Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30852 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13658/2015 proposto da:

FONDAZIONE E.N.A.S.A.R.C.O. ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI e RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SPALLINA;

– ricorrente –

contro

D.B.L. E F. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PROIETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CIMMINO GIBELLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2015 R.G.N. 6466/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 499 del 2015, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi, e relative sanzioni, pretesi dall’ENASARCO in riferimento ai rapporti intercorsi, nel periodo 2005-2007, tra la s.n.c. D.B.L. e F. e quattro venditrici a domicilio, qualificati di agenzia dall’ENASARCO;

2. per la Corte di merito non sussistevano, nella specie, i requisiti propri del contratto di agenzia, e i rapporti intercorsi con le venditrici di cui al verbale ispettivo andavano ricompresi nell’incarico di vendita diretta a domicilio, senza necessità di stipulare contratto di agenzia, svolta in maniera abituale, ai sensi della L. n. 173 del 2005, art. 3, comma 3 e tanto si desumeva dal tenore delle lettere d’incarico, sottoscritte dalle venditrici, alla stregua del quale non vi era obbligo di prestare stabilmente l’attività, potendo omettere di promuovere prodotti della concessionaria (Upperware Italia s.p.a.) e interrompere senza preavviso il rapporto, godendo della libertà di operare senza vincolo di esclusiva, territoriale e senza indicazioni, da parte della società, della possibile clientela; né l’ente aveva introdotto, in giudizio, elementi, con l’allegazione di diverse modalità fattuali, per smentire l’assetto contrattuale concordato dalle parti;

3. avverso tale sentenza la Fondazione ENASARCO ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la snc D.B.L. e F., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che:

4. con i motivi di ricorso si deduce violazione della L. n. 173 del 2005, art. 3, commi 2, 3, artt. 1372,1363,1325,1343,1346,1742 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la figura intermedia dell’incarico di vendita diretta a domicilio, con carattere di abitualità, interpretando la clausola contrattuale della stabilità, nella lettera di incarico, senza indagare, alla luce delle risultanze acquisite, sulla riconducibilità dei predetti rapporti, per oggetto della prestazione e natura dell’attività prestata, nel paradigma legale del contratto di agenzia, in considerazione dell’attività promozionale svolta, peculiare del contratto di agenzia e dichiarato dalla stessa società agli ispettori verbalizzanti, con missiva trascritta nel verbale ispettivo, così trascurando il concreto contenuto della prestazione di “attività di promozione mirata alla conclusione di affari” (primo motivo); anche con il secondo mezzo si deduce violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione delle lettere d’incarico, per avere la Corte di merito, con motivazione meramente apparente, valorizzato clausola, riportata in termini diversi, senza indagare sulla sopraggiunta inefficacia delle clausole contrattuali a fronte dell’instaurazione, di fatto, di un rapporto del tutto diverso (secondo); violazione degli artt. 1742 e 1743 c.c., per avere argomentato, in ordine all’esclusione del contratto di agenzia, dall’assenza sia della zona specifica sia del vincolo di esclusiva, requisiti, entrambi, non essenziali del rapporto di agenzia (terzo); omesso esame di un fatto decisivo, per avere omesso l’esame della missiva della società agli ispettori verbalizzanti sullo svolgimento di attività promozionale, risultando viziata la correttezza logica della decisione (quarto);

5. va premesso che la L. 17 agosto 2005, n. 173, applicabile ratione temporis, recante “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”, definisce, nell’art. 1, per quanto in questa sede rileva, la “vendita diretta a domicilio”, come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 19, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” e per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, ” colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio”;

6. all’art. 3 il legislatore del 2005 delinea plurime forme in cui può svolgersi l’attività di incaricato della vendita diretta a domicilio e dispone: “1. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 19, commi 5 e 6 e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo D.Lgs.. 2. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia. 3. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. 4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita, non superiore a 5.000 Euro. 5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, ultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326”;

7. tanto premesso, i motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati;

8. è noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest’ultimo, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;

9. il rapporto di procacciatore d’affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti per trasmetterle all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (fra tante, Cass. n. 1656 del 2020);

10. il ricorso all’esame non incrina la statuizione della Corte territoriale giacché pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche e delle regole di ermeneutica contrattuale, risulta sostanzialmente volto a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito senza adeguatamente frapporre censure valide alla rilevata carente allegazione, della quale era onerato l’ente previdenziale creditore della pretesa contributiva, in ordine a modalità concrete, e diverse, di svolgimento dei rapporti con le incaricate alle vendite a domicilio collocabili nel paradigma dell’agenzia, in luogo del paradigma dell’incarico di vendita a domicilio in maniera abituale, senza contratto di agenzia;

11. nessuna violazione di norme di diritto è ascrivile alla Corte di merito, avendo escluso il requisito della continuità e stabilità della prestazione caratterizzante il rapporto di agenzia e ritenuto indimostrati, in giudizio, specifici vincoli o obblighi contrattuali di promuovere affari per conto della preponente e il collegamento a determinate zone;

12. neanche si ravvisa l’adombrata denuncia di motivazione solo apparente, ben rivelando, la motivazione, la ratio decidendi ed evidenziando gli elementi che sorreggono il convincimento del giudice e ne rendono, dunque, possibile il controllo di legittimità (per tutte, Cass. Sez. Un. 8053 del 2014);

13. la Corte di merito ha esaminato i requisiti della stabilità, intesa come obbligo assunto di promuovere in via stabile la conclusione di contratti, la non episodicità e continuità e la Fondazione, pur deducendo violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, solleva questioni di merito già esaminate dalla Corte territoriale, sottratte alla cognizione di questa Corte di legittimità;

14. inoltre, il concreto atteggiarsi del rapporto con le incaricate alla vendita, che la Fondazione avrebbe dovuto contrastare in questa sede di legittimità, avversando la proposizione della Corte di merito in punto di assenza di prospettazioni in tal senso, è stato inadeguatamente introdotto, nel giudizio di legittimità, invocando l’incompleto esame della volontà contrattuale, alle origini della stipulazione delle lettera d’incarico e nell’evoluzione di fatto, senza tuttavia veicolare la censura attraverso l’idonea devoluzione, in sede di legittimità, della dimostrazione dell’avvenuta introduzione, nelle sedi processuali di merito, di puntuale contestazione in ordine alla difformità tra le pattuizioni negoziali e lo svolgimento di fatto dei rapporti;

15. inammissibile si palesa, infine, l’ultimo mezzo d’impugnazione, rubricato come omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà volto a richiedere un inammissibile diverso apprezzamento di risultanze documentali;

16. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

17. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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