LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. MELE F. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25161-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
EDILZETA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 280/2014 della COMM.TRIB.REG. di CAGLIARI, depositata il 07/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 280/5/2014, depositata il 7.8.2014, notificata il 15.9.2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2020 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.
RILEVATO
che:
– Edilzeta srl, esercente attività di compravendita di unità immobiliari, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento con il quale venivano accertate maggiori imposte a titolo di IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2006, oltre sanzioni; l’atto traeva origine da un PVC redatto a seguito di una verifica condotta dall’Ufficio, all’esito della emergevano maggiori ricavi e minori costi.
– Per resistere al ricorso del quale chiedeva il rigetto si costituiva l’Agenzia delle Entrate.
– La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari pronunciava sentenza con la quale rigettava il ricorso, confermando l’atto impositivo nei termini -di maggior favore per la contribuente- che successivamente alla introduzione del giudizio erano precisati dall’Ufficio con provvedimento in autotutela parziale.
– Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello, che -nel contraddittorio con l’Ufficio, costituitosi anche in secondo grado- era accolto dalla CTR della Sardegna con la sopra menzionata sentenza. Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
La società contribuente, intimata, non si costituiva.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.
– Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, da un lato, per avere ritenuto -all’interno dell’attività dell’Ufficio- l’assenza di presunzioni gravi precise e concordanti e, dall’altro, nella parte in cui la CTR ha riformato la decisione di primo grado, perchè non avrebbe tenuto conto delle “circostanze addotte dalla parte”.
– Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la censurabilità della sentenza impugnata laddove la CTR -nell’accogliere le doglianze della contribuente dirette ad evidenziare come l’Ufficio, nel calcolo del valore normale, abbia errato nella considerazione della ubicazione degli immobili, nella categoria di appartenenza, oltre ad uniformarsi ad una interpretazione dell’amministrazione che prevedeva la moltiplicazione per il coefficiente 1,3 solo per i beni non nuovi dovendosi considerare per quelli nuovi il valore medio- avrebbe omesso di considerare il decisivo ed assorbente rilievo in forza del quale i ricavi accertati con l’atto impositivo per cui è causa sono stati ricostruiti sull’ammontare dei mutui e non “con il criterio del valore normale basato sulle quotazioni OMI”.
– I due motivi -essendo tra di loro connessi- possono essere trattati congiuntamente.
– Il ricorso va rigettato.
– In buona sostanza la ricorrente ripropone gli argomenti rappresentati nel giudizio di merito, disattesi dalla CTR, dopo essere stati ritenuti fondati dalla CTP: sarebbero sussistenti nella fattispecie presunzioni gravi precise e concordanti tali da conferire legittimità ala procedura accertativa adottata (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39), presunzioni basate sul fatto che gli immobili in questione sarebbero stati venduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato; inoltre i valori calcolati da essa ricorrente si sottrarrebbero a qualsivoglia censura, essendo del tutto ragionevoli in considerazione della ubicazione e della categoria di appartenenza.
– Siffatte deduzioni si configurano come mere allegazioni dirette a valutare il merito della controversia, nel tentativo di porre in discussione la motivata valutazione discrezionale data dalla CTR, che ha tenuto in considerazione le riassunte argomentazioni, senza tuttavia trascurare altri importanti elementi costituiti dalla strategia imprenditoriale perseguita dalla contribuente, da una valutazione complessiva dei mutui accesi dagli acquirenti -non ancorata al solo dato quantitativo- comprensiva in particolare del dato relativo alle garanzie accessorie, oltre che a spese di altra natura, pure ammesse nella pratica delle vendite immobiliari.
– Anche la doglianza in punto valore degli immobili costituisce -come anticipato- una non accoglibile censura della sentenza, espressione della motivata esaustiva valutazione discrezionale operata dalla CTR, per come si ricava dalla lettura, in particolare dei primi capoversi di pagina 8 della sentenza medesima.
– Il ricorso va dunque rigettato, nulla disponendosi in punto spese atteso che la società contribuente non si è costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021