Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30790 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9363-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 998/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/11/2014 R.G.N. 1460/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

con sentenza depositata il 27.11.2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a M.C. i ratei di pensione supplementare L. n. 1338 del 1962, ex art. 5 (derivante dai contributi versati presso la gestione separata dal 2002 al 2009) maturati a far data dal possesso congiunto del 57 anno di età e della pensione principale liquidata presso l’AGO, ancorché entrambi anteriori alla data della domanda amministrativa del maggio 2010, in cui era già entrato in vigore il regime c.d. delle finestre;

avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura successivamente illustrato da memoria;

M.C. ha resistito con controricorso e successiva memoria;

la Sesta sezione di questa Corte di cassazione, ritenuti insussistenti i presupposti per la definizione della controversia, ha rimesso alla Sezione ordinaria la trattazione della causa.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1338 del 1962, art. 5,D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 6-7, e L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 1 e 5, per avere la Corte di merito ritenuto che il regime delle c.d. “finestre” introdotto dall’ultima delle disposizioni citate, in virtù della quale il conseguimento delle prestazioni pensionistiche è stato differito rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, non vada applicato anche alla pensione supplementare a carico della Gestione separata, non essendo rilevante per quest’ultima la sola proposizione della domanda amministrativa quanto piuttosto il dato oggettivo della coesistenza del requisito anagrafico e del versamento contributivo idoneo a dar luogo alla prestazione pensionistica;

e’ infondata l’eccezione di inammissibilità sopravvenuta del ricorso fatta valere dal controricorrente in ragione dell’accoglimento della domanda di pensione supplementare, richiesta con domanda del 22 aprile 2010, con decorrenza dal 1 maggio 2010, comunicato con raccomandata del 16 gennaio 2015;

infatti, tale condotta non può intendersi quale implicito riconoscimento della fondatezza della pretesa, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ovvero quale acquiescenza ex art. 329 c.p.c. con il venir meno dell’interesse ad impugnare in questa sede la sentenza impugnata, posto che questa Corte di cassazione (Cass. n. 16886 del 2015; Cass. n. 11813 del 2016) ha avuto modo di affermare che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso; ciò non è accaduto nel caso di specie;

inoltre, per la giurisprudenza di questa Corte di cassazione non può configurarsi alcuna acquiescenza preclusiva dell’impugnazione nel comportamento di chi, come in questo caso, dia spontaneamente esecuzione ad una sentenza provvisoriamente esecutiva (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. nn. 4140 del 2001; 19747 del 2011; 27353 del 2020);

il motivo proposto dall’INPS è fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui anche in materia di pensione supplementare per gli iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, trova applicazione il regime delle cd. “finestre”, introdotto per l’assicurazione generale obbligatoria dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 5 e 6, che ha differito il conseguimento delle prestazioni pensionistiche rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, atteso che il D.M. n. 282 del 1986, art. 1, comma 2, nel prevedere che gli iscritti alla Gestione separata che conseguano un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare purché in possesso del requisiti di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio alla disciplina propria della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche (cfr. in tal senso Cass. nn. 9293 del 2016, 15393, 15500 e 25669 del 2017, 6040 e 21189 del 2018, 8735 del 2019; 20909 del 2020);

a diverse conclusioni non induce l’invocazione da parte controricorrente della c.d. clausola di salvaguardia di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, che – come noto – ha previsto, per quanto qui rileva, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applichi ai lavoratori che abbiano maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore, essendosi chiarito che, operando essa testualmente “ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3) e costituendo un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati ex art. 14 preleggi. (così Cass. n. 3322 del 2018);

non essendosi i giudici territoriali attenuti ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da M.C.;

in considerazione delle alterne vicende di merito e del consolidarsi dei principi cui s’e’ data qui continuità in epoca successiva all’instaurazione del giudizio di cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da M.C.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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