LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9407-2019 proposto da::
C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE RIPA 6, presso lo studio dell’avvocato PIETRO GERARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANMARINO CHIAPPA;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 401/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 54/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
RILEVATO
CHE:
1. Con ricorso di primo grado, depositato in data 13.6.08 C.D., premesso di aver lavorato alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., dal 3.1.2000 al 31.1. 2000, in forza di un unico contratto di lavoro a tempo determinato, presso l’ufficio postale di *****, conveniva in giudizio la datrice di lavoro per ottenere la declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine e la reintegra nel suo posto di lavoro, con il pagamento di tutte e retribuzioni e contribuzione maturata, oltre accessori di legge.
2. Il primo giudice rigettava il ricorso ritenendo essersi risolto il rapporto per mutuo consenso essendo trascorsi circa otto anni tra la cessazione dell’unico rapporto lavorativo, di modestissima durata, e la proposizione del ricorso giudiziale, con conseguente legittimo affidamento di Poste circa la definitiva risoluzione del rapporto.
Tale sentenza, n. 2015/09, veniva confermata dalla Corte d’appello di Potenza (sent. n. 332/11), mentre, a seguito di ricorso per cassazione, la pronuncia veniva cassata da questa S.C. (ord. n. 25011/17), per l’insussistenza di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, con rinvio, per l’ulteriore esame, alla Corte d’appello di Salerno che, con sentenza depositata l’11.9.18, rigettava l’appello e conseguentemente la domanda originariamente proposta dalla C., compensando le spese dell’intero giudizio.
Riteneva la Corte di merito, che la disciplina contrattual collettiva derogativa alla L. n. 230 del 1962L. n. 56 del 1987, ex art. 23 avesse mantenuto la sua efficacia anche oltre il termine del 30.4.98, permanendo anche dopo tale data le condizioni ivi previste per legittimare l’assunzione a termine.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la lavoratrice, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 c.c.n.l. 26.11.94 e successivi accordi sindacali.
Lamenta la ricorrente che la Corte di merito aveva errato nel riconoscere la portata derogatoria delle varie norme sindacali succedutesi in materia anche dopo il 30.4.98 e dunque la possibilità per Poste Italiane di assumere a termine, in deroga alla legislazione vincolistica in materia, anche dopo tale data.
Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.
Debbono pregiudizialmente rigettarsi le eccezioni di inammissibilità dello stesso, sollevate da Poste, essendo rispettati i criteri di cui all’art. 366 e 389 c.p.c., senza considerare che i contratti ed accordi collettivi in materia di assunzione a termine di Poste Italiane, e la stessa questione oggi in esame, sono stati più volte esaminati da questa S.C. La sentenza impugnata, preso atto della facoltà delle parti sociali di prevedere liberamente nuove ipotesi di assunzione a termine in base all’ampia delega contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 non ha tuttavia considerato, in linea con la giurisprudenza di questa Corte e dell’autonomia negoziale collettiva, che tali pattuizioni contenevano un preciso limite temporale di validità, da individuarsi al 30 aprile 1998 (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603). In tali pronunce questa Corte ha chiarito che negando che le parti collettive, con l’accordo del 25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra indicati non avrebbero avuto alcun senso, neppure se considerati come meramente ricognitivi.
In particolare, se il contratto del 25 settembre 1997 non avesse previsto alcun termine di efficacia per la facoltà conferita all’Azienda di stipulare i contratti a termine – essendo questa consentita al definitivo compimento della ristrutturazione – non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi attuativi in cui invece un termine risulta indicato; una diversa interpretazione escluderebbe qualunque effetto sia all’accordo attuativo in pari data, in cui si dava atto che l’azienda si trovava in stato di ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo “attuativo” del 16 gennaio 1998, giacché nulla ci sarebbe stato da “attuare” e nulla da “riconoscere” dal punto di vista temporale. Ancora minore senso avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest’ultimo accordo per cui ai contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998, ovvero che la società sarebbe stata specificamente legittimata a ricorrere ai contratti a termine “oltre” la data fissata.
Come efficacemente chiarito da Cass. 9 aprile 2008 n. 9259 e quindi da Cass. 28 ottobre 2010 n. 22015, la L. n. 56 del 1987, art. 23 nel consentire alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, non imponeva di fissare contrattualmente dei limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, ma, ove un limite sia stato invece previsto, la sua inosservanza determina la illegittimità del termine apposto.
Il motivo è dunque fondato, non risultando alcuna ragione giustificatrice all’assunzione a termine de qua, con assorbimento del secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia (sia pur irritualmente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omessa pronuncia sulla dedotta nullità del termine per la mancata indicazione del numero percentuale degli assumendi a termine; ed infine la nullità della clausola dell’accordo 25.9.97 che ha stabilito un’ulteriore ipotesi di assunzione a termine per indeterminatezza e genericità della stessa; in ogni caso la mancanza delle esigenze eccezionali di cui all’accordo 25.9.97 per il settore recapito.
3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la quantificazione dell’indennità dovuta L. n. 183 del 2010, ex art. 32.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per l’ulteriore esame della controversia oltre che per la regolazione delle spese compreso il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021