Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30838 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3930-2020 proposto da:

K.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI NATALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10233/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 19/12/2019 R.G.N. 29201/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Napoli con decreto pubblicato il 19.12.2019, ha respinto il ricorso proposto da K.S., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Caserta aveva, per la seconda volta (ossia successivamente alla Commissione territoriale di Bari), rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente è comparso il 10.7.2015 avanti alla Commissione territoriale di Bari ove ha narrato di aver lasciato il proprio paese nel 2012, di essere stato trattenuto in Libia per due anni e mezzo, di essere scappato per sottrarsi in quanto ***** – all’obbligo imposto dal padre di divenire sacerdote del culto *****; non ha specificato se il primo provvedimento di rigetto sia stato impugnato avanti al Tribunale, ma deve ritenersi secondo quanto riferito dal richiedente nella seconda audizione – che la decisione della Commissione sia divenuta definitiva; in occasione della nuova domanda, il richiedente ha riferito alla Commissione territoriale di Caserta di confermare il narrato già illustrato aggiungendo di aver lasciato il paese per “conflitti tribali”; la Commissione territoriale ha respinto la domanda non essendo stati aggiunti elementi nuovi rispetto quanto già dichiarato nel 2015, apparendo inoltre le dichiarazioni inattendibili e il ***** un paese sicuro;

b) il racconto del richiedente non è caratterizzato da alcun elemento di novità, è incoerente, implausibile e inattendibile, generico (quanto al riferimento ai “conflitti tribali” non meglio precisati) e deve escludersi che ricorra il rischio di atti persecutori o di trattamenti inumani o degradanti o di condanna a morte né si registrano peggioramenti delle condizioni di vita e sicurezza del Paese d’origine posto che le fonti di informazione (*****, *****, Refworld) non delineano una situazione di violenza generalizzata;

c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute e lo svolgimento di alcuni lavori (bracciante agricolo) riferiti tardivamente si inscrivono nel contesto di non credibilità del narrato già rilevato;

3. il ricorso di K.S. chiede la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. con i primi due motivi si deduce “motivazione apparente e perplessa” avendo, il Tribunale, ritenuto la narrazione non credibile, senza dare conto in maniera esauriente delle ragioni del suo convincimento e senza svolgere quel ruolo di cooperazione istruttoria richiesto nell’ambito della protezione internazionale, né avendo acquisito le necessarie informazioni sulla situazione socio-politica del paese di origine emergendo, da diversi siti (Amnesty International) un allarmante e desolante quadro per la tutela dei diritti inviolabili;

2. con il terzo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché motivazione apparente e perplessa, con riguardo alla protezione umanitaria, avendo il Tribunale espresso un giudizio generico nonostante precise condizioni di vulnerabilità quali la giovane età, la condizione di coniuge con figli minori, la buona integrazione sociale in Italia, il pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani;

3. il ricorso è inammissibile;

3.1. nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto, Il Tribunale premessa la definitività della prima decisione della Commissione territoriale di Bari, ha ritenuto che la nuova domanda (proposta alla Commissione territoriale di Caserta) doveva rigettarsi a fronte della mancanza di “nuovi elementi rilevanti rispetto a quanto dichiarato nel 2015” anche a fronte delle generiche allegazioni contenute in ricorso;

3.2. le censure non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla credibilità del narrato del richiedente e sulla condizione di insicurezza del paese di origine ma nulla deduce sull’assenza di un “nuovo elemento” che renda configurabile la reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

4. invero, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda di protezione, senza procedere al suo esame, nel caso in cui (lett. b) il richiedente, dopo l’assunzione di una decisione da parte della Commissione stessa, abbia reiterato identica domanda senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

5. questa Corte ha avuto modo, in proposito, di affermare che i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla Commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui al D.Lgs. cit., art. 35. (Cass. n. 5089 del 2013; Cass. n. 18440 del 2019; Cass. n. 27894 del 2020);

6. è stato anche ritenuto che, nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lo straniero, è ammissibile la reiterazione della domanda quando vengano addotti elementi già sussistenti al momento della precedente richiesta ma che il ricorrente non aveva potuto, senza sua colpa, prospettare in difetto di prove (Cass. n. 18440 del 2019, in motiv.);

7. nel caso in esame, il Tribunale ha sottolineato che il richiedente non ha chiarito gli elementi di novità posti a fondamento della domanda reiterata, aggiungendo un motivo del tutto generico e non circostanziato (“conflitti tribali”) a base della partenza dal paese di origine, e ha rilevato altresì che tale elemento era contraddittorio rispetto al narrato offerto nel corso della prima domanda (già respinta in via definitiva) e, come tale, si ripercuoteva sulla verifica della fondatezza della domanda medesima e non consentiva di attivare il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, i fatti costitutivi del diritto;

8. la statuizione del giudice di merito è corretta e si sottrae alle censure svolte dal ricorrente che non ha dedotto gli elementi di effettiva diversità (in ordine ai fatti allegati e/o alle prove offerte) asseritamente esistenti tra la domanda già proposta e la nuova domanda;

9. la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente, in difetto dei “nuovi elementi”, alla cui allegazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, era, quindi, inammissibile: e correttamente il Tribunale l’ha rigettata.

10. le altre censure sono assorbite;

11. in conclusione, il ricorso è inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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