Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30767 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30499-2018 proposto da:

FINCOS ALASSIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO SCAPARONE e CINZIA PICCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALASSIO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE CONTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2018 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Liguria, con la motivazione per cui l’esenzione dall’ICI “poteva essere prevista solo dalla legge e non per accordo tra le parti”, ha rigettato l’appello della odierna ricorrente contro la decisione di primo grado di solo parziale accoglimento dell’originario ricorso avverso l’avviso loro notificato dal Comune di Alassio per ICI dell’anno 2008 relativa a diritti di superficie su determinate aree;

2. la ricorrente lamenta “violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, e dell’art. 112 c.p.c.” per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stato fatto valere che la CTP (aveva ridotto la base imponibile in misura insufficiente) giacché non aveva tenuto conto dell’incidenza degli oneri per lavori (di cui all’allegato 11 del fascicolo di primo grado) necessari per adattare a concreta edificabilità le aree de quibus;

3. il comune di Alassio resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. il motivo va accolto.

La CTR ha dato conto del fatto che la odierna ricorrente aveva “chiesto la riforma dell’appellata sentenza con la dichiarazione di non debenza dell’ICI per le aree di cui sopra, in subordine la rideterminazione degli importi”.

La CTR ha poi rigettato l’appello con la già riportata motivazione ossia con esclusivo riferimento al profilo di appello relativo alla debenza dell’ICI e senza esaminare il profilo ulteriore, relativo alla misura della base imponibile.

La CTR ha dunque effettivamente violato l’art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda;

3. il ricorso va pertanto accolto e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla CTR della Liguria in diversa composizione;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, svolta con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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