LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16436-2018 proposto da:
FINCOS ALASSIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO SCAPARONE e CINZIA PICCO;
– ricorrente –
contro
COMUNE ALASSIO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE CONTRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1486/2017 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Liguria ha – per quanto residua d’interesse – respinto l’appello della odierna ricorrente ed accolto l’appello incidentale del Comune di Alassio contro la decisione della CTP con cui era stato ridotta del 50% la base imponibile dell’ICI pretesa dal Comune per l’anno 2007 su aree edificabili.
La CTR ha affermato che non era stato “proposto nessun elemento atto a provare i costi sostenuti” per quei lavori di adattamento necessari a rendere le aree concretamente edificabili, in relazione ai quali le ricorrenti pretendevano, D.Lgs. n. 504 del 1992 ex art. 5, fosse ulteriormente ridotta la base imponibile;
2. la ricorrente impugna la sentenza per “violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, e dell’art. 115 c.p.c.”. Sostiene che la prova negata dalla CTR era stata in realtà fornita mediante un computo metrico estimativo, prodotto nel giudizio di primo grado come documento 11 (e parzialmente riportato in ricorso), recante gli importi dei lavori svolti; aggiungono che l’esecuzione dei lavori non era mai stata contestata dal Comune. Afferma che, con lodo arbitrale reso inter partes il 26 ottobre 2015, definitivo, era stata accertata l’esecuzione delle opere (di adattamento) e ne era stato quantificato il valore;
3. il comune di Alassio resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. il motivo è inammissibile in quanto privo di correlazione con il contenuto della sentenza impugnata.
Nella sentenza impugnata la CTR ha dichiarato che non era stata data dalla ricorrente la prova dei costi “sostenuti” delle opere di adattamento de quibus.
La ricorrente insiste sul fatto – diverso dalla (in)sussistenza della prova del pagamento – che vi era in atti prova dell’esecuzione dei lavori;
3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
4. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Alassio le spese del giudicio di legittimità, liquidate in Euro4500,00, oltre spese forfetarie, accessori ed Euro 200,00 per esborsi;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021