LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2761-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 693/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 693/13/2020, notificato il 16 novembre 2020, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria centrale civile di questa Corte dell’1 febbraio 2021.
Il contribuente A.A. si è costituito con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, ed ha depositato successivamente memoria e nota-spese, dichiarandosi antistatario e chiedendo la distrazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
che:
1. Al difetto del deposito consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Ritiene questo Collegio, aderendo al corrispondente orientamento di legittimità (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020, e precedenti ivi citati in motivazione), che alla dichiarazione di improcedibilità consegua la liquidazione delle spese di lite (determinate in considerazione del rilievo d’ufficio dell’improcedibilità e della riducibilità del contenzioso effettivo alla sua rilevazione) a favore della parte alla quale è stato notificato il ricorso per cassazione non depositato e che ha, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso e richiesto l’iscrizione a ruolo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021