Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30862 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12023/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

M.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Fedele Stefano, con domicilio eletto in Roma, via XX settembre, n. 1, presso lo studio Tributario e Societario;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1156/1/15, depositata il 6 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal Consigliere Mele Maria Elena.

RITENUTO

Che:

M.V. impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IRPEF nei suoi confronti in qualità di socio di uno studio professionale. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, cui ha resistito con controricorso il contribuente.

CONSIDERATO

Che:

Nelle more dell’udienza, parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione. Con successiva memoria il contribuente ha depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell’importo previsto per il perfezionamento della definizione, chiedendo a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dalla parte ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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