Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30810 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4104-2020 proposto da:

D.Y., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ROPPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 6613/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 31/12/2019 R.G.N. 4133/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 31 dicembre 2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso di D.Y., cittadino *****, avverso il decreto della competente Commissione Territoriale, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. egli riferiva di essere stato costretto a fuggire nell’aprile 2015 dal proprio villaggio nella regione di ***** (nella parte meridionale del *****) per non essere ucciso dai fratelli della ragazza, di cui si era innamorato e con la quale aveva intrattenuto una relazione segreta, avversata dal padre, noto e influente maestro di una scuola coranica (marabut): scuole che egli, pure appartenente all’etnia *****, diversa da quella della ragazza e della sua famiglia (*****), non aveva mai frequentato; di avere quindi riparato, aiutato da un amico, dapprima in Mali e in Niger, per arrivare poi in Libia (dove rimaneva due anni, lavorando ed essendo almeno due volte catturato dai banditi e ogni volta liberato dal suo datore), approdando finalmente in Italia nel maggio 2017;

3. come già la Commissione, il Tribunale, anche in esito a sua nuova audizione in due udienze, riteneva la scarsa credibilità del racconto del richiedente, generico e non suffragato da alcuna documentazione, oltre che discordante dalle COI relative ad una convivenza interetnica in ***** pacifica, senza elevata conflittualità tra caste. Sicché, esso escludeva i requisiti di concessione della protezione sussidiaria, anche in assenza di una sua richiesta di tutela alle istituzioni dello Stato, provenendo il suo timore di grave danno dai fratelli e dal padre della ragazza e per essere stata esclusa, in riferimento all’ipotesi prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) sulla base delle fonti consultate, una condizione di indiscriminata violenza generalizzata nel suo Paese di provenienza;

4. parimenti il Tribunale negava la protezione umanitaria, non versando il richiedente in una condizione di effettiva vulnerabilità, né integrato lavorativamente né socialmente in Italia, per la sola frequentazione di corsi di formazione e di un tirocinio formativo retribuito;

5. con atto notificato il 30 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

2. con recente autorevole arresto, è stato ribadito che l’art. 35bis, comma 13 cit., nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; esso ha, in particolare, chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, così come le spese del giudizio (Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706), anche il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sia posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (Cass. s.u. 1 giugno 2021, n. 15177);

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e con versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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