Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30826 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 22571/2014 proposto da:

Equitalia Nord s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cimetti M.

e Parente G. elettivamente domiciliata in Roma via della Quattro Fontane n. 161 presso lo studio dell’avv. Ricci Sante;

– ricorrente –

E Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 659/38/14, depositata il 20/05/ 2014 Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 09/02/2021.

RILEVATO

Che:

Ricorre Equitalia Nord s.p.a. per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte 658/38/14 depositata il 20 maggio 2014.

La vicenda nasce dall’opposizione del contribuente G.A., non costituitosi, ad una cartella di pagamento per mancato versamento per IRPEF 1995, sottesa ad un preavviso di fermo di un’autovettura di sua proprietà, eccependo la mancata notifica della cartella stessa con conseguente annullamento del preavviso di fermo, nonché la prescrizione del credito d’imposta.

La CTP di Torino respingeva il ricorso del contribuente. La CTR accoglieva invece il gravame.

Equitalia Nord s.p.a. deduce un unico motivo di ricorso.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza orale.

E’ rimasto intimato il contribuente.

CONSIDERATO

Che:

Il giudice regionale ha accolto l’appello del contribuente in quanto la notifica dell’atto impositivo era avvenuta nella mani di un soggetto non identificabile, non generalizzato dal notificante, da ritenere estraneo al nucleo familiare, in quanto sull’avviso di ricevimento non era stato sbarrata la casella indicante se il consegnatario fosse il destinatario, persona convivente, addetto alla casa o portiere.

La ricorrente Equitalia Nord deduce come unico motivo di ricorso la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39.

Il motivo è fondato.

La tesi della ricorrente e’, infatti, conforme alla giurisprudenza di questa Corte laddove afferma che “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma. (Sez. 5 -, 17/01/2020 n. 946).

Il giudice d’appello ha, invece, ravvisata la necessità che l’avviso di ricevimento fosse integrato da elementi identificativi che il richiamato art. 26 non prevede, né fa carico all’agente postale di svolgere un’attività di verifica, nei confronti del soggetto a cui consegna l’atto, che la norma non gli affida. L’avviso di ricevimento in esame indica ed attesta che il giorno 8.11.2002, l’atto è stato consegnato all’indirizzo del destinatario di via Gramsci 104, in Reggio Emilia, la cui esattezza non è contestata, a soggetto diverso dal G., il cui nome ” G.” è sufficientemente leggibile, che ha apposto la sua firma quale persona autorizzata alla ricezione. Con ciò la p’rocedura di notifica è da considerare perfezionatasi, con effetto interruttivo della prescrizione. Al riguardo, ritiene il Collegio che trovi applicazione anche alla notifica ex art. 26 il principio secondo cui si presume iuris tantum che la persona, a cui l’atto è consegnato dall’ufficiale postale e che abbia firmato l’avviso di ricevimento quale persona autorizzata alla ricezione, rivesta una delle qualità di addetto alla casa, all’ufficio, all’azienda e incombe al destinatario, che contesta la validità della notifica, provare il contrario (sul punto Cass. n. 27587/2018).

Nel caso in esame, il giudice regionale, mediante l’acquisizione di certificazione storico-anagrafica, ha accertata la composizione del nucleo familiare del contribuente, con la conseguenza di escludere che il ricevente dell’atto ne facesse parte. Non ha, invece, preteso che il ricorrente provasse che nessuna delle altre qualità legittimanti la consegna fosse rivestita dalla persona di sesso femminile, identificabile almeno nel nome come ” G.”, ponendo, erroneamente, ogni accertamento preliminare a carico dell’operatore postale.

Il ricorso va perciò rigettato. Va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione ‘tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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