LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacin – rel. Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23880/2015 R.G. proposto da:
D.B.P., rappresento e difeso dagli avvocati Olga Durante, Maria Caterina Inzillo e Vincenzo Catalfio, con domicilio eletto in Roma, via P. Leonardi Cattolica, presso lo studio dell’avv. Alessandro Ciufolini;
– ricorrente –
nei confronti di:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 230/01/15 depositata il 3 marzo 2015;
sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2020 dal Presidente Dott. Bisogni Giacinto.
RILEVATO
Che:
Con sentenza n. 230/01/15, depositata in data 3 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria, in totale riforma della sentenza n. 452/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, rigettava il ricorso introduttivo della lite contro l’avviso di accertamento per Imposte dirette ed IVA 2004.
La CTR osservava in particolare che:
-la costituzione in appello del contribuente doveva considerarsi nella sostanza tardiva, stante la genericità delle controdeduzioni proposte con la costituzione in appello ed avendo l’appellato sviluppato le proprie difese, anche in rito, solo con le memorie illustrative;
-nel merito l’appello agenziale doveva considerarsi fondato, poichè l’atto impositivo impugnato non si basava, come ritenuto dalla CTP, soltanto sullo scostamento dagli studi di settore, ma ben di più sulla rilevata, reiterata antieconomicità della condotta imprenditoriale del D.B., che il medesimo non aveva giustificato con adeguato supporto contro probatorio.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, nN. 3-4, – il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi.
La censura è infondata.
Per la verità va rilevato che il giudice tributario di appello non si è espressamente pronunciato su tale eccezione in rito, peraltro rilevabile d’ufficio, esprimendosi solo indirettamente sulla tardività della costituzione dell’appellato contribuente e quindi sulla correlata tardività delle sue eccezioni.
Tuttavia il dispositivo della sentenza impugnata, almeno implicitamente reiettivo dell’eccezione de qua, risulta comunque conforme a diritto, secondo il principio di diritto che “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione” (Cass. n. 707 del 15/01/2019, Rv. 652186 – 01), non apparendo contestato il presupposto fattuale processuale di cui alla seconda parte di tale arresto giurisprudenziale.
Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, poichè la CTR non ha correttamente valutato il presupposto della “gravità” delle contestate incongruenze con gli studi di settore, così ritenendo la fondatezza delle pretese creditorie erariali.
Con il terzo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2697,2727,2729, c.c., art. 115-116, c.p.c., poichè la CTR ha male applicato le evocate digposizioni codicistiche sull’onere probatorio, sulla prova presuntiva e sulla valutazione del materiale probatorio, con particolare riguardo alla incongruità delle sue dichiarazioni reddituali per gli anni precedenti e successivi nonchè alle consistenze patrimoniali del suo nucleo famigliare ed oneri correlativi.
Le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate.
Anzitutto deve ribadirsi che:
-“Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017);
-“In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015);
-“In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prùdente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass., n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 – 01);
-“In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012” (Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 02).
Orbene, risulta piuttosto evidente che i mezzi in esame collidono con le chiare limitazioni del giudizio di legittimità rivenienti dai consolidati arresti giurisprudenziali citati e sono pertanto inammissibili.
Va comunque rilevato che la sentenza impugnata ha correttamente applicato le norme evocate con le censure.
Il giudice tributario di appello calabrese infatti ha rilevato che nel caso di specie non si è affatto trattato di un avviso di accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dallo studio di settore, bensì, molto più pregnantemente, sulla costante antieconomicità della gestione imprenditoriale del D.B., sia per gli anni fiscali precedenti che per quelli successivi a quello oggetto della verifica. La CTR inoltre ha ritenuto avere significativo valore indiziario la necessità di provvedere alla spesa per un ingente patrimonio famigliare, senza che la dichiarazione reddituale in oggetto evidenziasse la correlativa capacità economica; infine ha negativamente valorizzato anche il mancato apporto difensivo del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale e la genericità delle sue difese processuali.
Chiaro è dunque che, per un verso, si tratta di argomentazioni di merito che non sono ulteriormente sindacabili in questa sede, come detto sopra; per altro verso, che la sentenza impugnata risulta, in diritto, pienamente conforme agli ulteriori seguenti arresti:
-“I parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1)” (Cass., n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 – 01);
-“L’accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa. In tal caso, però, egli ne assume le conseguenze, in quandò l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass., n. 11633 del 15/05/2013, Rv. 626925 01);
-“In tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali. In presenza di un comportamento imprenditoriale assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie” (Cass., n. 9084 del 07/04/2017, Rv. 643626 – 01).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e ove dovuto, dell’ulteriore importo a,titolo di contributo unificato, pari a quello già versato a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021