LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25366-2015 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato BASSI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato TUCCI MASSIMO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1313/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
RILEVATO
Che:
S.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia n. 1313/67/15 pubblicata il 30 marzo 2015 con cui era stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cremona n. 74/2/14 con cui erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti dal Sambusida avverso gli avvisi di accertamenti nn. ***** e ***** emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con i quali erano stati rettificati ai fini IRPEF i redditi dichiarati negli anni 2007 e 2008 in base ad indici di capacità contributiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38;
che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;
che il ricorrente in data 15 marzo 2021 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c. avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal D.L. 148 del 2017, convertito in L. n. 172 del 2017.
CONSIDERATO
Che:
la rinuncia è stata notificata alla controparte a mezzo PEC;
che alla rinuncia al ricorso consegue l’estinzione del giudizio;
che le spese vengono compensate essendo la rinuncia conseguente a provvedimento di legge sopravvenuto;
Che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: ” In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in ò caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa fra le parti le spese di giudizio; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021