivo di inammissibilità dell’appello per tardività.
5. Ne’ il ricorrente può pretendere una diversa decisione (di inammissibilità del ricorso introduttivo) – che in ogni caso non sarebbe una decisione favorevole, con conseguente carenza di interesse – solo perché più consona ai suoi interessi, poiché gli strumenti processuali sono utilizzabili esclusivamente per il corretto funzionamento del processo e non per ulteriori personali finalità. L’utilizzo di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti, viola infatti i canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo (cfr. ex multis Cass. n. 8982 del 2021).
Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 156 - Rilevanza della nullita' | Codice Procedura Civile