Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30855 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20191/2015 proposto da:

IDRO TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 46/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 633/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione di Idro-Tigullio s.p.a. avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto crediti dell’Inps per contributi dovuti a titolo di CIGS, CIGO e mobilità, in relazione al periodo giugno 2012/agosto 2012;

2. avverso la sentenza, la società propone ricorso per cassazione, sostenuto da tre motivi, cui resiste con controricorso l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti.

CONSIDERATO CHE:

3. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 869 del 1947, art. 3 (modif. con la L. n. 270 del 1988, art. 4), L. n. 1115 del 1968, art. 2,L. n. 164 del 1975, art. 1,L. n. 223 del 1991, art. 16, art. 2093 c.c. e L. n. 142 del 1990, art. 22 (successivamente trasfuso nell’art. 13 del TU n. 267 del 2000), per avere la Corte di appello ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo;

4. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14, per avere la Corte di appello affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilità;

5. i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., proprio con riferimento alla società qui ricorrente, Cass. n. 26563 del 2018, con i richiami ivi effettuati; Cass. n. 13427 del 2018; Cass. n. 12592 del 2017; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. n. 11346 del 2021) che ha ritenuto, con soluzione cui occorre dare continuità, che le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità. L’applicabilità dell’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dal D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, è stata, infatti, esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle società partecipate, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico;

6. è stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio alle dipendenze di soggetto di diritto di diritto privato;

7. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la società ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175,1227 e 1375 c.c., L. n. 241 del 1990, art. 1, nonché della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 10, 13 e comma 15, lett. A);

8. la società, in via subordinata, deduce che, atteso il contrasto interpretativo in giurisprudenza ed in sede amministrativa, verificatosi nella materia, sussistevano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 116 cit., commi indicati;

9. il motivo, come prospettato, non è fondato;

10. il decisum della Corte d’appello, che ha escluso l’applicabilità delle sanzioni in misura ridotta sul rilievo che, a tal fine, la previsione in esame richiedeva l’integrale pagamento dei contributi dovuti, è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15595 del 2017 cit.; Cass. n. 4077 del 2016 e numerose altre) secondo la quale la riduzione richiesta, come si ricava dal tenore letterale delle disposizioni, presuppone l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, nel termine fissato dagli enti impositori;

11. in definitiva, il ricorso va complessivamente rigettato;

12. la regolamentazione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza;

13. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi processuali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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