Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30816 del 29/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15960-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

EUROCOMP & IND. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ZAGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1242/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 1242/19 dep. 11 marzo 2019, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia sul silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate sulla istanza di rimborso di Eurocomp e ind SPA (del *****), con la quale si chiedeva l’applicazione delle agevolazioni per risparmio energetico di cui alla cd. “Tremonti ambiente”, con conseguente richiesta di rimborso IRES 2010 (derivati dalla operata deduzione del “sovracosto ambientale” legato alla realizzazione di una serie di impianti fotovoltaici).

La CTP aveva accolto il ricorso di Eurocomp e ind Spa con decisione confermata dalla CTR, che, pur dando atto della complessità della normativa di riferimento, in accordo con il giudice di prime cure, ha statuito il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al c.d. II conto Energia e la cumulabilità delle suddette agevolazioni con quelle previste dalla cd. Tremonti ambiente, confermando “l’ineccepibilità della richiesta di rimborso IRES di cui all’odierno ricorso di Eurocomp, che porta alla conferma del merito della decisione di primo grado”.

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, adesiva alla proposta.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 6 commi 13-19, del Decreto M.I.S.E. 6 agosto 2010, e del Decreto M.I.S.E. 5 luglio 2012, art. 19, nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, le agevolazioni da investimenti ambientali c.d. Tremonti Ambiente, non sono cumulabili con le agevolazioni previste nel c.d. terzo conto energia.

2. Il motivo è inammissibile.

3. La CTR ha statuito, con motivazione congrua, che “la estrema linea di resistenza dell’Agenzia, che ammette che Eurocomp possa avere avuto accesso legittimo alle “tariffe incentivanti del secondo conto energia”, ma non tout court al “secondo conto energia” (e questo, a fronte di quanto disposto dai parametri cronologici di cui al D.M. 6 agosto 2010 – terzo contro energia), si scontra tuttavia insuperabilmente – nel giudizio di questa Commissione – con la circostanza che non esiste un concetto di “conto energia”, ma solo quello di “tariffe incentivanti” di cui al decreto x, y. O z; questo, per non dire che l’ammissione della società agli spazi offerti dal D.L. 8 luglio 2010, è garantita da una forma normativa non solo precedente, ma anche di rango più elevato rispetto al D.M. 6 agosto 2010".

E’ evidente che, nel ricorso, l’Agenzia impugna un preteso capo di sentenza che non trova alcun riscontro nella sentenza medesima. Questo perché la sentenza della CTR impugnata non ammette la cumulabilità delle agevolazioni di cui alla “Tremonti ambiente” con le agevolazioni previste dal cd. III Conto Energia, ma ammette, correttamente, la cumulabilità delle suddette agevolazioni con quelle previste dal c.d. II Conto Energia.

Rileva la CTR altresì che è “incontestato tra le parti, in punto di fatto, sulla base della stessa sentenza qui impugnata, che gli impianti in questione siano entrati in funzione tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2011”. Nella fattispecie si evidenzia quindi, in modo chiaro, che l’applicazione agli Impianti delle tariffe incentivanti di cui al D.M. Sviluppo economico 19 febbraio 2007, art. 6 (c.d. II Conto Energia) è statuita da una legge dello Stato (L. n. 129 del 2010, art. 1-septies). Detta legge dello Stato ha rango superiore e costituisce inoltre lex specialis rispetto al D.M. del 2010, in forza del quale l’Ufficio assume che agli Impianti siano applicabili le tariffe del c.d. III Conto Energia.

Pertanto la ricostruzione dell’iter motivazionale della sentenza impugnata, così come operata dall’Ufficio è fuorviante, con conseguente inammissibilità del ricorso. Con esso infatti l’Agenzia lamenta la cumulabilità delle agevolazioni previste dal c.d. III Conto Energia, mentre la CTR, non ha in alcun modo deciso su tale questione, facendo esclusivo riferimento, in tema di cumulabilità di agevolazioni, a quelle previste dal cd. H Conto Energia.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 7.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472