Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30834 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2835-2020 proposto da:

N.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE STORZIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 9009/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/11/2019 R.G.N. 19051/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 26 novembre 2019, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso di N.F., cittadino *****, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Caserta, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva la scarsa credibilità del racconto, generico e logicamente incoerente, del richiedente, che aveva riferito di avere lasciato improvvisamente il proprio Paese il 25 dicembre 2012, senza informare nessuno (benché avesse madre, fratelli e due figlie, nate da due donne diverse, la seconda nel 2010 dall’unione con la propria moglie, sempre vissuta con il nonno materno), per avere inavvertitamente provocato un incendio, avendo dato fuoco a erbe e legni tagliati per pulizia del terreno di famiglia (di cui egli, dopo molto anni dalla morte del padre avvenuta nel *****, aveva ripreso la coltivazione a cacao), poi divampato per il vento e che aveva distrutto due terreni vicini. Sicché, sapendo di non poter risarcire i danneggiati, avendo bruciato anche il proprio, temendo di poter essere arrestato e incarcerato, aveva deciso di partire. Infine, aveva dichiarato di vivere in Italia con la moglie predetta e con il (secondo) figlio, da lei aveva avuto il *****;

3. il Tribunale negava al predetto, neppure presente all’udienza di comparizione fissata, la ricorrenza dei presupposti per le protezioni maggiori, in assenza, ai fini della protezione sussidiaria, di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di sua provenienza, sulla base di fonti ufficiali specificamente indicate; ma anche la concedibilità della protezione umanitaria, in difetto di allegazione dei requisiti, nonostante la nascita in Italia del minore, non versando il richiedente con il suo nucleo familiare nella condizione di non espellibilità prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d), né alla luce dell’art. 8 CEDU come interpretato dalla sentenza CEDU 4 ottobre 2016, Jihana Ali e altri c/ Svizzera e Italia, avendo egli, come anche la moglie, mantenuto in Ghana i legami familiari con la famiglia di origine e il primo anche di nuova formazione;

4. con atto notificato in data 9 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. in assorbente via preliminare, deve essere rilevato che il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale il 9 gennaio 2020, e quindi oltre i trenta giorni prescritti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 dalla comunicazione del decreto del Tribunale, pubblicato il 26 novembre 2019, solo indicata come “successivamente comunicata” (nell’epigrafe del ricorso) e quindi, nella procura speciale, “notificato a mezzo pec in pari data” della pubblicazione (individuata peraltro nel 28, anziché 26, novembre 2019;

2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per tardività, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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