LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11287-2018 proposto da:
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GIANNELLA;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in qualità di società incorporante per fusione della Fondiaria – SAI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6494/2019 – della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 990/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 5 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da I.G. nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione ai gravissimi postumi di natura permanente della patologia che lo aveva colpito il *****, del diritto al risarcimento previsto dall’art. 24 B, lett. b), del Contratto Integrativo Aziendale del 24.6.2010;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi leggere la norma invocata nel senso della spettanza del diritto al risarcimento allorché il pregiudizio fisico subito avesse comportato la necessità immediata della risoluzione del rapporto di lavoro in essere per un’oggettiva situazione di incompatibilità tra lo stato di salute con le prestazioni oggetto del rapporto e non, come si era verificato nel caso di specie, allorché il rapporto fosse proseguito per poi cessare decorsi due anni a seguito del recesso intimato dalla Società datrice per superamento del periodo di comporto;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ I., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società;
– che la Società contro ricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 B, lett. b) del Contratto Integrativo Aziendale del Gruppo Fondiaria SAI del 24.6.2010, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo all’invocata norma contrattuale, con particolare riferimento al requisito dell’obbligatorio abbandono del posto di lavoro in conseguenza del pregiudizio fisico sofferto, che assume doversi ritenere verificato per il solo fatto che la risoluzione del rapporto, chiunque abbia assunto l’iniziativa di dichiararla, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi tempo sia intervenuta, si ponga come conseguenza dell’evento invalidante;
che il motivo risulta infondato, dovendo ritenersi la norma in questione correttamente interpretata dalla Corte territoriale, per risultare la norma predetta letta, in coerenza con i criteri letterale e logico di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., nel senso che il diritto al risarcimento del danno ivi previsto sussiste allorché la risoluzione del rapporto sia la conseguenza immediata dell’evento invalidante, in quanto destinato a ristorare la perdita del posto di lavoro dovuta al venir meno, per effetto del pregiudizio fisico sofferto, dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni e tale da escludere la spettanza del beneficio laddove il rapporto possa, viceversa, proseguire per venir a cessare a seguito dell’attivazione di altra autonoma causa risolutiva del medesimo, quale deve qualificarsi il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021