Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30839 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3987-2020 proposto da:

I.N., alias I.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA DE CASTRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 4521/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 10/12/2019 R.G.N. 12730/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Lecce con decreto n. 4521 del 10.12.2019 ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da I.N., cittadino *****, il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di morire, in quanto, dopo aver vissuto per sei anni a Kwara State, era rientrato a ***** e aveva trovato la casa dei propri genitori vuota e con le porte e finestre rotte e la vicina che aveva testimoniato la sopravvenienza di un fatto grave alla famiglia;

2. il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 11, per non avere il Tribunale proceduto alla audizione personale del richiedente asilo nonostante specifica richiesta in tal senso;

2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché omessa considerazione di un fatto decisivo avendo, il Tribunale, trascurato – ai fini della protezione umanitaria – che il richiedente è ben integrato in Italia (svolgendo corsi di formazione, attività lavorativa, coltivando le relazioni sociali dal 2016) e non ha familiari di rilievo nel paese di origine;

3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e art. 14, lett. c) art. 112 c.p.c. nonché omessa considerazione di un fatto decisivo avendo, il Tribunale, trascurato – ai fini della protezione sussidiaria – che l’area di provenienza del richiedente (*****) è densa di scontri e violenze, come tutt’ora riportato dalla “Farnesina”;

4. prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 come recentemente precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 15177 del 2021).

4.1. L’autorevole consesso – facendosi carico di vagliare i diversi orientamenti di legittimità espressi dalle Sezioni semplici alla luce dell’evoluzione normativa interna concernente i poteri certificativi dei difensori, della disciplina comunitaria, dei principi fondamentali di matrice convenzionale (recte, previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo), dei principi costituzionali – ha affermato i seguenti principi di diritto:

“Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

4.2. Facendo applicazione dei principi di diritto qui richiamati, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile.

Invero, nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto, pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Lecce – e della sua data (decreto n. 4581/2019, depositato in data 10 dicembre 2019, seppur la data è di difficile comprensione, in quanto sovrascritta ad altra) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, in calce al testo del mandato e prima della trascrizione delle generalità e della firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato 8.1.2020 -, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato – nemmeno risultante dalla procura speciale – recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”.

5. Le Sezioni Unite citate hanno altresì statuito che il contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata indicazione, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura nulla e non inesistente.

5.1. La statuizione concernente il contributo unificato va, pertanto, adottata nei confronti del ricorrente.

6. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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