Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30789 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27386-2015 proposto da:

S.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, rappresentato e difeso dall’avvocato DEMETRIO RIVELLINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CALIULO, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO MARINUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/05/2015 R.G.N. 42/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 16.5.2015, sull’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. (subentrato ex lege all’INPDAP per effetto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), in riforma della decisione di primo grado, respingeva il ricorso dell’attuale ricorrente, S.F.M., già dipendente dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (oggi ARSIAM), ritenendo, per quanto di interesse nel presente giudizio, che nella base contributiva utile per il computo dell’indennità premio di servizio prevista dalla L. n. 152 del 1968 non fossero da includere i versamenti effettuati dall’ERSAM sul Fondo individuale integrativo di previdenza;

2. avverso tale decisione il dipendente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

3. l’I.N.P.S. (quale successore dell’INPDAP) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

4. con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 40 del 1977, art. 33, dell’art. 3 del Regolamento del Fondo di previdenza del 16 aprile 1980, approvato con Delib. 11 dicembre 1981, n. 219, del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, comma 1, (conv. con L. n. 166 del 1991), come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 193, dell’art. 2909 c.c., della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 132, come modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14 septiesdecies convertito con L. n. 168 del 2005, della L. n. 152 del 1968, art. 11, comma 5, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto natura retributiva agli accantonamenti destinati ad alimentare il Fondo di previdenza di cui al regolamento del 16 aprile 1980 e per avere di conseguenza escluso gli stessi dalla base di calcolo per il computo dell’indennità premio di servizio;

5. il ricorso è manifestamente infondato, al pari di altri e numerosi ricorsi già decisi dalla sezione sesta della Corte (v., da ultimo, Cass. sez. sesta-1, 9263/2016);

6. questa Corte ha da tempo affermato che la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, l’indennità premio di servizio è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dalla citata legge, art. 11, comma 5, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura;

7. si veda, in tal senso Cass., Sez. Un., n. 3673 del 29 aprile 1997 che, sulla base di tale principio, ha affermato che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, un assegno “ad personam”, anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione;

8. tale orientamento è stato confermato da numerose successive decisioni, tra cui: Cass. 17 gennaio 2003, n. 681, secondo la quale, per le medesime ragioni, non può assumere rilievo, aì fini della determinazione della suindicata indennità, l’indennità per le funzioni dirigenziali; Cass. 14 agosto 2004, n. 15906, secondo cui neppure possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le indennità di posizione variabile e l’indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente medico, in quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la circostanza che per errore l’amministrazione di appartenenza abbia versato i contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell’indennità; Cass. 2 settembre 2010, n. 18999, secondo cui non possono assumere rilievo ai fini della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l’amministrazione la facoltà di porre fine all’assegnazione delle mansioni superiori; Cass. 7 gennaio 2013, n. 176, secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, gli incrementi dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45 c.c.n.l. Comparto Sanità 1994 – 1997); Cass. 17 settembre 2013, n. 18231, secondo cui non rientra nel computo rilevante l’indennità di struttura in quanto essa, ancorché voce del trattamento retributivo globale, non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma;

9. né, invero, è condivisibile la prospettazione della natura retributiva degli accantonamenti in questione essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto di recente chiarito da questa Corte, a Sezioni unite, nella decisione n. 4684 del 9 marzo 2015: “Con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro – natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”;

10. in particolare, al punto 30, ultima parte della richiamata decisione a ss. uu., si evidenzia come, “in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze prima citate” (C. Cost. nn. 421 del 1995 e 178 del 2000), “il legislatore ha inserito retroattivamente (e quindi anche per il periodo precedente I ‘entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993) la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., confermando il principio espresso dal giudice delle leggi secondo cui il contributo dei datori di lavoro al finanziamento dei fondi integrativi non può definirsi emolumento retributivo con funzione previdenziale, ma costituisce una contribuzione di natura strutturalmente previdenziale”: ciò consente di riferire il principio espresso, all’esito di un’articolata ricostruzione sistematica, anche all’indennità maturata nel periodo per cui è causa;

11. in definitiva, il ricorso deve essere rigettato;

12. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo;

13. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi);

14. essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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