Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30815 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9803-2016 proposto da:

T.G.D. in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONSELICE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO PELLEGRINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNI BARILLARI, GIANLUCA SPOLVERATO;

– controricorrente –

nonché contro ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMANDANTI ED UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 289/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 47/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dot. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO STELLA RICHTER;

udito l’Avvocato GIULIA PERIN, per delega verbale Avvocato GIANNI BARILLARI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Trieste, quale giudice di rinvio designato da questa Corte con la sentenza n. 26828/2013, decideva in sede di riassunzione della causa ritenendo che nulla potessero più pretendere le parti, T.G.D. e il Comune di Monselice, l’una dall’altra per i titoli azionati in causa.

2. Il T., assumendo di essere stato ingiustamente rimosso dalla funzione di ***** aveva agito, per far valere i propri diritti, innanzi al Tribunale di Padova.

Quest’ultimo aveva respinto il ricorso.

3. La decisione era stata solo in parte riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che aveva condannato il Comune di Monselice a pagare al T. l’indennità supplementare ex art. 30 del c.c.n.l. sul presupposto che i fatti addebitati al lavoratore non fossero stati oggetto di tempestiva contestazione, che la sanzione comminata fosse eccessiva, che il licenziamento dovesse ritenersi illegittimo.

4. Questa Corte, con una prima decisione n. 3929/2007, accertava la nullità ed inefficacia del licenziamento affermando il diritto del T. alla prosecuzione del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla effettiva reintegra, rinviando per i conseguenti adempimenti alla Corte di appello di Bologna.

5. Quest’ultima dichiarava il diritto del T. a percepire l’indennità sostitutiva della reintegra (avendo il predetto nel frattempo esercitato l’opzione in tale senso) e l’indennità supplementare, dichiarando che nulla gli era dovuto a titolo di differenze retributive per effetto dell’aliunde perceptum.

6. Nuovamente adita da entrambe le parti, questa Corte, con la decisione n. 26828/2013, respingeva l’impugnazione del T. con cui si contestava la rilevabilità d’ufficio dell’aliunde perceptum e le altre censure formulate del ricorrente principale ed accoglieva l’appello incidentale del Comune nella parte relativa alla restituzione dell’indennità supplementare.

Statuiva detta sentenza n. 26828/2013 che il T. era tenuto a restituire al Comune di Monselice l’indennità supplementare già erogatagli dall’ente territoriale (e ciò per la ragione che la stessa, prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento per i casi di recesso ingiustificato, finiva per rivelarsi incompatibile con la più ampia tutela reintegratoria successivamente riconosciuta al lavoratore, il quale non poteva più trattenere legittimamente la somma erogatagli a fronte di un titolo di maggior garanzia per la medesima causale); la sentenza rescindente statuiva, ancora, che dal relativo importo andava detratto quello corrispondente ai contributi che a norma di legge competevano sulle retribuzioni medio tempore maturate.

La causa era, pertanto, rinviata alla Corte d’appello di Trieste.

7. Quest’ultima, accertati i contributi dovuti dal Comune, concludeva che essi superavano il debito che il T. aveva nei confronti dell’Ente e che, quindi, nulla fosse più pretendibile in fatto.

In particolare, riconosceva, sulla base delle risultanze della CTU, l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dal Comune di Monselice e da detrarre dal debito del T. e considerava concretamente compensate le due posizioni creditorie.

Sosteneva, inoltre, che le ulteriori domande sia del Comune sia del T. fossero inammissibili in quanto precluse dal giudicato ed al riguardo precisava di doversi attenere, quale giudice di rinvio, all’esame delle sole questioni rimesse dalla sentenza n. 26828 del 2013, ossia stabilire quanto il T. dovesse restituire al Comune (al netto delle detrazioni dei contributi spettanti) a titolo di indennità supplementare indebitamente ricevuta.

Affermava che non era compito del giudice del rinvio stabilire in positivo quanto spettante al T., perché le relative questioni erano già coperte dal giudicato a seguito del rigetto dei relativi motivi di ricorso da parte della citata sentenza n. 26828 del 2013.

In sintesi, ad avviso dei giudici del rinvio l’unica questione loro rimessa era quella relativa alla quantificazione del debito del T. verso il Comune al netto dei contributi e che, una volta accertato che i contributi concernenti la posizione del T. superavano detto debito nei confronti del Comune, non restava che dichiarare che le parti non avevano nulla più da pretendere l’una dall’altra per i titoli azionati in causa.

8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il T. con tre motivi.

9. Ha resistito con regolare controricorso il Comune di Monselice.

10. Il ricorso è stato, quindi, esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

11. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria per iscritto concludendo per il rigetto del ricorso.

12. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura il ricorrente denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e motivazione insufficiente e/o contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere inammissibile la domanda di pagamento dei contributi previdenziali al netto dell’indennità supplementare nonostante che la sentenza rescindente avesse evidenziato che si trattava di questione rimasta tutta da definire.

Sostiene che la Corte del rinvio avrebbe male interpretato la statuizione di cui alla summenzionata sentenza n. 26828 del 2013, che non avrebbe affatto precluso la possibilità di una rideterminazione e liquidazione in suo favore della differenza in più rispetto all’aliunde perceptum.

Chiede, altresì, a questa Corte di stabilire quale tabella, tra quelle proposte dal CTU, si debba considerare per quantificare i contributi ad esso ricorrente spettanti, al fine di detrarli dall’importo dovuto a titolo di indennità supplementare da restituire al Comune, così come stabilito in sede di rinvio.

Sostiene, inoltre, che la domanda relativa al versamento delle retribuzioni maturate non era preclusa da giudicato, visto quanto indicato da questa Corte nella sentenza n. 26828 del 2013, oltre a quanto emerso dalla CTU.

Complessivamente lamenta la violazione dei compiti devoluti al giudice di rinvio.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si duole dell’errore interpretativo della Corte di rinvio rispetto a quanto stabilito nella sentenza n. 26828 del 2013 e ritiene errato il calcolo effettuato sulle differenze retributive e sull’indennità sostitutiva.

3. Con la terza critica il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Denuncia l’omessa pronuncia sulla pretesa di ottenere il ricalcolo dell’indennità supplementare ed il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a titolo di risarcimento.

4. I motivi sono innanzitutto inammissibili nella parte in cui denunciano un’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

5. Come è noto, con la sentenza n. 34476/2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ad opera del D.L. n. 83 del 2012 e, rinviando a Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, Cass., Sez. Un., n. 9558/2018, Cass., Sez. Un., n. 33679/2018, hanno evidenziato che: a) il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Quest’ultimo vizio, non riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5 va denunciato ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione.

Nel caso in oggetto, invece, l’iter argomentativo della sentenza impugnata non contiene affermazioni fra loro inconciliabili ed è ben comprensibile e logico.

6. Ne’ risulta alcuna erronea interpretazione della statuizione di cui alla sentenza n. 26828 del 2013, dovendosi respingere la tesi secondo cui questa non avrebbe precluso la possibilità di una rideterminazione e liquidazione in favore del T. della differenza in più rispetto all’aliunde perceptum.

Ed infatti la sentenza rescindente si è limitata a stabilire l’obbligo del Comune di restituire al T. l’indennità supplementare detratto l’ammontare corrispondente ai contributi e non ha affatto statuito l’obbligo dell’ente di corrispondere l’eventuale eccedenza al dipendente. Del resto, è appena il caso di ricordare che i contributi vanno obbligatoriamente versati all’ente previdenziale, che ne resta pur sempre unico creditore diretto (si veda, tra le più recenti, Cass. 10 marzo 2021, n. 6722 secondo cui, in caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi). Ciò conferma, anche da un punto di vista sistematico, il delineato oggetto del giudizio di rinvio.

7. D’altra parte, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (in tal caso i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale – salvo solo il caso di giuridica inesistenza – o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità (v. ex multis Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 4 aprile 2013 n. 8225; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343; Cass. 3 giugno 2020, n. 10549).

8. Quanto alla sussistenza di una differenza ancora asseritamente spettante al T. tra la retribuzione dovutagli e l’aliunde perceptum, si tratta di questione definita con la sentenza dell’ultimo giudizio rescindente e che non poteva, perciò, essere più riproposta nel giudizio di rinvio.

Ed infatti, nella sentenza di questa Corte n. 26828/2013 sono stati respinti il secondo e il terzo motivo del ricorso del T. (concernenti il calcolo delle retribuzioni e la liquidazione del danno) evidenziandosi che: “non vi è dubbio che le censure appaiono corrette nella parte in cui richiamano, in premessa, il principio della effettività del rimedio della reintegra di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, ed il criterio di determinazione del danno in base a quanto stabilito nella sentenza rescindente di questa Corte, ma in ultima analisi esse non consentono di superare il carattere dirimente della ratio decidendi finale sulla quale si basa l’impugnata sentenza, vale a dire l’accertata preponderanza economica, in ogni caso, del cosiddetto aliunde perceptum, del quale aveva beneficiato il ricorrente nelle more del giudizio, rispetto alla somma liquidatagli per un importo complessivo di Euro 336.119,79”.

9. Del resto, argomentando da Cass. 16 novembre 2020, n. 25877 oltre che da Cass. 17 febbraio 2020, n. 3896 e da Cass. 8 novembre 2013, n. 25244, rese con riguardo agli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito e di acquiescenza che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, nel caso di rinvio restitutorio, la Corte territoriale soggiace al divieto di reformatio in peius, che costituisce conseguenza delle indicate norme, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, il T. non può giovarsi del nuovo grado di giudizio per ottenere effetti che avrebbe potuto raggiungere solo con l’accoglimento dei motivi di ricorso per cassazione.

10. Anche il preteso ricalcolo dell’indennità sostitutiva della reintegrazione esula totalmente dal giudizio di rinvio.

11. Egualmente è a dirsi con riguardo all’indennità supplementare, nel senso che la quantificazione dell’importo complessivamente ricevuto dal T. a tale titolo (minuendo) non ha mai formato oggetto di discussione in sede di giudizio rescindente, essendo stato, come detto, devoluto al giudice del rinvio solo l’accertamento dell’importo residuo, al netto dei contributi da versarsi da parte del Comune (sottraendo).

12. Del tutto nuova e’, poi, la questione che in questa sede il ricorrente pone con riferimento ad un preteso diritto ad ottenere il pagamento dei contributi previdenziali a titolo di risarcimento del danno.

13. Le considerazioni svolte rendono, infine, irrilevanti le censure del ricorrente relative all’importo di contributi che il CTU avrebbe accertato come dovuti al ricorrente dovendosi, peraltro, evidenziare che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, l’ausiliare ha formulato varie ipotesi e la Corte territoriale ha escluso di dovere effettuare tra esse una scelta, rilevando che, ove pure si fosse optato per un minore importo di contributi, comunque esso sarebbe stato superiore a quanto il lavoratore avrebbe dovuto restituire all’ente territoriale.

14. Da tanto consegue l’inammissibilità del ricorso.

15. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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