LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9547-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato PETER CESARE UGOLINI, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6226/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento da parte di D.V.F., per rendita catastale di quattro unità immobiliari site in Roma, microzona 3 Trastevere, L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia in quanto notificato tramite agenzia di recapito privata.
La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, sulla base della documentazione versata in atti (in particolare relazione tecnica) che aveva provato lo stato di vetustà degli immobili (si tratta di cespiti costruiti in data anteriore al 1942, in cattive condizioni con infiltrazioni d’acqua, servizi igienici poco decorosi) siti in zona a traffico limitato e senza parcheggi, mentre gli immobili posti a confronto da parte dell’Ufficio avevano caratteristiche del tutto diverse; né l’Agenzia aveva formulato alcuna specifica replica sulle prove fornite dal contribuente.
La CTR, con la impugnata sentenza, ha ritenuto inesistente la notifica dell’appello, sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 234/2018).
Il contribuente, rimasto intimato nel giudizio di appello, si è costituito con memoria difensiva e di costituzione.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
3. Il motivo è infondato.
3.1. Rilevato che nel caso di specie si controverte sulla notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello, va premesso che la questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
3.2. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).
3.3. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello. Nella fattispecie l’atto di appello, a fronte della sentenza della CTP depositata il 29.6.2016 è stato spedito il 24.3.2017 ma, in mancanza della prova del ricevimento del plico da parte dell’appellato nel termine di sei mesi e preso atto della sua mancata costituzione, va dichiarato inammissibile per tardività.
3.4. Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).
3.4. S’impone dunque preliminarmente, essendo l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, rilevabile d’ufficio: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.
3.5. Tale accertamento, verificabile anche d’ufficio e consentito a questa Corte, riqualificando il motivo come error in procedendo (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di accertare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 51, spettando l’onere della prova della tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021