Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30829 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19296/2015 R.G. proposto da V.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Lodoli Pietro e dall’Avv. Lodoli Lorenzo, con domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio, n. 7, presso lo studio legale associato Citone-Lodoli-Piattelli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1567/01/14 depositata il 23 settembre 2014;

nonché

sul ricorso iscritto al n. 19298/2015 R.G. proposto da V.I.

e L.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Lodoli Pietro e dall’Avv. Lodoli Lorenzo, con domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio, n. 7, presso lo studio legale associato Citone-Lodoli-Piattelli;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; – controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1568/01/14 depositata il 23 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RILEVATO

Che:

a seguito del controllo della dichiarazione modello Unico 2005 per il periodo d’imposta 2004 presentata da Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c., società cancellata dal registro delle imprese il 29 dicembre 2006 e della quale erano soci (con la quota di partecipazione del 50% ciascuno) V.I. e L.G., l’Agenzia delle entrate emise: 1) il 9 dicembre 2008, nei confronti di Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c., l’avviso di accertamento n. 79702T101007/2008, con il quale, avendo negato la validità della rivalutazione di un bene immobile strumentale operata da tale società (e, quindi, del valore attribuito in sede di rivalutazione), accertò la maggiore plusvalenza dalla stessa conseguentemente realizzata mediante la successiva cessione a titolo oneroso del medesimo immobile e, quindi, i correlativi maggiori reddito d’impresa – da imputare ai due soci, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,’art. 5 – e IRAP; 2) l’11 dicembre 2008, nei confronti di V.I., “nella qualità di responsabile in via principale per le violazioni della società”, l’atto di contestazione n. *****, con il quale irrogò la sanzione per la violazione, accertata anch’essa con l’avviso di accertamento indicato sub 1), dell’indicazione nella dichiarazione IRAP di un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, di un’imposta inferiore a quella dovuta; 3) il 23 dicembre 2008, nei confronti di V.I. e di L.G., gli avvisi di accertamento, rispettivamente, n. ***** e n. *****, con i quali, ai sensi del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, imputò loro, in proporzione alla menzionata quota di partecipazione agli utili della società, il maggior reddito accertato in capo a Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c. con l’avviso di accertamento indicato sub 1), con le conseguenti maggiori IRPEF e Addizionali regionale e comunale all’IRPEF, oltre alle sanzioni;

l’avviso di accertamento “societario” n. 79702T101007/2008 e l’atto di contestazione n. ***** furono separatamente impugnati da V.I. e da L.G. davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna (hinc anche: “CTP”) che, riuniti i tre ricorsi dei contribuenti, con la sentenza n. 117/12/09 depositata il 9 novembre 2009, li rigettò;

anche gli avvisi di accertamento “individuali” n. ***** e n. ***** furono separatamente impugnati da V.I. e da L.G. davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, riuniti i due ricorsi dei contribuenti, con la sentenza n. 118/12/09 depositata il 9 novembre 2009, li rigettò;

avverso la sentenza della CTP n. 117/12/09, V.I. propose appello alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (hinc anche: “CTR”) che, con la sentenza n. 1567/01/14 depositata il 23 settembre 2014, lo rigettò;

avverso la sentenza della CTP n. 118/12/09, V.I. e L.G. proposero appello alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, con la sentenza n. 1568/01/14 depositata il 23 settembre 2014, lo rigettò;

la CTR motivò in modo identico le due sentenze n. 1567/01/14 e n. 1568/01/14, affermando che: a) “dalla prospettazione dei motivi di gravame, dedotti senza la enumerazione specifica delle censure proposte avverso la decisione di primo grado, è possibile desumere due ragioni puntuali di riesame, che risultano individuabili mediante l’applicazione del criterio di interpretazione sostanziale del contenuto degli atti processuali. Invero, la parte appellante ha (nella sentenza n. 1568/01/14: “le parti appellanti hanno”) in via principale riproposto la questione relativa ai presupposti normativi per la escussione dei soci (nella sentenza n. 1568/01/14: “della società e dei soci”) dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito della procedura di liquidazione (artt. 2495 e 2304 c.c.), ed in via subordinata ha (nella sentenza n. 1568/01/14: “hanno”) eccepito la inapplicabilità delle sanzioni per l’oggettiva incertezza dell’ambito di interpretazione delle disposizioni tributarie”; b) “(e)ntrambi i motivi di gravame, individuati con l’interpretazione sostanziale dell’atto di appello, sono palesemente infondati”; c) “(i)nfatti, entrambe le norme menzionate dalla parte appellante (nella sentenza n. 1568/01/14: “dalle parti appellanti”) con riferimento alla disciplina dello scioglimento e della liquidazione degli organismi societari, ammettono espressamente la responsabilità dei soci verso i terzi, per le obbligazioni sociali rimaste insolute dopo l’estinzione della società. In particolare, nella specie rileva il Collegio, che (come già osservato dal primo giudice) la natura di società di persone dell’Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s. n. c., preclude la possibilità di applicazione della disciplina della società di capitali (art. 2495 c.c.); mentre nessuna violazione dell’art. 2304 c.c. è ravvisabile nella escussione dei soci (nella sentenza n. 1568/01/14: “della società e dei soci”) per le obbligazioni tributarie gravanti sulla società di V.I. & C. s.n.c., rimaste insolute dopo la liquidazione sociale”; d) “(p)arimenti infondato è il motivo dedotto in subordine avverso l’applicazione delle sanzioni, non sussistendo nella specie alcun profilo d’incertezza sulla corretta interpretazione delle norme vigenti sulla rivalutazione degli immobili strumentali, dalle quali ha preso origine nella specie l’accertamento tributario”;

avverso la sentenza della CTR n. 1567/01/14 – depositata in segreteria il 23 settembre 2014 e non notificata – ricorre per cassazione V.I., che affida il proprio ricorso (R.G.N. 19296/2015), notificato il 14/15 luglio 2015, a quattro motivi;

avverso la sentenza della CTR n. 1568/01/14 – depositata in segreteria il 23 settembre 2014 e non notificata – ricorrono per cassazione V.I. e L.G., che affidano il proprio ricorso (R.G.N. 19298/2015), notificato il 14/15 luglio 2015, a quattro motivi, di contenuto sostanzialmente coincidente con quello dei quattro motivi del ricorso R.G.N. 19296/2015;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorsi, notificati il 23 settembre 2015.

CONSIDERATO

Che:

va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione del ricorso R.G.N. 19298/2015 al ricorso, di più risalente iscrizione, R.G.N. 19296/2015, ricorrendo nella fattispecie, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei suoi soci, cui i redditi societari sono automaticamente imputati a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società – alla quale qui peraltro, come meglio si dirà, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, sono succeduti i soci – e i suoi due soci ricorrenti;

si deve infatti fare nella specie applicazione del temperamento, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora gli avvisi di accertamento siano stati impugnati autonomamente dalla società di persone – cui qui, come si è detto, sono peraltro succeduti i soci – e da tutti i soci e, nei gradi di merito, i relativi giudizi, celebrati separatamente, siano stati però esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un’identica motivazione, così da poter escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione può disporre la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., anziché annullare le sentenze di merito, in quanto si deve ritenere rispettata la ratio del litisconsorzio necessario (tra le tante, Cass., 10/02/2010, n. 2907, 10/11/2017, n. 26648);

come si è anticipato nella parte in fatto, i quattro motivi in cui si articola ciascuno dei due ricorsi riuniti hanno un contenuto sostanzialmente coincidente;

con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità delle sentenze per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 36, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto esse non conterrebbero un’adeguata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa;

con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità delle sentenze per violazione dell’art. 112 dello stesso codice, per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo alla validità della rivalutazione dell’immobile strumentale (operata da Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c.) “sollevato dagli odierni Ricorrenti con un espresso rinvio effettuato nell’atto di appello ai motivi formulati con i due ricorsi introduttivi riuniti dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna”, rinvio operato, in particolare, tramite le frasi, poste a conclusione dell’esposizione dei “motivi dell’impugnazione”, “(p)er quanto sopra esposto e per quanto già esposto nei ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna Sezione 12, richiamati nel presente appello, che sono da considerare parte integrante e sostanziale, (…) chiede (…)” (appello di V.I. avverso la sentenza della CTP n. 117/12/09) e “(p)er tutti i motivi sopra esposti e per quelli già enunciati nei ricorsi presentati alla Commissione tributaria provinciale di Bologna e richiamati nel presente appello, che si considerano parte integrante e sostanziale, (…) chiedono (…)” (appello di V.I. e di L.G. avverso la sentenza della CTP n. 118/12/09);

con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., come sostituito dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6l, art. 4, per avere la CTR negato l’applicabilità della regola risultante da tale invocata disposizione – in base alla quale la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina senz’altro l’immediata estinzione dell’ente, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici che a esso fanno capo – anche alla cancellazoine dal registro delle imprese di una società di persone, e per non avere, di conseguenza, dichiarato la nullità: a) dell’avviso di accertamento “societario” n. 79702T101007/2008, in quanto emesso nei confronti della società di persone Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c. il 9 dicembre 2008, quando tale ente, cancellato dal registro delle imprese il 29 dicembre 2006, era ormai estinto (entrambi i ricorsi); b) “per il principio dell’illegittimità derivata”: b.1) dell’atto di contestazione n. ***** (ricorso R.G.N. 19296/2015); b.2) degli avvisi di accertamento “individuali” n. ***** e n. ***** (ricorso R.G.N. 19298/2015);

con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, dell’art. 2495 c.c. e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21, per essersi la CTR “po(sta) in contrasto con il principio secondo cui nelle società di persone l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciproca implicazione con la conseguenza che non si può accertare il secondo se non accertando il primo ed il primo condiziona l’accertamento del secondo”, cosicché, poiché l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c. successivamente alla sua estinzione deve ritenersi nullo in quanto “privo di un elemento essenziale quale è il destinatario”, anche “gli accertamenti emessi in capo ai soci, che si fondano su un avviso di accertamento nullo e/o inesistente sono invalidi” in via derivata, in quanto “privi di un indispensabile presupposto logico giuridico”;

il primo motivo non è fondato;

va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, “(Un forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al nuovo rito tributario così come disciplinato dal citato decreto il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. stesso codice secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass., 22/09/2003, n. 13990, 18/04/2017, n. 9745);

nella specie, dalle sentenze impugnate – da considerare, ciascuna, nel suo insieme – risulta che: a) i contribuenti avevano “impugnato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c., e dei soci ( V.I. e L.G.), per la rettifica dei redditi relativi all’anno 2004, e per la determinazione dell’IRAP e delle connesse sanzioni”; b) tali atti scaturivano dall’applicazione “delle norme vigenti sulla rivalutazione degli immobili strumentali”; c) la CTP aveva rigettato i ricorsi proposti dai contribuenti avverso gli stessi atti; d) avverso tali pronunce, rispettivamente, il V. (sentenza n. 1567/01/14) e il V. e il L. (sentenza n. 1568/01/14) avevano proposto ricorso in appello, “prospetta(ndo) in via principale la sussistenza di vizi di nullità inficianti l’accertamento tributario e la sentenza gravata da riesame, per la violazione dell’art. 2495 c.c., ed (…) eccep(endo) in via subordinata la inapplicabilità delle sanzioni per l’oggettiva incertezza dell’ambito di interpretazione delle disposizioni tributarie” in materia di rivalutazione dei beni strumentali d’impresa;

tale resoconto consente senz’altro di individuare il thema decidendum – costituito, all’evidenza, dalla valutazione della fondatezza (o no) delle due sopra citate (sub d) censure mosse dagli appellanti alle sentenze di primo grado – al quale si riferiscono le considerazioni che hanno indotto la CTR a disattendere le stesse censure;

da ciò consegue l’infondatezza del motivo;

il secondo motivo non è fondato;

dalla lettura dei ricorsi in appello (depositati dai ricorrenti insieme con i ricorsi per cassazione e ai quali questa Corte, essendo stato denunciato un error in procedendo, ha il potere-dovere di accedere) risulta che – dopo l’esposizione: nella parte narrativa del ricorso in appello di V.I. avverso la sentenza n. 117/12/09, che “l’Amministrazione finanziaria non intende riconoscere il valore di rivalutazione del bene immobile della società, effettuata in data 29/11/2002 con perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva di C 7.746,84 in 3 rate annuali, 2002, 2003 e 2004, con Mod. F24, anche se con codice del tributo formalmente errato” e che gli “avvisi di accertamento (..) hanno origine dal recupero in tassazione del valore di rivalutazione, di Euro 193.671,74, unico immobile della società Autofficina V.L.P. Snc di V.I. & c.” (pag. 3); e, nella parte narrativa del ricorso in appello avverso la sentenza n. 118/12/09, che “(g)li avvisi di accertamento (…) hanno avuto origine dal mancato riconoscimento (…) del valore di rivalutazione di C 193.671,74 determinato mediante perizia giurata del 29/11/2002, dell’unico immobile destinato all’attività della società” (pagg. 3-4) – nei “motivi dell’impugnazione” (esposti nelle pagine da 4 a 9 del ricorso avverso la sentenza n. 117/12/09 e nelle pagine da 5 a 8 del ricorso avverso la sentenza n. 118/12/09) non figura né una confutazione delle argomentazioni addotte dalla CTP a sostegno dell’invalidità della rivalutazione dell’immobile strumentale operata da Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c. né l’esplicita riproposizione, in contrapposizione alle suddette argomentazioni, delle ragioni poste a fondamento delle iniziali impugnazioni dei due atti impositivi;

ciò rilevato, non è neppure possibile ritenere – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nel motivo – che un motivo di appello relativo alla validità della rivalutazione dell’immobile strumentale fosse stato proposto mediante il rinvio ai motivi dei ricorsi introduttivi operato tramite le frasi, poste a conclusione dell’esposizione dei motivi di appello, “(p)er quanto sopra esposto e per quanto già esposto nei ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna Sezione 12, richiamati nel presente appello, che sono da considerare parte integrante e sostanziale, (..) chiede (…)” (appello avverso la sentenza della CTP n. 117/12/09) e “(p)er tutti i motivi sopra esposti e per quelli già enunciati nei ricorsi presentati alla Commissione tributaria provinciale di Bologna e richiamati nel presente appello, che si considerano parte integrante e sostanziale, (…) chiedono (…)” (appello avverso la sentenza della CTP n. 118/12/09);

tale rinvii, infatti, per la loro assoluta genericità, per la mancanza della chiara individuazione, nelle previe esposizioni dei “motivi dell’impugnazione”, tra i punti delle impugnate sentenze della CTP contestati, dell’aspetto relativo alla (in)validità della rivalutazione dell’immobile strumentale, nonché alla luce delle conclusioni dei ricorsi in appello – nelle quali i ricorrenti chiesero che la CTR, “esaminate le motivazioni del presente appello”, dichiarasse la nullità delle sentenze e degli atti impugnati per una serie di ragioni, tra le quali non era tuttavia menzionata quella della validità della rivalutazione dell’immobile strumentale (pagg. 9-10 dei due appelli) – non possono considerarsi come idonea proposizione di un motivo di appello relativo a tale questione;

l’accertata mancata proposizione di tale motivo esclude in radice la sussistenza delle denunciate omesse pronunce della CTR su di esso;

il terzo e il quarto motivo – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – pur denunciando un errore nel quale le sentenze impugnate sono, in una loro parte, effettivamente incorse, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, devono essere disattesi, previa parziale correzione, nei termini che seguono, della motivazione, essendo il dispositivo delle stesse sentenze comunque conforme al diritto;

i ricorrenti hanno riprodotto nei ricorsi (e anche depositato insieme con essi) l’avviso di accertamento n. 79702T101007/2008, emesso il 9 dicembre 2008 nei confronti di Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c., dal quale risulta che tale atto impositivo era indirizzato, oltre che al liquidatore, nella qualità di rappresentante di detta società, anche a V.I. e a L.G., nella qualità di soci della stessa, ai quali lo stesso avviso è stato successivamente notificato;

e’ pacifico tra le parti che Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c. fu cancellata dal registro delle imprese il 29 dicembre 2006;

diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, in ragione dell'”effetto espansivo” dell’art. 2495 c.c., come sostituito (con l’intero Capo VIII del Titolo V del Libro V c.c.) dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese delle società di persone, pur conservando la natura di pubblicità meramente dichiarativa, produce l’estinzione anche di tali società (con effetti che, in caso di cancellazione anteriore al 1 gennaio 2004 – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 – operano a decorrere da questa data) (Cass., S.U., 22/02/2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062);

relativamente alla portata di tali effetti, va ribadito che, qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, “si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (per quanto riguarda i rapporti passivi, che qui rilevano): a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali” (Cass., S.U., 12/03/2013, n. 6070 e n. 6071);

con riguardo alle società in nome collettivo – tipo societario che viene qui in considerazione – il meccanismo di carattere successorio e’, in particolare, quello dell’art. 2312 c.c., comma 2, (secondo cui: “(d)alla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (…)”), in base al quale, pertanto, per i soci delle s.n.c., coerentemente con le caratteristiche del tipo (art. 2291 c.c.), non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci delle società di capitali ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, (a norma del quale, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci solo “fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”);

sulle premesse che l’estinzione della società (anche) di persone determina l’indicato fenomeno di tipo successorio e che ciò comporta l’applicazione della disciplina della notificazione agli eredi degli atti intestati al dante causa – “trova(ndo essa) giustificazione non già nel fenomeno successorio che consegue propriamente alla morte di una persona fisica, quanto piuttosto nel fenomeno successorio in quanto tale e specificamente in quello che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa (…), al di là dei limiti semantici legati all’uso del termine “eredi”” (Cass., 28/12/2017, n. 31037) – questa Corte ha ormai chiarito che “(/)’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società” (Cass., 12/10/2018, n. 25487, 20/09/2019, n. 23534, 15/07/2020, n. 15027; con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento intestata a una società di persone estinta, Cass., n. 31037 del 2017, 30/10/2019, n. 27793);

ne discende che, escludendo l’invalidità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’estinta Autofficina V.L.P. di V.I. & C. s.n.c. e notificato ai suoi soci (e, con ciò, implicitamente escludendo anche l’ipotizzabilità stessa di un’invalidità derivata dell’atto di contestazione emesso nei confronti di V.I. e degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dello stesso V. e di L.G. per l’imputazione “per trasparenza” dei maggiori redditi accertati nei confronti della società), la CTR ha adottato una decisione oggettivamente conforme a diritto;

i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati;

le spese dei giudizi di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo.

PQM

riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese dei giudizi di legittimità rispettivamente instaurati, che liquida in Euro 2.300,00 per il ricorso R.G.N. 19296/2015, oltre alle spese prenotate a debito, e in Euro 5.600,00 per il ricorso R.G.N. 19298/2015, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – comma inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi principali a norma del suddetto art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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