Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3084 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacin – rel. Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscrittò al n. 26139/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

nei confronti di:

Parker Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Carnevale Schianca e dall’avv. Carlo Totino con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’avv. Carlo Totino;

controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 118/20/12 depositata in data 8 ottobre 2012;

sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2020 dal Presidente Dott. Bisogni Giacinto.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 118/20/12, depositata in data 8 ottobre 2012. la Commissione trtutaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 178/3/10 della Commissione provinciale tributaria di Pavia che aveva accolto il ricorso di Parker Italia srl contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2003.

La CTR osservava in particolare che se, per un verso non poteva attribuirsi automatico effetto favorevole per la società contribuente verificata all’archiviazione del processo penale relativo alle contestazioni oggetto dell’atto impositivo impugnato (fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), tuttavia tali contestazioni non potevano considerarsi fondate, essendovi quantomeno il “ragionevole dubbio” circa la consapevolezza della Parker Italia della circostanza che la propria cedente (Sistemi srl) fosse, come affermato dall’agenzia fiscale, un soggetto inesistente (c.d. “cartiera”), in questo senso valorizzando soprattutto la regolarità contabile e finanziaria degli acquisti de quibus e della rivendita delle merci acquistate alla clientela Parker Italia.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo e con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2697, 2727, 2729, 19, art. 75 TUIR, poichè la CTR ha fatto erronea applicazione delle evocate disposizioni legislative in materia di onere probatorio e prove indiziarie, ascrivendole un “peso processuale” che non le spettava ossia quello della piena prova dell’inesistenza soggettiva delle fatturazioni oggetto delle riprese fiscali, mentre a fronte di una seria prova indiziaria, quale quella fornita dall’Amministrazione, il giudice tributario di appello avrebbe dovuto ritenere la società contribuente onerata della prova contraria attestante la sua non compartecipazione e comunque la sua non consapevolezza della frode fiscale in atto.

Le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondate.

Va ribadito che:

-“In tema d’I.V.A., l’Amministrazione finanziaria, che contesti la cd. “frode carosello”, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l’inesistenza di una struttura, autonoma operativa, il mancato pagamento dell’I.V.A.) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell’irregolarità delle operazioni, mentre spetta al contribuente, che ha portato in detrazione I’I.V.A, la prova contraria di aver concluso realmente l’operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d’ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti” (Cass. n. 17818 del 09/09/2016; R.v. 640767 – 01);

-“In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass., n. 9851 del 20/04/2018).

La CTR lombarda ha assunto una decisione in chiaro contrasto con più aspetti tali principi di diritto ed in particolare ha dato rilievo determinante/dirimente alla regolarità contabile/finanziaria delle operazioni, completamente ed ingiustificatamente svalutando la pacifica natura di “cartiera” della società cedente delle merci.

In conclusione, accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR affinchè, attenendosi agli enunciati principi di diritto, proceda a nuovo esame della controversia e provveda anche relativamente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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