Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30833 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2677-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA-SEZIONE PADOVA;

– intimati –

avverso il decreto n. 10323/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 28/11/2019 R.G.N. 9800/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 28 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di M.S., cittadino *****, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Padova, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente in merito alle ragioni dell’abbandono del suo Paese il 3 giugno 2016 (con arrivo in Italia il 24 febbraio 2017), avendo egli raccontato di averlo lasciato per timore di essere arrestato in quanto falsamente accusato dal superiore gerarchico dell’esercito (nel quale egli militava come soldato, addetto al servizio di guardia del palazzo presidenziale poi spostato al presidio di confine, una volta rilasciato dopo l’arresto per sospetta cospirazione contro il presidente ed in esito ad una più articolata vicenda personale) di aver perso due caricatori e diffuso la notizia del fatto per comunicazione via radio;

3. tali ragioni apparivano poco credibili, per vaghezza e contraddittorietà, ad integrare i presupposti per la concessione delle misure di protezione internazionale richieste, in assenza di alcuna situazione di pericolo personale in ipotesi di suo rimpatrio: come anche risultante dalle fonti consultate dal Tribunale, che escludevano una situazione di violenza generalizzata in Ghana, anzi nel senso di un generale miglioramento delle condizioni socio-politiche e di un allentamento della pressione su gruppi etnici o individui; ma pure di quella umanitaria, in assenza di credibilità della vicenda del richiedente, neppure oneratosi di allegare circostanze di particolare vulnerabilità;

4. con atto notificato il 27 dicembre 2019, il predetto ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce nullità del decreto per abnormità e violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d), comma 4 e 4bis conv. in L. n. 46 del 2017, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35, 35bis, art. 32, comma 3, artt. 112,113,158 – 161 c.p.c., art. 111 Cost., per vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale pronunciato su tutte le misure di protezione internazionale, nonostante la limitazione della domanda del richiedente alla sola umanitaria e al diritto di asilo, per giunta in composizione collegiale, anziché monocratica, come invece prescritto per la domanda di protezione umanitaria dalle norme ordinamentali denunciate (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. non sussiste vizio di ultrapetizione, per la dedotta limitazione della domanda di protezione internazionale del richiedente alla sola umanitaria e al diritto di asilo (peraltro attuato e regolato interamente dalla previsione delle situazioni finali dei tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, senza alcun margine di residuale diretta applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3: Cass. 26 giugno 2012, n. 686; Cass. 15 settembre 2020, n. 19176), posto che, in materia di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha importanza l’indicazione precisa del nomen iuris del tipo di protezione invocata, ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria: con la conseguente irrilevanza dell’espressa limitazione della domanda ad alcune soltanto delle modalità di protezione possibili, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita alla protezione non richiesta, quando i fatti esposti nell’atto introduttivo siano rilevanti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819);

3.1. la proposizione, con un unico ricorso, dell’azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale e umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall’art. 281nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo (Cass. 2 luglio 2020, n. 13575): pure volendo prescindere dall’evidente carenza di interesse (tenuto conto, tra l’altro, della maggiore garanzia per la parte di una decisione assunta dal giudice in composizione collegiale piuttosto che monocratica) di una doglianza per mero vizio del processo, senza prospettazione anche delle ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato per la parte una lesione del diritto di difesa, o altro pregiudizio per la decisione di merito, posto che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419);

4. il ricorrente deduce nullità del decreto per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 6, 47 CEDU, art. 101 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1bis, art. 35bis, commi 8 e 9, per inadempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per riferimento generico alle COI consultate, rimaste sostanzialmente ignote al richiedente (secondo motivo); nullità del decreto e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. a), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per assenza di esame dei requisiti, in particolare di vulnerabilità, di concessione della protezione umanitaria, autonomi e distinti da quelli delle protezioni maggiori, anche in riferimento alla valutazione della situazione oggettiva del Paese di provenienza del richiedente (quarto motivo);

5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

6. il riferimento, operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 17 maggio 2019, n. 13449; Cass. 21 dicembre 2020, n. 29147); sicché, il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dalla norma richiamato, nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (Cass. 19 febbraio 2021, n. 4557; Cass. 10 marzo 2021, n. 6736);

6.1. ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1 e comma 1.1, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del paese di origine non coincide con l’esame finalizzato all’accertamento della sussistenza di una delle forme di protezione sussidiaria previste dalla legge (quella nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)) essendo le due tipologie di tutela dei diritti fondamentali caratterizzate da requisiti oggettivi e soggettivi diversi ed essendo solo la protezione umanitaria, in funzione della sua natura aperta, fondata su un accertamento comparativo focalizzato sul livello di protezione, o privazione, di diritti umani inalienabili correlabili eziologicamente con la condizione di effettiva integrazione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza (Cass. 1 marzo 2021, n. 5524): dovendo pertanto il giudice valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (Cass. 30 marzo 2020, n. 7599);

6.2. nel caso di specie, il Tribunale non ha adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria, per omissione della specifica indicazione delle fonti consultate sulla generale condizione politico-sociale del Ghana (agli ultimi due capoversi di pg. 5 del decreto) e di verifica dei requisiti della protezione umanitaria, sul rilievo della ravvisata non credibilità della vicenda personale del richiedente (al penultimo capoverso di pg. 6 del decreto), non preclusiva di un tale accertamento, siccome fondato sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel paese d’accoglienza ed il risultato dell’indagine officiosa della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero (Cass. 28 luglio 2020, n. 16122; Cass. 22 settembre 2020, n. 19725), non compiuta in modo idoneo;

7. il ricorrente deduce questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, art. 35bis, commi 8 e 9 in riferimento all’art. 111 Cost., art. 47 CEDU, art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui le norme denunciate non prevedano la possibilità di attività difensiva in ordine alla raccolta di prove dalla Commissione Territoriale (terzo motivo);

8. esso è inammissibile;

9. il motivo di ricorso per cassazione e’, infatti, diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte; essendo infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. 9 luglio 2020, n. 14666);

9.1. analoga inammissibilità investe il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si chieda di dichiarare la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale e di rimetterne l’esame alla Corte costituzionale, ove, come nel caso di specie, contenga soltanto la generica deduzione dell’illegittimità di una norma e non anche l’indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate (Cass. 13 maggio 2005, n. 10123; Cass. 26 novembre 2019, n. 30738);

9.2. ulteriore profilo di inammissibilità e’, infine, integrato dall’irrilevanza della questione dedotta (lesione dell’attività difensiva in ordine alla raccolta di prove da parte della Commissione Territoriale) ai fini della decisione del Tribunale, qui ricorsa;

10. pertanto il secondo e il quarto motivo di ricorso devono essere accolti, il primo rigettato e il terzo dichiarato inammissibile, con la cassazione del decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo, inammissibile il terzo; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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