Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30779 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34299-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO n. 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 1191/2018 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 29.7.2015 C.M. proponeva opposizione avverso due ordinanze ingiunzione emesse entrambe in data 20.5.2015, con le quali il Prefetto della Provincia di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa, rispettivamente di Euro 5.330 e di Euro 3.864, oltre spese di notificazione, per aver emesso assegni privi di provvista. L’opponente deduceva, in particolare, l’omessa contestazione tempestiva delle violazioni e comunque la loro insussistenza in concreto, perché i titoli non erano stati emessi dal C., ma riempiti abusivamente da altri.

Con sentenza n. 580/2016 il Giudice di Pace di Treviso accoglieva in parte l’opposizione, ritenendo che soltanto uno degli assegni oggetto della contestazione presentasse una firma non riconducibile all’opponente.

Interponeva appello avverso detta decisione il C. e si costituiva in seconde cure la Prefettura, resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 1191/2018, il Tribunale di Treviso rigettava l’impugnazione, condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza C.M., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2 e 6 e art. 416 c.p.c., perché il giudice di merito, pur dando atto che l’amministrazione non si era costituita nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, avrebbe erroneamente ritenuto che la stessa non fosse incorsa in alcuna decadenza.

La censura è infondata.

Il termine di dieci giorni prima dell’udienza, previsto per la costituzione del resistente nel rito del lavoro, cui fanno rinvio il D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2 e 6 è interpretato, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, come di natura non perentoria, in assenza di una espressa previsione di legge che commini la decadenza della pubblica amministrazione in caso di inosservanza. Infatti “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la produzione di documenti da parte dell’Autorità opposta può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo il termine relativo natura perentoria, e indipendentemente dalla costituzione della predetta autorità o dalla comparizione della medesima, senza che venga perciò in considerazione il disposto dell’art. 87 disp. att. c.p.c. che contempla, regolandone le modalità, la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alle parti dopo la costituzione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9385 del 21/05/2020, Rv. 657753; conf., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26362 del 20/12/2016, Rv. 642164, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12393 del 25/05/2006, Rv. 592657 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14016 del 27/09/2002, Rv. 557668).

Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale dà atto che la pubblica amministrazione si era soltanto difesa, e questo passaggio non risulta specificamente attinto dal motivo, poiché il ricorrente non dice nulla a contrario.

Con il secondo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2 e 6 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché dette disposizioni non prevedono, a carico dell’amministrazione, obblighi e preclusioni corrispondenti a quelli posti a carico del ricorrente, ai sensi degli artt. 414 e 415 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, questo creerebbe un ingiusto squilibrio tra le prerogative delle due parti del giudizio, con conseguente violazione del principio della cd. parità delle armi. La censura è infondata.

Il deposito di documenti o la proposizione di mere difese dopo la scadenza del termine previsto per la costituzione della parte evocata in giudizio non altera in alcun modo la parità delle armi e l’equilibrio delle posizioni processuali tra ricorrente e resistente. Quest’ultimo, infatti, ha sempre diritto, pur se costituito tardivamente, di resistere alla domanda proposta dal ricorrente; le decadenze previste dal rito del lavoro, applicabile al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, incidono infatti sulla facoltà di svolgere specifiche attività processuali, ma non precludono il diritto della parte evocata in giudizio di svolgere le proprie difese.

Nel caso specifico, inoltre, la sentenza evidenzia che la pubblica amministrazione si era limitatata a produrre la prova della notificazione degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzione oggetto dell’opposizione del C. (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in fondo). Trattandosi di atti relativi alla regolarità del procedimento sanzionatorio posto in essere dalla pubblica amministrazione, la loro produzione nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che ha concluso quel procedimento dopo la scadenza del termine di 10 giorni dall’udienza non implica alcuna lesione del principio della parità delle armi, posto che si tratta di documenti inerenti al fatto costitutivo della violazione in concreto contestata alla parte opponente.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 148,149 c.p.c., art. 2719 c.c. e della L. n. 689 del 1981, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto provata la tempestiva notificazione delle contestazioni delle violazioni presupposte alle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione, senza avvedersi che la documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione sarebbe stata priva del timbro postale e comunque mancante della relazione di notificazione dei predetti verbali presupposti.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata indica chiaramente che la Prefettura aveva prodotto agli atti del giudizio di merito la prova della notificazione dei verbali presupposti alle ordinanze ingiunzione opposte, “… ritualmente notificati a mezzo servizio postale, con la produzione del relativo avviso di ricevimento in conformità a quanto previsto ex lege e nel rispetto dei termini, di talché l’eccepita estinzione dell’obbligazione di pagamento risulta priva di fondamento giuridico” (cfr. pagg. 7 ed 8). Il ricorrente insorge contro questa statuizione, affermando che la ritualità e tempestività della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale può essere fornita soltanto mediante il deposito della ricevuta di spedizione del plico raccomandato e della cartolina ricezione dello stesso, munite di timbro postale, ed allegando che i documenti prodotti, nel caso di specie, nel giudizio di merito dalla Prefettura non erano originali, ma mere fotocopie, che erano state contestate dal C. e, dunque, non erano idonee a dimostrare l’effettività e la tempestività della notificazione dei verbali di cui è causa. Il ricorrente, tuttavia, richiama la documentazione versata in atti del giudizio di merito dalla pubblica amministrazione (cfr. pag. 21 del ricorso), afferma che essa fosse stata depositata in fotocopia e di averla contestata (cfr. pag. 22 del ricorso), ma non indica con precisione in quale momento processuale tale contestazione sarebbe stata sollevata, né richiama il contenuto di un proprio atto difensivo, o verbalizzazione in udienza, a riprova dell’effettiva e tempestiva formulazione di detta eccezione. Ne deriva la carenza di specificità della censura, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv.654876; cfr. anche Cass. Sez.1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715 e Cass. Sez.5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603).

Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,416,279 e 216 c.p.c., nonché dell’art. 2719 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dare rilievo al fatto che la pubblica amministrazione, costituendosi nel giudizio di merito, non avrebbe contestato la deduzione, proposta sin dal primo scritto difensivo dal C., secondo cui gli assegni oggetto della sanzione di cui è causa sarebbero stati riempiti abusivamente da terzi. Una volta acquisita la prova di tale circostanza, appunto per effetto della non contestazione della predetta deduzione proposta dal C., il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere la pubblica amministrazione onerata della prova dell’effettiva riconducibilità della sottoscrizione all’odierno ricorrente, che aveva contestato la falsità delle sottoscrizioni apposte sui titoli di pagamento ai quali si riferiscono le contestazioni presupposte alle ordinanze ingiunzione impugnate.

La censura è infondata.

Questa Corte ha affermato che nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quando ove la prova dell’illecito “… sia costituita da un assegno, colui contro il quale tale prova è addotta può disconoscere la propria sottoscrizione e porre in discussione l’autenticità del titolo di credito, ma il conseguente accertamento istruttorio non va compiuto nelle forme del giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., ben potendo l’amministrazione dimostrare l’elemento materiale dell’illecito con altri mezzi di prova ed eventualmente pure con presunzioni” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5574 del 19/03/2015, Rv. 634839, relativa ad un illecito valutario di cui al D.L. n. 476 del 1956, art. 2 convertito in L. n. 786 del 1956; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 11/03/1993, Rv. 481366). Poiché la veridicità della firma apposta in calce al titolo non dev’essere necessariamente verificata mediante la procedura di cui all’art. 216 c.p.c., non è possibile attribuire alla mancata proposizione dell’istanza di verificazione del titolo predetto alcun effetto di riconoscimento della sua natura apocrifa. Spetta infatti all’opponente dimostrare che il titolo sia stato falsificato, artefatto o comunque modificato senza la sua autorizzazione, e tale prova non può essere aggirata mediante il richiamo al criterio della non contestazione dell’eccezione di falsità della firma apposta in calce al titolo di pagamento.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata afferma che “… la P.A. ha fornito prova della sussistenza dell’illecito e del suo accertamento” e che l’abusivo riempimento dei titoli di pagamento da parte di terzi non era stato in alcun modo dimostrato dal C. (cfr. pag. 8). Inoltre, il Tribunale evidenzia anche – con passaggio della motivazione neppure attinto dai motivi proposti dal ricorrente – che “… è notorio che l’emittente di un assegno privo di data accetta il rischio che al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione (cfr. Cass. civ. n. 18345/2006…)” (cfr. ancora pag. 8 della sentenza). Nel censurare la decisione del Tribunale di Treviso il C. afferma che i titoli oggetto della contestazione sarebbero tutti stati firmati da altri, ma non indica alcun elemento, ritualmente allegato agli atti del giudizio di merito, a dimostrazione di tale assunto, né deduce di aver chiarito, nel corso del predetto giudizio, le modalità con cui i titoli, pacificamente usciti dalla sua sfera di controllo perché consegnati ad altri, sarebbero stati abusivamente riempiti, sarebbero pervenuti al loro effettivo prenditore, e da questi posti all’incasso.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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