Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.30769 del 29/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21272-2018 proposto da:

T.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI LIGUORI, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2694/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’11/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

T.R., in data 24/3/2016, è stato sottoposto a controllo dai funzionari dell’ufficio doganale di ***** e, senza aver dichiarato nulla circa il trasporto di denaro contante ai sensi del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 3 è stato trovato in possesso di un certificato azionario al portatore emesso dalla ***** s.a. di *****, incorporante n. 2.421 azioni al portatore di tipo B, ciascuna del valore nominale di 100 franchi svizzeri, per complessivi 242.100,00 franchi, pari ad Euro 222.110,09.

Il ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 15/12/2016, gli ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 63.633,00, a titolo di sanzione amministrativa, per l’illecito previsto dal D.Lgs. n. 195 del 2008.

Il T. ha proposto opposizione avverso tale decreto.

Il tribunale di Como, con sentenza del 17/1/2018, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato rilevando, da un lato, che il certificato non sarebbe stato in concreto negoziabile in quanto la società emittente era fallita e il capitale sociale sequestrato, e, dall’altro lato, che il certificato non era stato occultato ma lasciato sul sedile posteriore dell’autovettura, con atteggiamento espressivo di evidente buona fede, per cui non erano sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per la sanzione amministrativa inflitta.

Il ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale.

Il T. si è costituito chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello ed ha, per l’effetto, rigettato l’opposizione proposta confermando la sanzione amministrativa inflitta.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che: – il D.Lgs. n. 195 del 2008, attuativo del regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2005, ha, tra l’altro, il fine di “garantire il corretto funzionamento del mercato interno”; – a tal fine è imprescindibile il “controllo del denaro contante in entrata e in uscita dal Paese”; – il denaro, ai fini indicati dal decreto, è genericamente definito come “… 1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; 2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario…”; – la norma considera, quindi, denaro contante “anche strumenti negoziali emesse in forma tale che il relativo passi alla consegna”; ha ritenuto che la realizzazione dell’illecito valutario non richiede che il titolo rappresenti un valore effettivamente, attualmente e concretamente disponibile essendo sufficiente la sua negoziabilità, e cioè la sua idoneità a produrre effetti giuridici e a passare in consegna a terzi e dunque a generare rapporti obbligatori. Nel caso in esame, ha osservato la corte, il titolo in questione era idoneo a “passare alla consegna” dal momento che un prenditore del titolo, in Italia, ben poteva non essere a conoscenza del fatto che la società svizzera emittente fosse in liquidazione (circostanza che, comunque, non sarebbe ex se ostativa alla negoziabilità del titolo, non potendosi escludere all’esito della liquidazione la possibilità di una ripresa dell’attività sociale) e che il capitale sociale della stessa fosse stato sottoposto a sequestro penale dalle autorità svizzere non essendo annotato sul titolo alcun vincolo o limitazione per cui ben avrebbe potuto essere utilizzato per costituire rapporti giuridici sul suolo italiano.

Quanto all’elemento psicologico, la corte, dopo aver premesso che il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito incolpevolmente, ha ritenuto che, nel caso in esame, tale prova non poteva certo desumersi dalla mera circostanza che i titoli al momento del controllo doganale si trovassero sul sedile posteriore dell’autovettura del T.. Inoltre, ha proseguito la corte, ai fini dell’apprezzamento dell’elemento soggettivo, nessun pregio può essere riconosciuto alle dichiarazioni del procuratore pubblico di ***** (e cioè che il capitale sociale della società era e permaneva sotto sequestro penale e che la liquidazione, ancorché prossima alla definizione, non poteva concludersi dal momento che le misure inibivano la facoltà di disposizione non soltanto “dei liquidatori, ma anche, a maggior ragione, di azionisti ed aventi diritto del prodotto di liquidazione”) non soltanto perché successive (15/4/2016) rispetto al controllo e al contestuale verbale di accertamento (24/3/2016) ma anche e soprattutto perché la valutazione di un’autorità esterna e la sua conoscenza da parte dell’agente deve ritenersi inidonea a integrare quell’atteggiamento soggettivo (vale a dire l’inevitabile ignoranza che segue all’aver posto ogni cura e attenzione nell’informarsi sulla liceità del proprio operato, specie se si tratta di soggetto operante nel settore finanziario, come il T. aveva dichiarato ai funzionari doganali) al quale è subordinata la possibilità di invocare l’esclusione della propria responsabilità e che richiedeva una particolare attenzione alla legge italiana e all’interpretazione della stessa offerta dall’autorità italiana.

La corte, quindi, ha accolto l’appello ed ha, per l’effetto, rigettato l’opposizione proposta dal T. confermando la sanzione amministrativa irrogata allo stesso.

T.R., con ricorso notificato il 22/7/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

Il ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso notificato il 19/9/2018.

Il Pubblico Ministero, con le conclusioni scritte depositate in data 22/3/2021, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione che lo stesso, in qualità di appellato, aveva sollevato d’inammissibilità dell’appello proposto dal ministero per difetto di requisiti previsti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. con la L. n. 134 del 2012 non avendo l’appellante individuato la parte o il capo della sentenza che intendeva impugnare.

1.2. Il motivo è infondato. Il vizio di omessa pronunzia, infatti, è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154 del 2018; Cass. n. 1876 del 2018; più di recente, Cass. n. 10422 del 2019), come l’inammissibilità dell’appello per violazione dei requisiti richiesti dagli artt. 342 e 434 c.p.c..

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della normativa valutaria di cui al D.Lgs. n. 195 del 2008 e succ.mod., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il titolo azionario doveva essere considerato, ai fini di cui al D.Lgs. n. 195 cit., n. 1 come denaro contante senza, tuttavia, considerare che, alla luce delle prove fornite dall’opponente, il titolo azionario in questione non poteva avere alcun valore economico né tanto meno superare la soglia dei 10.000,00 Euro oltre la quale è previsto l’obbligo di rendere specifica dichiarazione.

2.2. La corte d’appello, infatti, si è limitata ad evidenziare che il D.Lgs. n. 195 cit. considera come denaro contante anche gli strumenti negoziali emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna ma non ha svolto alcuna valutazione circa il superamento della soglia, prevista dalla normativa valutaria, dell’importo pari o superiore a 10.000 Euro, nonostante che l’opponente, nella memoria di costituzione in giudizio, avesse più volte sottolineato la circostanza a fronte della dimostrata impossibilità, a causa del sequestro in sede penale del capitale sociale della società emittente e della mancanza di un mercato in cui gli stessi fossero collocabili, di attribuire un controvalore ai titoli azionari in moneta corrente.

2.3. Il D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 6 ha proseguito il ricorrente, richiede che gli strumenti al portatore, oltre alla negoziabilità, abbiano anche l’ulteriore caratteristica di essere di facile e pronto realizzo.

2.4. Non sussistevano, quindi, ha concluso il ricorrente, i presupposti giuridici per assoggettare ad imposizione sanzionatoria il titolo azionario in questione, non essendo calcolabile o matematicamente valutabile un controvare in Euro su cui attestarsi per valutare il superamento o meno delle soglie previste dal D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 9, comma 1.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della normativa valutaria di cui al D.Lgs. n. 195 del 2008 e succ.mod., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, basando la propria decisione sul dato marginale che vede il titolo contenuto presso una cartella a piena vista sul sedile posteriori, ha trascurato le diverse prove documentali con le quali l’opponente, a conferma di quanto dichiarato nel corso del controllo frontaliero, aveva dimostrato di aver agito in buona fede, senza dolo o colpa.

3.2. L’opponente, infatti, al momento del transito, era nella convinzione giuridica che le proprie azioni al portatore non fossero da dichiarare, anche in ragione della conferma ricevuta nel corso dell’assemblea tenutasi nella medesima data, e cioè il 24/3/2016, in ordine alla permanenza del sequestro penale sul capitale della società operato dalla procura di ***** e all’impossibilità di un immediato ritorno in bonis della stessa nonché dell’impossibilità di collocare le azioni nel mercato.

4.1. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.2. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che l’infrazione relativa all’importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dal D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 3 si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all’ufficio doganale di confine del possesso di titoli di valore superiore all’importo prescritto (Cass. n. 29236 del 2019; Cass. n. 13670 del 2009; Cass. n. 5248 del 2008). Si tratta, invero, di un illecito amministrativo che non è volto ad evitare illeciti trasferimenti di somme ma è solo preordinato, attraverso la mera imposizione dell’obbligo di fornire una specifica informativa ma senza alcun onere finanziario a carico di chi la rende, a consentire, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, il “controllo del denaro contante in entrata e in uscita dal Paese” ed, in tal modo, la rilevazione globale dei movimenti capitali verso le frontiere (Cass. n. 29236 del 2019, in motiv.). Resta, pertanto, del tutto irrilevante, al fine di configurare una causa di esenzione, la circostanza che il trasferimento, avendo ad oggetto titoli in realtà privi di valore economico, non era idoneo a dare luogo ad un effettivo movimento di capitali da uno Stato ad un altro. L’infrazione valutaria in esame, infatti, come giustamente evidenziato dal pubblico ministero, richiede, sotto il profilo oggettivo, soltanto che i titoli, sempre che abbiano un valore nominale superiore alla soglia indicata dall’art. 3 cit., abbiano l’astratta idoneità alla successiva costituzione di rapporti obbligatori, com’e’ stato ravvisato persino in titoli mancanti della data, del luogo di emissione o della firma di girata ovvero in assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili dalla banca trattaria (cfr. Cass. n. 5242 del 2008, in motiv.; Cass. n. 8476 del 1998; Cass. n. 11337 del 1997; Cass. n. 6291 del 1978).

4.3. La sentenza impugnata, quindi, lì dove ha ritenuto che la realizzazione dell’illecito valutario in esame non richiede che il titolo rappresenti un valore effettivamente, attualmente e concretamente disponibile, essendo in realtà sufficiente, come dalla stessa accertato in fatto, la sua negoziabilità, e cioè la sua idoneità a generare rapporti obbligatori, ha dato piena attuazione ai predetti principi e si sottrae, come tale, alle censure svolte sul punto dal ricorrente.

4.4. L’infrazione relativa all’importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dal D.Lgs. n. 195 cit., art. 3 postula, peraltro, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti ovvero non consapevole dell’illiceità dal fatto (Cass. n. 29236 del 2019, in motiv.; conf., Cass. n. 13670 del 2009; Cass. n. 5242 del 2008; Cass. n. 11337 del 1997). D’altro canto, il principio generale posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, dev’essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito incolpevolmente (Cass. n. 664 del 2000; Cass. n. 13610 del 2007; più di recente, in tal senso, Cass. n. 24081 del 2019; Cass. n. 11777 del 2020).

4.5. La corte d’appello, pertanto, quando, sull’implicito (ed incontestato) presupposto della coscienza e della volontarietà del fatto (omissivo) posto in essere dall’opponente, ha ritenuto che lo stesso non avesse fornito alcuna prova di essere stato senza colpa nel momento in cui l’ha commesso, si è attenuta ai principi esposti e resiste, quindi, ai rilievi svolti sul punto dal ricorrente: il quale, del resto, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle relative emergenze, hanno escluso che l’opponente avesse dimostrato di essere stato, al momento del fatto, in buona fede. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce, com’e’ noto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: e il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione con una motivazione non apparente (escluso, in ogni caso, qualsivoglia rilievo al difetto di sufficienza) e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), vale a dire non sia né perplessa né contraddittoria (Cass. SU n. 8053 del 2014): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.

4.7. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto (in modo nient’affatto apparente o illogico) che il T. non fosse, al momento in ha omesso la dovuta dichiarazione, esente da colpa. Ed una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o più circostanze decisive risultanti dalla sentenza o dagli atti del giudizio, che l’opponente avesse dimostrato di essere esente da colpa al momento dell’omissione contestatagli, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè la ritenuta sussistenza del fatto illecito contestato.

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’economia e delle finanze le spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472